Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1784 c.c. – Responsabilità per le cose consegnate e obblighi dell’albergatore

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

La responsabilità dell’albergatore è illimitata:

1) quando le cose gli sono state consegnate in custodia;

2) quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l’obbligo di accettare.

L’albergatore ha l’obbligo di accettare le carte-valori, il danaro contante e gli oggetti di valore; egli può rifiutarsi di riceverli soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto della importanza e delle condizioni di gestione dell’albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante.

L’albergatore può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucro chiuso o sigillato.

In sintesi

  • Responsabilità illimitata per cose in custodia: se il cliente consegna espressamente cose all'albergatore, la responsabilità non ha massimale.
  • Responsabilità illimitata per rifiuto illegittimo: l'albergatore risponde senza limiti anche se rifiuta di ricevere in custodia cose che aveva l'obbligo di accettare.
  • Obbligo di accettare carte-valori, denaro e oggetti di valore: l'albergatore non può rifiutare la custodia di questi beni, salvo eccezioni tassative.
  • Eccezioni al diniego di custodia: può rifiutarsi solo per oggetti pericolosi, di valore eccessivo rispetto all'albergo, o di natura ingombrante.
  • Facolta' di richiedere involucro chiuso: l'albergatore può esigere che la cosa gli venga consegnata in contenitore chiuso o sigillato.
Indice dei contenuti

La responsabilità illimitata: un regime eccezionale

L'articolo 1784 del Codice Civile introduce una deroga fondamentale al limite quantitativo previsto dall'art. 1783, terzo comma: nelle ipotesi contemplate dalla norma, la responsabilità dell'albergatore per le cose dei clienti e' illimitata, cioè non soggetta al tetto di cento volte il prezzo giornaliero della camera. Tale regime eccezionale si giustifica con il fatto che, nei casi previsti dall'art. 1784, e' l'albergatore stesso ad assumere un rapporto specifico e consapevole di custodia sulle cose del cliente: e' equo che, avendo accettato (o dovendo accettare) la responsabilità di custode, ne risponda senza limitazioni quantitative.

Prima ipotesi: cose consegnate in custodia

La prima fattispecie di responsabilità illimitata si realizza quando il cliente consegna espressamente le proprie cose all'albergatore per la custodia. Non e' sufficiente che i beni si trovino nell'albergo in modo generico (quella e' la responsabilità limitata dell'art. 1783): occorre un atto specifico di consegna e accettazione in custodia. Si pensi al cliente che deposita i propri gioielli alla reception chiedendo che vengano custoditi in cassaforte, o che affida i bagagli al portiere nominativamente per la conservazione durante una giornata in gita.

In questi casi, l'albergatore ha accettato volontariamente di custodire beni determinati e ne risponde integralmente per qualsiasi evento di deterioramento, distruzione o sottrazione, salvo riesca a provare una causa esimente ex art. 1785 c.c. (fatto del cliente, forza maggiore, natura della cosa). Il valore dei beni può essere anche enormemente superiore al massimale dell'art. 1783: l'albergatore che accetta di custodire un diamante del valore di 500.000 euro risponde per l'intero valore in caso di furto.

Seconda ipotesi: rifiuto illegittimo della custodia

La seconda ipotesi di responsabilità illimitata riguarda il caso in cui l'albergatore abbia rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l'obbligo di accettare. Il legislatore, pur non obbligando l'albergatore ad accettare qualsiasi cosa, individua un nucleo di beni, carte-valori, denaro contante, oggetti di valore, per la cui custodia vige un obbligo legale. Se l'albergatore si rifiuta illegittimamente di custodirli e questi vengono poi danneggiati, distrutti o sottratti, l'albergatore risponde senza alcun limite, come se li avesse accettati.

La ratio e' sanzionatoria: non si consente all'albergatore di sottrarsi alla responsabilità illimitata semplicemente rifiutando la consegna formale. Diversamente, sarebbe conveniente per gli albergatori rifiutare sistematicamente la custodia di oggetti di valore per beneficiare del massimale dell'art. 1783.

