Autore: Andrea Marton

  • Art. 1783 c.c.: Responsabilità per le cose portate in albergo

    Art. 1783 c.c.: Responsabilità per le cose portate in albergo

    Art. 1783 c.c. Responsabilità per le cose portate in albergo

    In vigore

    Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo. Sono considerate cose portate in albergo: 1) le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell’alloggio; 2) le cose di cui l’albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell’albergo, durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell’alloggio; 3) le cose di cui l’albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell’albergo, sia fuori dell’albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell’alloggio. La responsabilità di cui al presente articolo è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all’equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell’alloggio per giornata.

  • Art. 1784 c.c.: Responsabilità per le cose consegnate e obblighi

    Art. 1784 c.c.: Responsabilità per le cose consegnate e obblighi

    Art. 1784 c.c. – Responsabilità per le cose consegnate e obblighi dell’albergatore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La responsabilità dell’albergatore è illimitata:

    1) quando le cose gli sono state consegnate in custodia;

    2) quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l’obbligo di accettare.

    L’albergatore ha l’obbligo di accettare le carte-valori, il danaro contante e gli oggetti di valore; egli può rifiutarsi di riceverli soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto della importanza e delle condizioni di gestione dell’albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante.

    L’albergatore può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucro chiuso o sigillato.

  • Articolo 1785 Codice Civile: Limiti di responsabilità

    Articolo 1785 Codice Civile: Limiti di responsabilità

    Art. 1785 c.c. – Limiti di responsabilità

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’albergatore non è responsabile quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione sono dovuti:

    1) al cliente, alle persone che l’accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita;

    2) a forza maggiore;

    3) alla natura della cosa.

  • Art. 1785-bis c.c.: Responsabilità per colpa dell’albergatore

    Art. 1785-bis c.c.: Responsabilità per colpa dell’albergatore

    Art. 1785-bis c.c. – Responsabilità per colpa dell’albergatore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’albergatore è responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dall’ultimo comma dell’articolo 1783, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari.

  • Articolo 1785-ter Codice Civile: Obbligo di denuncia del danno

    Articolo 1785-ter Codice Civile: Obbligo di denuncia del danno

    Art. 1785-ter c.c. – Obbligo di denuncia del danno

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Fuori del caso previsto dall’articolo 1785-bis, il cliente non potrà valersi delle precedenti disposizioni se, dopo aver constatato il deterioramento, la distruzione o la sottrazione, denunci il fatto all’albergatore con ritardo ingiustificato.

  • Articolo 1785-quater Codice Civile: Nullità

    Articolo 1785-quater Codice Civile: Nullità

    Art. 1785-quater c.c. – Nullità

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Sono nulli i patti o le dichiarazioni tendenti ad escludere o a limitare preventivamente la responsabilità dell’albergatore.

  • Articolo 1785-quinquies Codice Civile: Limiti di applicazione

    Articolo 1785-quinquies Codice Civile: Limiti di applicazione

    Art. 1785-quinquies c.c. – Limiti di applicazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le disposizioni della presente sezione non si applicano ai veicoli, alle cose lasciate negli stessi, né agli animali vivi.

  • Art. 1786 c.c.: Stabilimenti e locali assimilati agli alberghi

    Art. 1786 c.c.: Stabilimenti e locali assimilati agli alberghi

    Art. 1786 c.c. – Stabilimenti e locali assimilati agli alberghi

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le norme di questa sezione si applicano anche agli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie, carrozze letto e simili.

  • Articolo 1787 Codice Civile: Responsabilità dei magazzini generali

    Articolo 1787 Codice Civile: Responsabilità dei magazzini generali

    Art. 1787 c.c. – Responsabilità dei magazzini generali

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I magazzini generali sono responsabili della conservazione delle merci depositate, a meno che si provi che la perdita, il calo o l’avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura delle merci ovvero da vizi di esse o dell’imballaggio.

  • Articolo 1788 Codice Civile: Diritti del depositante

    Articolo 1788 Codice Civile: Diritti del depositante

    Art. 1788 c.c. – Diritti del depositante

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il depositante ha diritto d’ispezionare le merci depositate e di ritirare i campioni d’uso.

  • Articolo 1789 Codice Civile: Vendita delle cose depositate

    Articolo 1789 Codice Civile: Vendita delle cose depositate

    Art. 1789 c.c. – Vendita delle cose depositate

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I magazzini generali, previo avviso al depositante, possono procedere alla vendita delle merci, quando, al termine del contratto, le merci non sono ritirate o non è rinnovato il deposito, ovvero, trattandosi di deposito a tempo indeterminato, quando è decorso un anno dalla data del deposito, e in ogni caso quando le merci sono minacciate di deperimento. Per la vendita si osservano le modalità stabilite dall’art. 1515.

    Il ricavato della vendita, dedotte le spese e quanto altro spetta ai magazzini generali, deve essere tenuto a disposizione degli aventi diritto.

  • Articolo 1790 Codice Civile: Fede di deposito

    Articolo 1790 Codice Civile: Fede di deposito

    Art. 1790 c.c. Fede di deposito

    In vigore

    I magazzini generali, a richiesta del depositante, devono rilasciare una fede di deposito delle merci depositate. La fede di deposito deve indicare: 1) il cognome e il nome o la ditta e il domicilio del depositante; 2) il luogo del deposito; 3) la natura e la quantità delle cose depositate e gli altri estremi atti a individuarle; 4) se per la merce sono stati pagati i diritti doganali e se essa è stata assicurata.