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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 318 c.p.p. – Riesame dell’ordinanza di sequestro conservativo

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Contro l’ordinanza di sequestro conservativo chiunque vi abbia interesse può proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell’art. 324.

2. La richiesta di riesame non sospende l’esecuzione del provvedimento.

In sintesi

  • Riesame dell'ordinanza di sequestro conservativo ammesso a qualunque soggetto che vi abbia interesse (imputato, proprietario, creditori)
  • Procedura identica al riesame del sequestro preventivo, disciplinata dall'art. 324
  • Riesame può riguardare sia il merito della misura sia aspetti procedurali
  • Riesame non comporta sospensione automatica dell'esecuzione della misura
  • Tribunale competente decide in composizione collegiale entro 10 giorni

Chiunque abbia interesse può proporre richiesta di riesame dell'ordinanza di sequestro conservativo secondo l'art. 324, senza sospensione dell'esecuzione.

Ratio

L'articolo 318 c.p.p. garantisce un diritto di impugnazione alla misura del sequestro conservativo, evitando l'irreversibilità di un atto cautelare. Anche se il sequestro è una misura necessaria per tutelare i futuri crediti della parte civile e dello Stato, il legislatore ha ritenuto opportuno consentire a chi subisce la misura di contestarla, ricorrendo a un procedimento snello (il 'riesame') che non è sospensivo.

Analisi

Il riesame dell'ordinanza di sequestro conservativo è regolato dalle stesse procedure del riesame del sequestro preventivo (art. 324). La richiesta di riesame può essere presentata entro dieci giorni dalla conoscenza dell'ordinanza di sequestro. Il tribunale competente (quello del capoluogo della provincia dove risiede l'ufficio che ha emesso l'ordinanza) decide in camera di consiglio in composizione collegiale. La richiesta non sospende l'esecuzione, il che significa che il sequestro rimane in vigore anche durante il procedimento di riesame.

Quando si applica

Il riesame si applica ogniqualvolta una persona ritenga illegittima, infondata o esagerata l'ordinanza di sequestro conservativo. Esempi: l'imputato contesta il valore dei crediti stimati dal PM; il proprietario di un immobile (non imputato ma responsabile civile) ritiene il sequestro proporzionato; il terzo proprietario di bene pignorato lamenta la mancanza di collegamento con il reato; la parte civile, a sua volta, può proporre riesame per riduzione del sequestro ritenuto insufficiente.

Connessioni

L'art. 318 rinvia espressamente all'art. 324 c.p.p. (procedimento di riesame). Collegato agli artt. 316 (oggetto), 317 (forma e competenza), 319 (cauzione), 322 (riesame sequestro preventivo). Rimanda a art. 588 c.p.p. (sospensione esecuzione), che ribadisce il principio secondo il quale i ricorsi per riesame non sospendono ex lege.

Domande frequenti

Entro quanto tempo devo chiedere il riesame del sequestro conservativo?

Hai 10 giorni dalla data in cui hai avuto conoscenza dell'ordinanza di sequestro. Se il sequestro è eseguito senza avviso preventivo (come spesso accade), il termine decorre dalla notifica dell'ordinanza stessa.

Se chiedo il riesame, il sequestro viene sospeso mentre aspetto la decisione?

No, il riesame non sospende l'esecuzione del sequestro. Il bene rimane sequestrato durante tutto il procedimento di riesame davanti al tribunale, a meno che il giudice non ordini revoca parziale o totale sulla base di nuove prove.

Che cosa può valutare il giudice del riesame? Anche il merito?

Sì, il riesame è valutazione 'anche nel merito': il giudice non solo controlla la legittimità procedurale, ma valuta anche se il sequestro era effettivamente necessario, proporzionato e fondato su basi giuridiche solide.

Chi può chiedere il riesame?

Chiunque abbia interesse: l'imputato, il responsabile civile, il proprietario dei beni sequestrati, e chiunque sia titolare di diritti sui beni (es. creditore ipotecario, usufruttuario). La parte civile può chiedere riesame per contestare revoca o riduzione ingiustificata.

Se il riesame mi dà ragione, come ottengo i danni per il sequestro ingiustificato?

Il riesame annulla o revoca solo il sequestro. Per ottenere il risarcimento dei danni subiti (danno morale, patrimoniale, lucro cessante), devi proporre azione civile separata contro lo Stato (responsabilità civile dello Stato per danno da accertamento giudiziale erroneo).

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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