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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1807 c.c. Deterioramento per effetto dell’uso

In vigore

Se la cosa si deteriora per solo effetto dell’uso per cui è stata consegnata e senza colpa del comodatario, questi non risponde del deterioramento.

In sintesi

  • Regola generale: il comodatario non risponde del deterioramento che deriva dal normale uso della cosa per cui e' stata consegnata.
  • Condizione: la non responsabilita' vale solo se il deterioramento e' avvenuto senza colpa del comodatario.
  • Uso conforme: il deterioramento deve essere conseguenza fisiologica dell'uso per cui la cosa e' stata data in comodato.
  • Rischio del comodante: e' il comodante ad assumere il rischio dell'usura normale della cosa, quale conseguenza della concessione gratuita dell'uso.
  • Distinzione: diversa e' la responsabilita' per i danni da uso difforme, disciplinati dall'art. 1805 c.c.

Funzione della norma

L'art. 1807 c.c. enuncia una regola di esonero da responsabilita' del comodatario per il deterioramento fisiologico della cosa. La norma e' il contrappeso equo della gratuita' del comodato: poiche' il comodatario non paga per l'uso, sarebbe sproporzionato pretendere che risponda dell'usura normale che qualsiasi uso produce. Il rischio del deterioramento fisiologico grava sul comodante, che ha concesso liberamente e gratuitamente l'uso della cosa.

I requisiti della non responsabilita'

La norma subordina l'esonero da responsabilita' a due condizioni cumulative: il deterioramento deve essere avvenuto per solo effetto dell'uso (requisito oggettivo) e senza colpa del comodatario (requisito soggettivo).

Il primo requisito, deterioramento per solo effetto dell'uso, significa che la causa del deterioramento deve essere esclusivamente l'impiego della cosa secondo il suo utilizzo naturale. Il deterioramento di un'automobile per chilometraggio, l'usura di attrezzi da lavoro per l'utilizzo ordinario, il consumo di pneumatici: sono tutti esempi di deterioramento coperto dalla norma. Se invece il deterioramento e' causato da negligenza (mancata manutenzione, custodia inadeguata), l'esonero non opera.

Il secondo requisito, assenza di colpa, esclude l'esonero quando il comodatario ha tenuto un comportamento negligente, imprudente o imperito. Tizio prende in comodato una bicicletta e la lascia esposta alle intemperie anziche' al chiuso: il deterioramento non e' coperto dall'art. 1807 perche' e' conseguenza di colpa.

Deterioramento fisiologico vs. danneggiamento

La norma copre solo il deterioramento 'per solo effetto dell'uso', cioe' la progressiva perdita di efficienza o valore che qualsiasi cosa subisce per il suo normale impiego. Non copre i danni accidentali, le rotture improvvise, i graffi o i danni causati da uso improprio o negligente. La distinzione e' spesso delicata in pratica: e' deterioramento fisiologico il consumo delle suole di scarpe in comodato; e' danno (e quindi responsabilita') la rottura per caduta dovuta a trascuratezza.

Onere della prova

In caso di controversia, il comodatario che vuole beneficiare dell'esonero dovra' dimostrare che il deterioramento e' conseguenza del solo uso normale e che non vi e' stata colpa da parte sua. Il comodante che invece vuole far valere la responsabilita' del comodatario dovra' provare o che il deterioramento supera la normale usura, o che e' causato da colpa del comodatario. Spesso e' necessaria una perizia tecnica per valutare se il deterioramento sia o meno riconducibile al normale uso.

Coordinamento con le altre norme del comodato

L'art. 1807 si coordina con l'art. 1805 (perimento per caso fortuito evitabile) e con l'art. 1804 (obbligo del comodatario di custodire e conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia). Il sistema e' coerente: il comodatario risponde per colpa nella custodia (art. 1804), risponde in casi eccezionali anche per il perimento fortuito (art. 1805), ma non risponde per la normale usura da uso (art. 1807).

Domande frequenti

Il comodatario deve risarcire il comodante per il normale consumo della cosa?

No. Ai sensi dell'art. 1807 c.c., il comodatario non risponde del deterioramento che deriva dal normale uso della cosa, purche' avvenuto senza sua colpa.

Quando l'esonero da responsabilita' non opera?

Quando il deterioramento non e' conseguenza del solo uso normale, oppure quando e' causato da colpa del comodatario (negligenza, imprudenza, uso difforme). In questi casi il comodatario risponde del danno.

Chi sopporta il rischio dell'usura normale della cosa data in comodato?

Il comodante. Concedendo gratuitamente l'uso della cosa, assume il rischio del deterioramento fisiologico da uso. E' la contropartita della sua scelta di prestare la cosa senza corrispettivo.

Come si distingue il deterioramento da uso normale da quello per colpa?

Il deterioramento da uso normale e' quello fisiologicamente prevedibile per l'utilizzo della cosa secondo la sua destinazione. Il deterioramento per colpa dipende da comportamenti negligenti, imprudenti o da uso difforme del comodatario.

L'art. 1807 si applica anche se la cosa e' usata per uno scopo diverso da quello convenuto?

No. L'esonero vale solo per il deterioramento conseguente all'uso per cui la cosa e' stata consegnata. Se il comodatario usa la cosa in modo diverso, si applica la disciplina piu' severa dell'art. 1805, secondo comma, c.c.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.