Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1808 c.c. Spese per l’uso della cosa e spese straordinarie
In vigore
straordinarie Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa. Egli però ha diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie e urgenti.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Struttura della norma e ratio
L'art. 1808 c.c. regola il riparto delle spese tra comodante e comodatario secondo una logica coerente con la gratuità del contratto: il comodatario gode della cosa gratuitamente e si assume tutte le spese necessarie per fruirne; il comodante, che rimane proprietario, si fa carico (attraverso il rimborso) delle sole spese straordinarie che preservano la cosa nell'interesse patrimoniale.
Spese ordinarie di uso: nessun rimborso
Il primo comma stabilisce che il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa. Queste sono le spese ordinarie di esercizio: il carburante per un'auto in comodato, il cibo per un animale prestato, la corrente elettrica per un elettrodomestico ceduto in comodato, i lubrificanti per un macchinario. Sono spese che il comodatario sostiene nell'esercizio dell'uso che è il vantaggio stesso che ricava dal contratto. Tizio prende in comodato l'auto di Caio per un mese: le spese di benzina, parcheggio e pedaggi restano a carico di Tizio senza possibilità di rimborso.
Spese straordinarie di conservazione: rimborso condizionato
Il secondo comma riconosce invece il diritto al rimborso per le spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa. Si tratta di spese che non attengono all'uso della cosa ma alla sua preservazione, cioè al mantenimento dell'integrità patrimoniale nell'interesse del comodante-proprietario. La categoria è diversa qualitativamente dalle spese ordinarie: non servono per godere della cosa, ma per evitarne il deterioramento o la distruzione.
Il doppio requisito: necessità e urgenza
Il rimborso è subordinato alla presenza cumulativa di due requisiti: la necessità e l'urgenza. La necessità significa che la spesa era indispensabile per conservare la cosa; non è rimborsabile una spesa semplicemente utile o migliorativa. L'urgenza significa che non era possibile attendere di avvisare il comodante o di ottenere la sua autorizzazione. Entrambi i requisiti devono essere presenti contemporaneamente.
Esempio tipico: l'auto in comodato ha un guasto al sistema frenante che, se non riparato immediatamente, causerebbe danni gravi alla vettura (e pericolo per il guidatore). La riparazione urgente e necessaria è rimborsabile. Non è invece rimborsabile il tagliando programmato (non urgente) né l'installazione di un accessorio (non necessaria per la conservazione).
Coordinamento con la disciplina del deposito
Una norma analoga è prevista per il depositario (art. 1776 c.c.), che ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la conservazione della cosa. La differenza è che per il depositario non è richiesta l'urgenza come requisito esplicito (si discute in dottrina), mentre per il comodatario l'art. 1808 richiede espressamente sia la necessità sia l'urgenza. Questa differenza riflette il fatto che il depositario presta un servizio di custodia come obbligazione principale, mentre il comodatario è in primo luogo un beneficiario gratuito.
Onere della prova e profili pratici
Il comodatario che chiede il rimborso deve provare: l'entità della spesa, il carattere straordinario (non ordinario) della medesima, la sua necessità per la conservazione della cosa e l'urgenza che ha impedito di attendere l'autorizzazione del comodante. In mancanza di prova di uno di questi elementi, il rimborso può essere negato. Nella pratica è opportuno che il comodatario conservi le ricevute delle spese e, laddove possibile, documenti l'urgenza (es. fattura del meccanico con indicazione del tipo di guasto).
Domande frequenti
Il comodatario puo' chiedere il rimborso del carburante speso per l'auto avuta in comodato?
No. Le spese ordinarie per l'uso della cosa sono a carico del comodatario e non sono rimborsabili ai sensi del primo comma dell'art. 1808 c.c.
Quali spese ha diritto a farsi rimborsare il comodatario?
Solo le spese straordinarie di conservazione, a condizione che fossero necessarie e urgenti. Non sono rimborsabili le spese ordinarie di uso ne' le spese straordinarie non urgenti o non necessarie.
Cosa significa che le spese straordinarie devono essere 'urgenti'?
Significa che non era possibile attendere di avvisare il comodante o ottenere la sua autorizzazione. Se il comodatario avrebbe avuto il tempo di contattare il comodante e non lo ha fatto, il requisito dell'urgenza puo' non essere soddisfatto.
Un'opera di miglioria apportata alla cosa in comodato e' rimborsabile?
No. L'art. 1808 c.c. prevede il rimborso solo per spese di conservazione, non per miglioramenti o addizioni. Per le addizioni si applica l'art. 1809 c.c.
Come deve comportarsi il comodatario se si rende necessaria una spesa straordinaria urgente?
Deve sostenere la spesa per preservare la cosa e conservare la documentazione (ricevute, fatture) che provi il carattere straordinario, necessario e urgente della spesa. Deve poi chiedere il rimborso al comodante.