Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1785-ter c.c. – Obbligo di denuncia del danno
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Fuori del caso previsto dall’articolo 1785-bis, il cliente non potrà valersi delle precedenti disposizioni se, dopo aver constatato il deterioramento, la distruzione o la sottrazione, denunci il fatto all’albergatore con ritardo ingiustificato.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1785-bis - bis c.c.: Responsabilità per colpa dell’albergatore→Cod. civ. art. 1785-quater - quater Codice Civile: Nullità→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1785 Codice Civile: Limiti di responsabilità→Articolo 1785-quinquies Codice Civile: Limiti di applicazione→Art. 1786 c.c.: Stabilimenti e locali assimilati agli alberghi→Art. 1784 c.c.: Responsabilità per le cose consegnate e obblighi→Articolo 1787 Codice Civile: Responsabilità dei magazzini generali→Art. 1783 c.c.: Responsabilità per le cose portate in albergo→Articolo 1788 Codice Civile: Diritti del depositante
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'obbligo di denuncia del cliente danneggiato
L'art. 1785-ter c.c. completa il sistema di responsabilita alberghiera introducendo un onere di comportamento a carico del cliente: chi constata il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle proprie cose deve denunciare il fatto all'albergatore senza ritardo ingiustificato. La violazione di tale onere comporta la perdita del diritto di avvalersi delle tutele degli artt. 1783-1785-bis.
Ratio della norma
L'albergatore ha interesse a essere informato tempestivamente di eventuali sinistri per poter raccogliere le prove, identificare i responsabili e adottare misure riparatorie. Un ritardo nella denuncia pregiudica queste possibilità e potrebbe favorire comportamenti speculativi del cliente. La norma bilancia quindi la tutela del cliente con quella del gestore, imponendo un onere di correttezza processuale ante causam.
Il concetto di 'ritardo ingiustificato'
Il legislatore non fissa un termine preciso, optando per la formula elastica del 'ritardo ingiustificato'. La valutazione e' affidata al giudice caso per caso, tenendo conto delle circostanze concrete: l'entita' del danno, le condizioni del cliente, la durata del soggiorno residuo. In linea di massima, la denuncia deve avvenire non appena il cliente abbia la concreta possibilità di comunicare il fatto all'albergatore, e comunque prima del check-out.
Eccezione: la colpa dell'albergatore (art. 1785-bis)
La norma fa salva l'ipotesi prevista dall'art. 1785-bis: quando il danno e' imputabile a colpa dell'albergatore, dei familiari o degli ausiliari, la mancata o ritardata denuncia non fa decadere il cliente dalle sue pretese. Cio' e' coerente con il principio per cui nemo auditur propriam turpitudinem allegans: l'albergatore colpevole non può giovarsi della decadenza provocata, in parte, dalla propria condotta illecita.
Forma e modalità della denuncia
La legge non prescrive forme solenni. Il cliente Caio può denunciare il fatto verbalmente alla reception, con un messaggio scritto o tramite email: cio' che conta e' che l'informazione pervenga effettivamente all'albergatore. In un'ottica di prudenza, e' comunque preferibile che la denuncia sia documentata (ad esempio con un modulo di reclamo firmato) per agevolare l'eventuale prova processuale.
Conseguenze pratiche dell'inosservanza
Il cliente che omette la denuncia tempestiva decade dalla possibilità di azionare le tutele speciali degli artt. 1783-1785-bis, ma conserva l'azione ordinaria di responsabilita contrattuale ove ne ricorrano i presupposti, pur scontando le difficoltà probatorie tipiche di un sinistro denunciato tardivamente.
Domande frequenti
Cosa succede se il cliente non denuncia subito il danno all'albergatore?
Perde il diritto di avvalersi delle norme speciali sulla responsabilita alberghiera (artt. 1783-1785-bis), sempre che il ritardo sia ingiustificato.
Entro quanto tempo deve essere fatta la denuncia?
La legge non fissa un termine preciso: occorre denunciare senza ritardo ingiustificato, valutato caso per caso in base alle circostanze concrete.
È necessaria una forma scritta per la denuncia?
No, la norma non prescrive una forma particolare. Tuttavia, una denuncia documentata e' preferibile per ragioni probatorie in caso di controversia.
La decadenza opera anche se il danno e' colpa dell'albergatore?
No: se il danno e' causato da colpa dell'albergatore, dei familiari o degli ausiliari (art. 1785-bis), il cliente non decade dalla tutela anche in caso di denuncia tardiva.
Il cliente decaduto da ogni tutela?
No: conserva l'azione ordinaria di responsabilita contrattuale, ma deve fare fronte alle maggiori difficoltà probatorie legate alla tardivita' della denuncia.