Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 318 c.p.p. – Riesame dell’ordinanza di sequestro conservativo

Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

Riesame dell’ordinanza di sequestro conservativo

1. Contro l’ordinanza di sequestro conservativo chiunque vi abbia interesse può proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell’articolo 324.

2. La richiesta di riesame non sospende l’esecuzione del provvedimento.

In sintesi

  • Riesame dell'ordinanza di sequestro conservativo ammesso a qualunque soggetto che vi abbia interesse (imputato, proprietario, creditori)
  • Procedura identica al riesame del sequestro preventivo, disciplinata dall'art. 324
  • Riesame può riguardare sia il merito della misura sia aspetti procedurali
  • Riesame non comporta sospensione automatica dell'esecuzione della misura
  • Tribunale competente decide in composizione collegiale entro 10 giorni
Indice dei contenuti

Chiunque abbia interesse può proporre richiesta di riesame dell'ordinanza di sequestro conservativo secondo l'art. 324, senza sospensione dell'esecuzione.

Ratio

L'articolo 318 c.p.p. garantisce un diritto di impugnazione alla misura del sequestro conservativo, evitando l'irreversibilità di un atto cautelare. Anche se il sequestro è una misura necessaria per tutelare i futuri crediti della parte civile e dello Stato, il legislatore ha ritenuto opportuno consentire a chi subisce la misura di contestarla, ricorrendo a un procedimento snello (il 'riesame') che non è sospensivo.

Analisi

Il riesame dell'ordinanza di sequestro conservativo è regolato dalle stesse procedure del riesame del sequestro preventivo (art. 324). La richiesta di riesame può essere presentata entro dieci giorni dalla conoscenza dell'ordinanza di sequestro. Il tribunale competente (quello del capoluogo della provincia dove risiede l'ufficio che ha emesso l'ordinanza) decide in camera di consiglio in composizione collegiale. La richiesta non sospende l'esecuzione, il che significa che il sequestro rimane in vigore anche durante il procedimento di riesame.

Quando si applica

Il riesame si applica ogniqualvolta una persona ritenga illegittima, infondata o esagerata l'ordinanza di sequestro conservativo. Esempi: l'imputato contesta il valore dei crediti stimati dal PM; il proprietario di un immobile (non imputato ma responsabile civile) ritiene il sequestro proporzionato; il terzo proprietario di bene pignorato lamenta la mancanza di collegamento con il reato; la parte civile, a sua volta, può proporre riesame per riduzione del sequestro ritenuto insufficiente.

Connessioni

L'art. 318 rinvia espressamente all'art. 324 c.p.p. (procedimento di riesame). Collegato agli artt. 316 (oggetto), 317 (forma e competenza), 319 (cauzione), 322 (riesame sequestro preventivo). Rimanda a art. 588 c.p.p. (sospensione esecuzione), che ribadisce il principio secondo il quale i ricorsi per riesame non sospendono ex lege.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Filano è imputato per insolvenza fraudolenta e il PM ha ottenuto sequestro conservativo su suoi immobili per garantire i futuri risarcimenti ai creditori danneggiati. Filano ritiene il sequestro ingiustificato perché i creditori non hanno ancora quantificato i danni, e le proprietà sequestrate (casa d'abitazione e un terreno agricolo) costituiscono i suoi unici beni. Presenta richiesta di riesame al tribunale entro 10 giorni. Durante il riesame, il giudice collegiale valuta se il credito era effettivamente probabile e se il sequestro era proporzionato. Il riesame non sospende il sequestro: gli immobili rimangono vincolati fino alla decisione del tribunale.

Caso 2: Caso 2

Caio è il proprietario formale di un immobile su cui grava sequestro conservativo a garanzia di reati commessi da suo fratello Sempronio. Caio non è imputato, ma risulta responsabile civile poiché detiene il bene. Caio propone riesame perché l'immobile è di sua proprietà esclusiva e il diritto di Sempronio su di esso è nullo. Il tribunale acquisisce atti di proprietà e decide se mantenere il sequestro oppure revocarlo a favore di Caio, consentendogli di disporne liberamente. Durante il procedimento di riesame, il sequestro rimane operativo e l'immobile resta ipotecato.

Domande frequenti

Entro quanto tempo devo chiedere il riesame del sequestro conservativo?

Hai 10 giorni dalla data in cui hai avuto conoscenza dell'ordinanza di sequestro. Se il sequestro è eseguito senza avviso preventivo (come spesso accade), il termine decorre dalla notifica dell'ordinanza stessa.

Se chiedo il riesame, il sequestro viene sospeso mentre aspetto la decisione?

No, il riesame non sospende l'esecuzione del sequestro. Il bene rimane sequestrato durante tutto il procedimento di riesame davanti al tribunale, a meno che il giudice non ordini revoca parziale o totale sulla base di nuove prove.

Che cosa può valutare il giudice del riesame? Anche il merito?

Sì, il riesame è valutazione 'anche nel merito': il giudice non solo controlla la legittimità procedurale, ma valuta anche se il sequestro era effettivamente necessario, proporzionato e fondato su basi giuridiche solide.

Chi può chiedere il riesame?

Chiunque abbia interesse: l'imputato, il responsabile civile, il proprietario dei beni sequestrati, e chiunque sia titolare di diritti sui beni (es. creditore ipotecario, usufruttuario). La parte civile può chiedere riesame per contestare revoca o riduzione ingiustificata.

Se il riesame mi dà ragione, come ottengo i danni per il sequestro ingiustificato?

Il riesame annulla o revoca solo il sequestro. Per ottenere il risarcimento dei danni subiti (danno morale, patrimoniale, lucro cessante), devi proporre azione civile separata contro lo Stato (responsabilità civile dello Stato per danno da accertamento giudiziale erroneo).

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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