Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1785-quinquies c.c. – Limiti di applicazione
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Le disposizioni della presente sezione non si applicano ai veicoli, alle cose lasciate negli stessi, né agli animali vivi.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1785-quater - quater Codice Civile: Nullità→Cod. civ. art. 1786 - Art. 1786 c.c.: Stabilimenti e locali assimilati agli alberghi→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1785-ter Codice Civile: Obbligo di denuncia del danno→Art. 1785-bis c.c.: Responsabilità per colpa dell’albergatore→Articolo 1785 Codice Civile: Limiti di responsabilità→Art. 1784 c.c.: Responsabilità per le cose consegnate e obblighi→Articolo 1787 Codice Civile: Responsabilità dei magazzini generali→Art. 1783 c.c.: Responsabilità per le cose portate in albergo→Articolo 1788 Codice Civile: Diritti del depositante
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
I limiti di applicazione della responsabilità alberghiera
L'art. 1785-quinquies c.c. introduce una limitazione oggettiva all'ambito di applicazione della disciplina sulla responsabilità dell'albergatore per le cose portate dal cliente: le norme non si applicano ai veicoli, alle cose lasciate negli stessi, né agli animali vivi. Questa esclusione è coerente con la natura e le finalità del servizio alberghiero, che è orientato al soggiorno della persona e alla custodia dei suoi effetti personali, non alla gestione di beni eterogenei come veicoli e animali.
Esclusione dei veicoli e delle cose lasciate a bordo
I veicoli sono esclusi dall'ambito della responsabilità alberghiera per una ragione pratica e sistematica: la custodia di veicoli richiede strutture, competenze e rischi assicurativi specifici che non rientrano nella normale organizzazione di un albergo. Il cliente che vuole tutelare il proprio veicolo deve ricorrere a un contratto di parcheggio custodito (se disponibile in albergo o nelle vicinanze), che è soggetto alle proprie norme contrattuali e al regime di responsabilità del depositario.
Analogamente, le cose lasciate nel veicolo (valigie, laptop, attrezzatura sportiva) non sono coperte dalla responsabilità alberghiera, perché tecnicamente non sono state introdotte nelle strutture dell'albergo ma sono rimaste nel veicolo parcheggiato all'esterno o in un parcheggio non gestito dall'albergo.
Esclusione degli animali vivi
Gli animali vivi sono esclusi per ragioni ancora più evidenti: la loro custodia richiede cure specifiche, spazi idonei, conoscenze veterinarie e assunzione di responsabilità per i danni che l'animale potrebbe causare a terzi. L'albergatore che ammette gli animali in struttura deve disciplinare contrattualmente e assicurativamente questo specifico rischio, che va ben al di là della normale custodia di cose inanimate.
Il cliente che porta un animale in albergo deve quindi stipulare un accordo specifico con la struttura per la custodia e la responsabilità dell'animale. In mancanza, il cliente rimane l'unico responsabile per i danni causati dall'animale a terzi o alle strutture dell'albergo.
Caso pratico: Tizio in hotel con auto e cane
Tizio soggiorna in albergo con la propria automobile (parcheggiata nel parcheggio scoperto dell'albergo) e il proprio cane (ammesso in struttura con sovrapprezzo). L'automobile viene graffiata nel parcheggio e il cane danneggia un mobile della camera. Per i danni all'auto, l'albergo non risponde ai sensi dell'art. 1785-quinquies c.c.: la responsabilità per il veicolo è disciplinata dall'eventuale contratto di parcheggio. Per i danni causati dal cane, Tizio è responsabile come proprietario dell'animale; l'albergo potrà rivalersi su Tizio per il danno al mobile.
Conclusioni
L'art. 1785-quinquies c.c. delimita con chiarezza il perimetro della responsabilità speciale dell'albergatore, escludendo dalla sua protezione beni che richiedono forme di tutela specifiche e differenziate. Il cliente che vuole proteggere veicoli o animali deve ricorrere a strumenti contrattuali appositi, non potendo fare affidamento sulla responsabilità alberghiera prevista dagli artt. 1783-1786 c.c.
Domande frequenti
Se il mio veicolo viene danneggiato nel parcheggio dell'albergo, l'albergo è responsabile?
Non automaticamente. L'art. 1785-quinquies c.c. esclude i veicoli dalla responsabilità alberghiera speciale. La responsabilità dell'albergo dipende dall'esistenza di un contratto di parcheggio custodito e dalle sue condizioni.
Le cose lasciate nel bagagliaio dell'auto sono coperte dalla responsabilità dell'albergatore?
No. Le cose lasciate nei veicoli sono espressamente escluse dall'art. 1785-quinquies c.c. Per tutelare i beni nel veicolo, il cliente deve stipulare un contratto di parcheggio custodito o spostare i beni nelle strutture dell'albergo.
Se porto il cane in albergo e il cane causa danni, chi paga?
Il proprietario dell'animale (il cliente) è responsabile per i danni causati dal cane, sia verso l'albergo che verso terzi. L'albergo non si fa carico della responsabilità per gli animali ammessi in struttura, salvo accordi specifici.
Esiste una responsabilità dell'albergo per i veicoli basata su altri titoli?
Sì. Se l'albergo offre un servizio di parcheggio custodito o di valet parking, risponde per i danni al veicolo in base al contratto di parcheggio (di deposito). La responsabilità non deriva dalla disciplina alberghiera speciale ma dal contratto specifico di custodia.
La norma si applica anche alle strutture ricettive diverse dagli alberghi (B&B, agriturismo)?
La disciplina degli artt. 1783-1786 c.c. si applica agli albergatori. Per le strutture ricettive diverse, la legislazione regionale e nazionale prevede discipline specifiche che possono richiamare o modificare quella codicistica. È opportuno verificare caso per caso l'applicabilità della norma.