L'obbligo di accettare carte-valori, denaro e oggetti di valore

Il secondo comma dell'art. 1784 definisce l'ambito dell'obbligo di custodia dell'albergatore: deve accettare carte-valori (assegni, titoli di credito, azioni), denaro contante e oggetti di valore (gioielli, orologi di pregio, opere d'arte di dimensioni contenute). Questo obbligo riflette la consapevolezza del legislatore che i clienti degli alberghi portano spesso con se' beni preziosi legati al viaggio d'affari o alla vacanza.

L'obbligo conosce però tre eccezioni tassative che consentono all'albergatore di rifiutare la custodia:

Prima eccezione: la cosa e' pericolosa (esplosivi, sostanze chimiche, armi). La pericolosita' per l'incolumita' dei terzi o per la struttura dell'albergo giustifica il diniego.

Seconda eccezione: tenuto conto dell'importanza e delle condizioni di gestione dell'albergo, la cosa ha valore eccessivo. Un ostello economico con 30 euro/notte per camera non può ragionevolmente essere chiamato a custodire un lingotto d'oro da 50.000 euro; la stessa richiesta in un grand hotel di lusso potrebbe invece essere del tutto congrua.

Terza eccezione: la cosa e' di natura ingombrante. L'albergatore non e' tenuto ad accettare beni che per le loro dimensioni o caratteristiche fisiche non siano compatibili con le strutture di custodia normalmente disponibili.

La facolta' di richiedere involucro chiuso o sigillato

Il terzo comma attribuisce all'albergatore la facolta' di esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucro chiuso o sigillato. Questa previsione risponde a due esigenze: da un lato, tutela la privacy del cliente (il cui bagaglio non viene aperto e ispezioneato); dall'altro, protegge l'albergatore dalle contestazioni sul contenuto e sullo stato della cosa al momento della consegna. Tizio consegna una busta chiusa affermando di contenere gioielli: se alla restituzione la busta risulta intatta ma il contenuto e' diverso da quello dichiarato, l'albergatore e' al riparo da responsabilità.

Casi pratici

Caio, manager in trasferta, porta con se' un laptop aziendale e 8.000 euro in contanti per le spese del progetto. Chiede alla reception dell'Hotel Excelsior di custodire il denaro in cassaforte. Il direttore accetta. Quella notte la cassaforte viene scassinata e il denaro sparisce. L'Hotel Excelsior risponde per l'intero importo di 8.000 euro, senza possibilità di invocare il massimale dell'art. 1783. Se invece la reception avesse erroneamente rifiutato di custodire il denaro, che rientrava nell'obbligo di legge, e Caio lo avesse perduto quella notte nella propria camera, l'albergo risponderebbe comunque per l'intero, sanzionato per il rifiuto illegittimo.

Domande frequenti

Quando scatta la responsabilità illimitata dell'albergatore?

In due casi: quando il cliente consegna espressamente le cose all'albergatore per la custodia, oppure quando l'albergatore rifiuta illegittimamente di ricevere in custodia beni che aveva l'obbligo di accettare (carte-valori, denaro, oggetti di valore).

L'albergatore può rifiutare di custodire i gioielli del cliente?

Solo nelle tre eccezioni tassative: se l'oggetto e' pericoloso, se ha valore eccessivo rispetto all'importanza e alle condizioni dell'albergo, o se e' di natura ingombrante. Al di fuori di questi casi, il rifiuto e' illegittimo e fa scattare la responsabilità illimitata.

L'albergatore può aprire il bagaglio consegnato dal cliente?

No, ma può esigere che la cosa gli sia consegnata in un involucro chiuso o sigillato. Questo tutela sia la privacy del cliente sia l'albergatore da contestazioni sul contenuto della cosa al momento della consegna.

Se il cliente non consegna espressamente i gioielli, l'albergatore risponde in caso di furto?

Si', ma con il limite dell'art. 1783 (100 volte il prezzo giornaliero della camera). La responsabilità illimitata dell'art. 1784 si applica solo per le cose espressamente consegnate in custodia o per quelle il cui rifiuto di custodia era illegittimo.

Un ostello low cost può rifiutare di custodire un oggetto molto costoso?

Si'. La seconda eccezione dell'art. 1784 consente di rifiutare la custodia di oggetti il cui valore sia eccessivo rispetto all'importanza e alle condizioni di gestione dell'albergo: la valutazione e' relativa alla categoria e al tipo di struttura ricettiva.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.