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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 320 c.p.p. – Esecuzione sui beni sequestrati

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Il sequestro conservativo si converte in pignoramento (686 c.p. c.) quando diventa irrevocabile (648) la sentenza di condanna al pagamento di una pena pecuniaria ovvero quando diventa esecutiva (650) la sentenza che condanna l’imputato e il responsabile civile al risarcimento del danno in favore della parte civile. La conversione non estingue il privilegio previsto dall’art. 316 comma 4.

2. Salva l’azione per ottenere con le forme ordinarie il pagamento delle somme che rimangono ancora dovute, l’esecuzione forzata sui beni sequestrati ha luogo nelle forme prescritte dal Codice di Procedura Civile (483 s. c.p. c.). Sul prezzo ricavato dalla vendita dei beni sequestrati e sulle somme depositate a titolo di cauzione e non devolute alla cassa delle ammende, sono pagate, nell’ordine, le somme dovute alla parte civile a titolo di risarcimento del danno e di spese processuali, le pene pecuniarie, le spese di procedimento e ogni altra somma dovuta all’erario dello Stato (191 c.p.).

In sintesi

  • Conversione automatica del sequestro conservativo in pignoramento al divenire irrevocabile della sentenza di condanna a pena pecuniaria o esecutiva della sentenza di risarcimento
  • La conversione mantiene il privilegio previsto dall'art. 316 sui crediti garantiti (risarcimento danni, pene pecuniarie, spese)
  • Esecuzione forzata sui beni pignorati secondo forme e termini del Codice di Procedura Civile
  • Priorità pagamenti: danni risarcitori e spese processuali della parte civile, pene pecuniarie, spese di procedimento, crediti erario
  • Alternative al pignoramento: azione ordinaria civile per ricavare il pagamento mediante condanna ordinaria

Sequestro conservativo si converte in pignoramento alla sentenza di condanna irrevocabile o esecutiva per risarcimento. Esecuzione forzata secondo Codice Procedura Civile.

Ratio

L'articolo 320 c.p.p. disciplina il passaggio logico dal sequestro cautelare (misura cautelativa) al pignoramento (misura esecutiva). Nel momento in cui la sentenza diventa irrevocabile (non più impugnabile) o esecutiva (nel caso di risarcimento), il diritto del creditore (parte civile, Stato per pene pecuniarie) passa dalla prospettiva all'atto. Il sequestro precedentemente custodito si trasforma in pignoramento forzato, creando il presupposto per la vendita dei beni sequestrati e la soddisfazione del credito.

Analisi

La conversione avviene in due ipotesi: (1) sentenza di condanna al pagamento di pena pecuniaria (multa, risarcimento alla parte civile) diventa irrevocabile (non più impugnabile entro i termini); (2) sentenza di condanna al risarcimento danni diventa esecutiva (anche se ancora impugnata, la parte civile può iniziare l'esecuzione). Una volta convertito in pignoramento, il bene rimane vincolato e il sequestro perde lo status cautelare, assumendo natura di esecuzione vera e propria. L'art. 320 comma 2 rimanda alle procedure civili (artt. 483+ c.p.c.), garantendo al debitore diritti di difesa propri dell'esecuzione civile (opposizioni di merito, rivendica, eccezioni).

Quando si applica

La conversione si applica dopo sentenza definitiva di condanna. Esempi: sentenza di condanna in primo grado per truffa, irrevocabile perché l'imputato non ha impugnato; sentenza di condanna a risarcimento danni a favore della parte civile, esecutiva pur essendo pendente appello; sentenza di condanna al pagamento di multa (pena pecuniaria), divenuta irrevocabile dopo esaurimento dei termini di impugnazione.

Connessioni

L'art. 320 si collega agli artt. 316 (crediti garantiti e privilegio), 317 (ordinanza di sequestro), 319 (cauzione), 648 c.p.p. (irrevocabilità sentenza), 650 c.p.p. (esecutività sentenza). Rimanda al Codice di Procedura Civile artt. 483 e ss. per le forme di esecuzione forzata. Rilevante l'art. 191 c.p. (ordine di pagamento delle pene pecuniarie).

Domande frequenti

Quando il sequestro diventa pignoramento: dopo la sentenza di primo grado o dopo irrevocabilità?

Dipende dal tipo di credito. Per risarcimento danni: la sentenza di primo grado è già esecutiva, quindi il pignoramento può iniziare subito. Per multa e pene pecuniarie: bisogna attendere l'irrevocabilità della sentenza (esaurimento termini di impugnazione).

Se mi condannano, i beni sequestrati verranno venduti all'asta?

Dipende dal bisogno. Se il credito garantito (risarcimento + multa + spese) è inferiore al valore dei beni, il giudice dell'esecuzione può ordinare la vendita di una parte soltanto. Se i beni sono liquidi (denaro), avviene subito; se sono immobili, la procedura è più complessa e può durare anni.

Nel pignoramento, posso ancora proporre incidente di esecuzione?

Sì. L'art. 666 c.p.p. consente incidente di esecuzione contro il pignoramento (come contro il sequestro), ad esempio per contestare l'importo del credito o la legittimità della conversione.

Se offro cauzione durante il sequestro, questa viene mantenuta nel pignoramento?

Sì. Se il sequestro era stato revocato per cauzione (art. 319), non c'è pignoramento sui beni. La cauzione rimane vincolata e sarà utilizzata per pagare il credito al divenire irrevocabile della sentenza.

L'ordine di pagamento è uguale in tutti i procedimenti?

No, è stabilito dall'art. 320 comma 2 e dal 191 c.p.: prima parte civile (risarcimento + spese), poi pene pecuniarie, poi spese procedimento, infine erario. Questo ordine garantisce priorità ai danni ai cittadini.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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