Art. 324 c.p.p. – Procedimento di riesame
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. La richiesta di riesame è presentata, nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 5, entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l’interessato ha avuto conoscenza dell’avvenuto sequestro (99 att.).
2. La richiesta è presentata con le forme previste dall’art. 582. Se la richiesta è proposta dall’imputato non detenuto né internato, questi, ove non abbia già dichiarato o eletto domicilio o non si sia proceduto a norma dell’art. 161 comma 2, deve indicare il domicilio presso il quale intende ricevere l’avviso previsto dal comma 6; in mancanza, l’avviso è notificato mediante consegna al difensore. Se la richiesta è proposta da un’altra persona e questa abbia omesso di dichiarare il proprio domicilio, l’avviso è notificato mediante deposito in cancelleria.
3. La cancelleria dà immediato avviso all’autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale gli atti su cui si fonda il provvedimento oggetto del riesame.
4. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi. Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre, facoltà di enunciare nuovi motivi davanti al giudice del riesame facendone dare atto a verbale prima dell’inizio della discussione.
5. Sulla richiesta di riesame decide, in composizione collegiale, il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento nel termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti.
6. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall’art. 127. Almeno tre giorni prima, l’avviso della data fissata per l’udienza è comunicato al pubblico ministero e notificato al difensore e a chi ha proposto la richiesta. Fino al giorno dell’udienza gli atti restano depositati in cancelleria.
7. Si applicano le disposizioni dell’art. 309 commi 9 e 10. La revoca del provvedimento di sequestro può essere parziale e non può essere disposta nei casi indicati nell’art. 240 comma 2 c.p.
8. Il giudice del riesame, nel caso di contestazione della proprietà, rinvia la decisione della controversia al giudice civile mantenendo nel frattempo il sequestro.
In sintesi
Richiesta riesame presso cancelleria tribunale entro 10 giorni. Tribunale decide in composizione collegiale entro 10 giorni, camera di consiglio con atto a verbale, diritti di impugnazione preservati.
Ratio
L'articolo 324 c.p.p. disciplina il procedimento di riesame, stabilendo i termini, i luoghi, le modalità, e le autorità competenti per l'impugnazione delle misure cautelari di sequestro (conservativo e preventivo). Il legislatore ha inteso creare un meccanismo rapido e snello di ricorso, concentrando la decisione in una commissione collegiale (tribunale) con poteri di revisione ampia (nel merito) per assicurare il controllo sulla legittimità e proporzionalità delle misure cautelari, garantendo al contempo celerità del procedimento.
Analisi
Il procedimento di riesame si articola in più fasi: (1) ricorrente presenta richiesta di riesame presso la cancelleria del tribunale competente (capoluogo della provincia dove risiede l'ufficio che ha emesso il provvedimento); (2) cancelleria immediatamente notifica al PM procedente; (3) PM, entro il giorno successivo, trasmette gli atti alla cancelleria del tribunale; (4) cancelleria trasmette la richiesta e gli atti al tribunale; (5) tribunale in composizione collegiale (almeno tre giudici) si riunisce in camera di consiglio, senza formalità processuali, acquisisce memoria scritte di PM e ricorrente, decide entro 10 giorni dalla ricezione degli atti; (6) ordinanza è motivata e notificata alle parti. Il procedimento è semplificato (camera di consiglio) ma garantisce il diritto di essere sentito (PM e difensore).
Quando si applica
Il procedimento di riesame si applica in tutti i casi di impugnazione di sequestro conservativo (art. 318) o preventivo (art. 322). Il ricorrente può enunciare motivi nella richiesta stessa oppure aggiungerli davanti al giudice (facendone dare atto a verbale), con facoltà di cumulare istanze successive. Se il proprietario della cosa contesta la proprietà stessa (es. il ricorrente sostiene che la cosa è sua, mentre il PM sostiene sia del terzo), il giudice del riesame rinvia la decisione della controversia di proprietà al giudice civile, mantenendo il sequestro in tanto.
Connessioni
L'art. 324 c.p.p. è procedimento generale per il riesame di misure cautelari di sequestro, rimandato dagli artt. 318 (sequestro conservativo), 322 (sequestro preventivo), 322-bis (appello), 588 (sospensione esecuzione). Rimanda a art. 127 (camera di consiglio), art. 309 commi 9-10 (analogia procedurale), art. 310 (impugnazioni in generale). Rilevante art. 240 c.p. (confisca) in relazione alla revoca del sequestro.
Domande frequenti
Dove devo presentare la richiesta di riesame?
Presso la cancelleria del tribunale del capoluogo della provincia dove risiede l'ufficio che ha emesso il provvedimento cautelare (es. se il GIP di Milano ha emesso l'ordinanza, la richiesta va al tribunale di Milano).
Entro quanto tempo il tribunale decide il riesame?
Entro 10 giorni dalla ricezione degli atti presso il tribunale. Questo termine è perentorio: se il tribunale non decide entro 10 giorni, il riesame è considerato tardivamente deciso e potrebbe dar luogo a ricorso in cassazione per violazione di termini.
Devo presentare documento scritto o posso parlare al giudice?
La richiesta di riesame è presentata in forma scritta (art. 582 c.p.p.), ma puoi anche enunciare motivi oralmente davanti al giudice del riesame, facendone dare atto a verbale. I motivi possono essere cumulati: nella richiesta e/o davanti al giudice.
Il giudice del riesame può revocare solo parzialmente il sequestro?
Sì. L'art. 324 comma 7 consente revoca parziale. Il giudice può valutare che il sequestro sia eccessivo su alcuni beni e revocarlo, mantenendo il sequestro su altri beni ritenuti proporzionati.
Cosa succede se il sequestro riguarda contesa di proprietà?
Se durante il riesame emerge contestazione sulla proprietà della cosa sequestrata, il giudice del riesame rinvia la decisione della proprietà al giudice civile (sono cause civili), mantenendo il sequestro nel frattempo per garantire che la cosa non sia dispersa durante il contenzioso civile.
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