Art. 1783 c.c. Responsabilità per le cose portate in albergo
In vigore
Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo. Sono considerate cose portate in albergo: 1) le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell’alloggio; 2) le cose di cui l’albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell’albergo, durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell’alloggio; 3) le cose di cui l’albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell’albergo, sia fuori dell’albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell’alloggio. La responsabilità di cui al presente articolo è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all’equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell’alloggio per giornata.
In sintesi
Il sistema di responsabilita' alberghiera
L'articolo 1783 del Codice Civile costituisce il cardine della disciplina della responsabilita' degli albergatori per le cose dei clienti (artt. 1783-1786 c.c.). La norma introduce un regime di responsabilita' oggettiva o quasi-oggettiva: l'albergatore risponde automaticamente di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate in albergo dal cliente, senza che questi debba provare la colpa del gestore. Tale impostazione riflette la particolarita' del rapporto alberghiero: il cliente si trova in un ambiente estraneo, gestito da terzi, in cui non ha il controllo diretto sulla sicurezza dei propri beni.
La ratio della norma e' chiara: l'albergatore trae un profitto dall'ospitalita' offerta e deve garantire non solo il servizio di alloggio ma anche la sicurezza del patrimonio del cliente durante il soggiorno. Si tratta di un'obbligazione accessoria tipica del contratto alberghiero, che si aggiunge all'obbligo principale di fornire l'alloggio.
Le tre categorie di 'cose portate in albergo'
Il secondo comma dell'art. 1783 definisce con precisione l'ambito oggettivo della responsabilita', individuando tre categorie di cose che si considerano 'portate in albergo':
La prima categoria comprende tutte le cose che si trovano fisicamente nell'albergo durante il periodo in cui il cliente dispone dell'alloggio. Rientrano dunque in questa categoria non solo i bagagli nella camera, ma anche gli oggetti lasciati in altri spazi comuni dell'albergo, come il guardaroba o la sala ristorante, purche' il cliente ne mantenga la disponibilita' durante il soggiorno.
La seconda categoria riguarda le cose che l'albergatore, un membro della sua famiglia o un ausiliario assumono in custodia fuori dall'albergo, durante il periodo in cui il cliente dispone dell'alloggio. Si pensi al caso in cui l'albergatore, o il portiere, accetti di custodire bagagli del cliente lasciati alla stazione ferroviaria o in un deposito esterno, oppure la macchina posteggiata nel parcheggio gestito dall'albergo ma fisicamente fuori dall'edificio.
La terza categoria estende ulteriormente la tutela: include le cose prese in custodia dall'albergatore o dai suoi ausiliari sia nell'albergo sia fuori, durante un periodo di tempo ragionevole precedente o successivo all'alloggio. Questa previsione copre le situazioni tipiche del cliente che consegna i bagagli prima del check-in o li lascia in custodia dopo il check-out, in attesa di riprendere il viaggio.
Il limite quantitativo della responsabilita'
L'art. 1783, terzo comma, fissa un massimale: la responsabilita' dell'albergatore e' limitata al valore effettivo del bene danneggiato, distrutto o sottratto, sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione giornaliero della camera. Questo limite e' pensato per contemperare la tutela del cliente con le esigenze dell'imprenditore alberghiero, che non potrebbe assicurarsi contro perdite illimitate senza trasferire i costi sul prezzo del soggiorno.
Il calcolo del massimale e' quindi variabile: dipende dal prezzo della camera e, di riflesso, dalla categoria dell'albergo. In un hotel di lusso con camera a 500 euro/notte, il limite e' di 50.000 euro; in una struttura economica con camera a 60 euro/notte, il tetto e' di soli 6.000 euro. Tale correlazione tra prezzo della camera e massimale di responsabilita' e' stata criticata dalla dottrina, che vi ravvisa una penalizzazione implicita dei clienti piu' facoltosi che soggiornano in strutture di lusso portando gioielli o oggetti di grande valore.
Rapporto con le norme europee e la Convenzione di Parigi
La disciplina italiana degli artt. 1783-1786 c.c. e' stata influenzata dalla Convenzione di Parigi del 1962 sulla responsabilita' degli albergatori, che ha fissato a livello europeo i principi fondamentali di questa materia. La Direttiva CE n. 90/314 sul pacchetto turistico ha ulteriormente ampliato la tutela del consumatore-turista, imponendo agli organizzatori di viaggi standard di responsabilita' piu' severi rispetto alla disciplina codicistica del singolo contratto alberghiero.
Casi pratici
Tizio soggiorna per tre notti all'Hotel Belvedere al prezzo di 150 euro/notte. La mattina del secondo giorno trova che dal proprio bauletto in camera sono spariti orologi e contanti per un valore di 4.000 euro. L'albergo risponde automaticamente per la sottrazione: il massimale e' di 100 x 150 = 15.000 euro, ampiamente sufficiente a coprire il danno. Tizio non deve provare la colpa dell'albergo, ma spetta all'albergatore dimostrare che ricorrono le esimenti dell'art. 1785 (fatto del cliente, forza maggiore, natura della cosa).
Domande frequenti
L'albergatore risponde anche per le cose lasciate in camera dal cliente?
Si'. Tutte le cose che si trovano nell'albergo durante il periodo di alloggio del cliente rientrano nella responsabilita' dell'albergatore ex art. 1783 c.c., compresi i bagagli lasciati in camera.
Come si calcola il massimale di responsabilita' dell'albergatore?
Il massimale e' pari a cento volte il prezzo di locazione giornaliero della camera. Se la camera costa 200 euro/notte, la responsabilita' e' limitata a 20.000 euro per danno.
Il cliente deve provare la colpa dell'albergatore per ottenere il risarcimento?
No. La responsabilita' dell'albergatore e' presunta: il cliente deve solo dimostrare di aver subito il danno e che il bene era portato in albergo. Spetta all'albergatore provare una causa esimente (art. 1785 c.c.).
I bagagli lasciati in custodia dopo il check-out sono coperti dalla responsabilita' dell'albergatore?
Si', purche' la custodia avvenga per un periodo di tempo ragionevole successivo al soggiorno. La terza categoria dell'art. 1783 copre espressamente questa situazione tipica del cliente che lascia le valigie in attesa di un trasferimento.
L'auto parcheggiata nel parcheggio dell'albergo e' coperta dalla responsabilita' ex art. 1783?
Dipende: se il parcheggio e' gestito dall'albergo e la custodia e' assunta dall'albergatore o dai suoi ausiliari, si applica la tutela dell'art. 1783 (seconda categoria). Se il parcheggio e' autonomo e non vi e' assunzione di custodia da parte dell'albergo, la responsabilita' segue le regole ordinarie.