Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1785-bis c.c. – Responsabilità per colpa dell’albergatore
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
L’albergatore è responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dall’ultimo comma dell’articolo 1783, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1785 - Articolo 1785 Codice Civile: Limiti di responsabilità→Cod. civ. art. 1785-ter - ter Codice Civile: Obbligo di denuncia del danno→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1785-quater Codice Civile: Nullità→Articolo 1785-quinquies Codice Civile: Limiti di applicazione→Art. 1786 c.c.: Stabilimenti e locali assimilati agli alberghi→Art. 1784 c.c.: Responsabilità per le cose consegnate e obblighi→Articolo 1787 Codice Civile: Responsabilità dei magazzini generali→Art. 1783 c.c.: Responsabilità per le cose portate in albergo→Articolo 1788 Codice Civile: Diritti del depositante
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il regime di responsabilita per colpa dell'albergatore
L'art. 1785-bis c.c. introduce una deroga significativa al regime ordinario di responsabilita dell'albergatore delineato dagli artt. 1783 e 1784. Mentre la regola generale fissa un tetto massimo di risarcimento per la perdita o il deterioramento delle cose portate in albergo, la norma in commento fa saltare tale limite ogni volta che il danno risulti imputabile a colpa dell'albergatore, dei suoi familiari o dei suoi ausiliari.
Fondamento della norma
La ratio e' chiara: sarebbe iniquo lasciare al danneggiante la possibilita di beneficiare di un limite quantitativo quando il sinistro sia frutto della propria condotta negligente o imprudente. Il legislatore ha dunque stabilito che, in presenza di colpa qualificata, valgono le regole ordinarie della responsabilita contrattuale e il cliente può ottenere il risarcimento integrale del danno subito.
Ambito soggettivo: familiari e ausiliari
La norma estende la responsabilita ai membri della famiglia dell'albergatore e ai suoi ausiliari. Per famiglia si intende il nucleo convivente che partecipa alla gestione dell'esercizio; per ausiliari si intendono i dipendenti e chiunque sia inserito nell'organizzazione aziendale per l'esecuzione delle prestazioni alberghiere. Così, se il facchino Tizio, alle dipendenze dell'hotel, deteriora i bagagli del cliente Caio per disattenzione, l'albergatore risponde senza limiti di legge.
Il rapporto con l'art. 1785 e l'art. 1783
L'art. 1785, dettato per il caso in cui l'albergatore abbia ricevuto in custodia le cose del cliente, prevede già una responsabilita piena. L'art. 1785-bis si inserisce nel regime delle cose semplicemente portate in albergo (non consegnate in custodia), alzando il livello di tutela ogniqualvolta emerga la colpa del gestore. In pratica, la distinzione tra cose 'consegnate' e cose 'portate' diventa irrilevante sul piano del massimale non appena sia accertata la colpa.
Onere della prova
Il cliente deve dimostrare: (i) l'esistenza del danno, (ii) il nesso causale con la condotta dell'albergatore o dei suoi ausiliari, (iii) la colpa. Quest'ultimo elemento distingue l'ipotesi dell'art. 1785-bis da quella dell'art. 1784 (cose in custodia), in cui l'albergatore e' liberato solo provando il caso fortuito. Una volta fornita la prova della colpa, l'albergatore non può più invocare i massimali ordinari.
Rilevanza pratica
La norma acquista rilievo, ad esempio, quando un dipendente dell'hotel perde i gioielli depositati in camera a causa di custodia negligente, oppure quando un familiare del gestore causi danni al veicolo del cliente per imprudenza nel parcheggio interno. In tali scenari, Caio avrà diritto al risarcimento pieno, e non al mero rimborso forfettario previsto dalla disciplina generale.
Domande frequenti
Quando scatta la responsabilita illimitata dell'albergatore?
Quando il danno alle cose del cliente e' causato da colpa dell'albergatore stesso, dei suoi familiari o dei suoi ausiliari: in quel caso non si applica il tetto massimo di risarcimento dell'art. 1783.
Cosa si intende per 'ausiliari' dell'albergatore?
I dipendenti e collaboratori inseriti nell'organizzazione aziendale per l'erogazione dei servizi alberghieri, come camerieri, facchini, addetti alla reception.
Chi deve provare la colpa dell'albergatore?
Il cliente danneggiato deve dimostrare il danno, il nesso causale e la colpa. Provata la colpa, l'albergatore perde il beneficio del limite quantitativo.
L'art. 1785-bis si applica anche alle cose consegnate in custodia?
Le cose consegnate in custodia seguono già il regime dell'art. 1784. L'art. 1785-bis interviene sulle cose semplicemente portate in albergo, innalzando la tutela in presenza di colpa.
Un familiare non dipendente può far scattare la responsabilita illimitata?
Si', se e' un membro della famiglia dell'albergatore che partecipa alla gestione dell'esercizio: la norma li menziona espressamente accanto agli ausiliari.