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Art. 1785 c.c. Limiti di responsabilità
In vigore
L’albergatore non è responsabile quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione sono dovuti: 1) al cliente, alle persone che l’accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita; 2) a forza maggiore; 3) alla natura della cosa.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Le cause di esclusione della responsabilita' alberghiera
L'articolo 1785 del Codice Civile individua le tre fattispecie in cui l'albergatore e' esonerato dalla responsabilita' per il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate in albergo dal cliente. La norma completa il sistema delineato dagli artt. 1783 e 1784: la responsabilita' alberghiera, pur essendo oggettiva o quasi-oggettiva (non richiede la prova della colpa del gestore), non e' assoluta e conosce eccezioni specifiche e tassative. L'elencazione delle cause esimenti deve ritenersi esaustiva: non e' consentita l'applicazione analogica ad altre fattispecie non previste dalla norma.
Prima esimente: il fatto del cliente e delle persone collegate
L'albergatore non risponde quando il danno e' causato dal cliente stesso o dalle persone che lo accompagnano, che sono al suo servizio, o che gli rendono visita. Questa prima esimente e' fondata sull'imputabilita' soggettiva: se il responsabile del danno e' il cliente, o soggetti che il cliente ha introdotto nella propria sfera, e' corretto che la responsabilita' resti a suo carico.
Rientrano nella categoria le persone che accompagnano il cliente (familiari, amici in viaggio), quelle al suo servizio (assistente personale, badante), e i visitatori che il cliente riceve in camera. E' importante notare che il cliente assume una sorta di responsabilita' per i comportamenti di questi soggetti: se l'amico di Tizio, ospite in camera, ruba la borsa di Caia dalla camera accanto, l'albergo non ne risponde nei confronti di Caia per il fatto del visitatore di Tizio.
Un caso frequente riguarda i danni causati involontariamente dal cliente stesso: Tizio dimentica accesa una candela e provoca un incendio che distrugge il proprio laptop. L'albergo non risponde per la distruzione del computer poiche' e' causata dal fatto del cliente. Se invece l'incendio si propaga a causa di impianti elettrici difettosi dell'albergo, il fatto del cliente concorre con la responsabilita' alberghiera e la soluzione dipende dall'accertamento del nesso causale prevalente.
Seconda esimente: la forza maggiore
La forza maggiore designa quegli eventi straordinari, imprevedibili e irresistibili che si pongono al di fuori del controllo dell'albergatore e rendono impossibile adottare qualsiasi misura preventiva efficace. Rientrano in questa categoria le calamita' naturali di eccezionale entita' (terremoti, alluvioni, fulmini), gli atti bellici, i disordini civili di proporzioni tali da rendere impossibile qualsiasi difesa, e altri eventi assolutamente eccezionali.
La forza maggiore deve essere interpretata in senso rigoroso: non basta invocare genericamente un evento straordinario. L'albergatore deve dimostrare che l'evento era effettivamente imprevedibile e irresistibile, e che egli non avrebbe potuto impedire il danno neppure adottando le misure di diligenza massima. Un furto con scasso ordinario, per quanto tecnicamente abile, non costituisce forza maggiore: l'albergatore professionista e' tenuto ad adottare sistemi di sicurezza adeguati alle caratteristiche della struttura.
La distinzione tra forza maggiore e caso fortuito e' rilevante: il caso fortuito e' un evento imprevedibile ma non necessariamente irresistibile, e la dottrina discute se anche il caso fortuito possa essere invocato come esimente nell'ambito dell'art. 1785. L'orientamento prevalente tende a richiedere i requisiti piu' stringenti della forza maggiore.
Terza esimente: la natura della cosa
La terza causa esimente riguarda i danni che derivano dalla natura intrinseca del bene, indipendentemente da qualsiasi comportamento dell'albergatore. Si pensi agli alimenti che si deteriorano naturalmente nel corso del soggiorno, ai fiori recisi che appassiscono, alle batterie di un dispositivo elettronico che si esauriscono. In questi casi il danno non e' addebitabile ad alcuna condotta, attiva o omissiva, dell'albergo, ma alla fisiologica evoluzione del bene stesso.
La norma copre anche la fragilita' intrinseca di determinati oggetti: se Tizio porta in albergo un vaso di ceramica antico di straordinaria delicatezza e questo si rompe nonostante la normale cura dell'albergo, la natura particolarmente fragile della cosa puo' escludere la responsabilita' alberghiera. Tuttavia, se l'albergatore avesse accettato espressamente la custodia del vaso (art. 1784), la natura della cosa non sarebbe di per se' sufficiente a escludere ogni responsabilita': occorrerebbe verificare se sia stato adottato un livello di cura adeguato all'eccezionale delicatezza dell'oggetto.
Onere della prova e sua distribuzione
Il sistema di responsabilita' degli artt. 1783-1785 pone l'onere della prova in capo all'albergatore: e' lui a dover dimostrare che il danno subito dal cliente ricade in una delle tre fattispecie esimenti dell'art. 1785. Il cliente deve solo allegare il danno e provare che il bene era portato in albergo. Questa distribuzione dell'onere della prova, contraria alla regola generale secondo cui chi agisce deve provare il fondamento della pretesa, si giustifica con la posizione di controllo dell'albergatore sulla struttura e la conseguente impossibilita' pratica per il cliente di accertare le cause del danno.
Casi pratici
Sempronio soggiorna all'Hotel Alpino durante una settimana sciistica. Una violenta tempesta di neve provoca il distacco di un tetto di lamiera che sfonda il lucernario della sua camera distruggendo la valigia con i vestiti. L'albergo invoca la forza maggiore, ma deve dimostrare che la tempesta aveva caratteristiche eccezionali e imprevedibili e che aveva adottato tutte le misure di manutenzione del tetto esigibili da un gestore diligente. Se il tetto era gia' ammalorato e avrebbe richiesto riparazione, la forza maggiore e' esclusa e l'albergo risponde.
Domande frequenti
Chi deve provare la forza maggiore: il cliente o l'albergatore?
L'albergatore. Nel sistema degli artt. 1783-1785 e' l'albergatore a dover dimostrare la sussistenza di una causa esimente. Il cliente deve solo allegare il danno e che il bene era portato in albergo.
Un furto con scasso esclude la responsabilita' dell'albergatore per forza maggiore?
Di regola no. Un furto, anche tecnicamente abile, non costituisce forza maggiore nel senso rigoroso richiesto dalla norma. L'albergatore professionista e' tenuto ad adottare sistemi di sicurezza adeguati e il furto ordinario rientra nei rischi che deve prevenire.
Se il televisore in camera smette di funzionare per un difetto intrinseco, l'albergatore deve risarcire il cliente?
No, ma non per l'art. 1785: la norma si applica alle cose portate in albergo dal cliente. Se il televisore e' di proprieta' dell'albergo, la questione riguarda l'adempimento del contratto alberghiero, non la responsabilita' per le cose del cliente.
Se il figlio minore del cliente rompe un oggetto di un altro ospite, l'albergo ne risponde?
No. Il figlio minore al seguito del cliente rientra nelle 'persone che lo accompagnano' ex art. 1785: il danno causato da loro libera l'albergatore dalla responsabilita' verso la vittima, ferma restando la responsabilita' del cliente verso l'altro ospite danneggiato.
Il cibo portato dal cliente che si deteriora in camera consente di chiedere il risarcimento all'albergatore?
No. Il deterioramento che deriva dalla natura della cosa, come la normale deperibilita' degli alimenti, e' una delle tre esimenti tassative dell'art. 1785: l'albergatore non risponde per i danni che sono conseguenza fisiologica della natura del bene.