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Art. 1786 c.c. Stabilimenti e locali assimilati agli alberghi
In vigore
Le norme di questa sezione si applicano anche agli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie, carrozze letto e simili. SEZIONE III – Del deposito nei magazzini generali
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In sintesi
L'estensione della responsabilita alberghiera ad altri esercizi
L'art. 1786 c.c. e' la norma di chiusura della Sezione II del Capo XIV dedicata al deposito in albergo. La sua funzione e' di estendere l'intero regime di responsabilita degli artt. 1783-1785-ter a una serie di esercizi che, pur non essendo alberghi in senso tecnico, svolgono attivita' analoghe di accoglienza o di fornitura di servizi al pubblico con custodia implicita delle cose dei clienti.
Ratio dell'equiparazione
Il legislatore ha riconosciuto che la situazione di affidamento che caratterizza il rapporto tra l'albergatore e il cliente — il cliente porta con se' le proprie cose all'interno di una struttura gestita da un terzo, senza poterle sorvegliare continuamente — si ripropone in contesti molto diversi. L'ospite di una pensione, il paziente di una casa di cura, lo spettatore di un teatro o il bagnante di uno stabilimento balneare versano in una condizione analoga: le loro cose sono esposte al rischio generato dall'organizzazione imprenditoriale altrui.
Elenco delle categorie equiparate
La norma menziona espressamente: (i) case di cura — strutture sanitarie o riabilitative che ospitano i pazienti per periodi prolungati; (ii) stabilimenti di pubblici spettacoli — cinema, teatri, sale da concerto; (iii) stabilimenti balneari — lidi, piscine, terme; (iv) pensioni — strutture ricettive piu' semplici dell'albergo; (v) trattorie — esercizi di ristorazione con servizio al tavolo; (vi) carrozze letto — servizi ferroviari con pernottamento.
La formula 'e simili'
L'elenco ha carattere esemplificativo: la chiusura 'e simili' consente all'interprete di ricomprendere strutture non espressamente nominate ma funzionalmente equivalenti. La giurisprudenza ha esteso la norma, ad esempio, ai campeggi, agli ostelli della gioventu' e agli agriturismi, ragionando per analogia sulla base del comune denominatore: la presenza di un'organizzazione imprenditoriale che accoglie clienti e gestisce uno spazio nel quale le loro cose sono necessariamente introdotte.
Conseguenze pratiche
Il gestore di uno stabilimento balneare che non custodisce adeguatamente i beni lasciati nel box risponde nelle stesse condizioni dell'albergatore. Se Caio, cliente di un ristorante, lascia il cappotto all'ingresso e questo viene sottratto, Tizio ristoratore risponde secondo le norme sulla responsabilita alberghiera, con i limiti dell'art. 1783 o senza limiti se vi e' sua colpa ex art. 1785-bis.
Domande frequenti
A quali esercizi si applica la disciplina del deposito in albergo?
Oltre agli alberghi veri e propri, si applica a case di cura, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie, carrozze letto, stabilimenti di spettacolo e strutture analoghe.
L'elenco dell'art. 1786 e' tassativo?
No, e' esemplificativo. La formula 'e simili' permette di includere strutture funzionalmente analoghe, come campeggi, ostelli e agriturismi.
Un ristorante risponde come un albergatore per i cappotti lasciati all'ingresso?
Si', se la trattoria o il ristorante rientra nella categoria degli esercizi equiparati, il gestore risponde secondo gli stessi limiti previsti per gli albergatori.
Qual e' il fondamento dell'equiparazione?
L'analogia della situazione di affidamento: il cliente introduce le proprie cose in uno spazio gestito da un terzo, senza poterle sorvegliare costantemente.
L'art. 1786 apre la Sezione III sui magazzini generali?
No, la chiude: e' l'ultima norma della Sezione II e precede immediatamente la Sezione III dedicata ai magazzini generali (artt. 1787 ss.).