Autore: Andrea Marton

  • Art. 230 c.p.p.: Attività dei consulenti tecnici

    Art. 230 c.p.p.: Attività dei consulenti tecnici

    Art. 230 c.p.p. – Attività dei consulenti tecnici

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Attività dei consulenti tecnici

    1. I consulenti tecnici possono assistere al conferimento dell’incarico al perito e presentare al giudice richieste, osservazioni e riserve, delle quali è fatta menzione nel verbale.

    2. Essi possono partecipare alle operazioni peritali, proponendo al perito specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve, delle quali deve darsi atto nella relazione.

    3. Se sono nominati dopo l’esaurimento delle operazioni peritali, i consulenti tecnici possono esaminare le relazioni e richiedere al giudice di essere autorizzati a esaminare la persona, la cosa e il luogo oggetto della perizia.

    4. La nomina dei consulenti tecnici e lo svolgimento della loro attività non può ritardare l’esecuzione della perizia e il compimento delle altre attività processuali.

  • Articolo 231 Codice di Procedura Penale: Sostituzione del perito

    Articolo 231 Codice di Procedura Penale: Sostituzione del perito

    Art. 231 c.p.p. – Sostituzione del perito

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Sostituzione del perito

    1. Il perito può essere sostituito se non fornisce il proprio parere nel termine fissato o se la richiesta di proroga non è accolta ovvero se svolge negligentemente l’incarico affidatogli.

    2. Il giudice, sentito il perito, provvede con ordinanza alla sua sostituzione, salvo che il ritardo o l’inadempimento sia dipeso da cause a lui non imputabili. Copia dell’ordinanza è trasmessa all’ordine o al collegio cui appartiene il perito.

    3. Il perito sostituito, dopo essere stato citato a comparire per discolparsi, può essere condannato dal giudice al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da lire trecentomila a lire tre milioni.

    4. Il perito è altresì sostituito quando è accolta la dichiarazione di astensione o di ricusazione.

    5. Il perito sostituito deve mettere immediatamente a disposizione del giudice la documentazione e i risultati delle operazioni peritali già compiute.

  • Art. 232 c.p.p.: Liquidazione del compenso al perito

    Art. 232 c.p.p.: Liquidazione del compenso al perito

    Art. 232 c.p.p. – Liquidazione del compenso al perito

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Liquidazione del compenso al perito

    1. Il compenso al perito è liquidato con decreto del giudice che ha disposto la perizia, secondo le norme delle leggi speciali.

  • Articolo 233 Codice di Procedura Penale: Consulenza tecnica fuori dei casi di perizia

    Articolo 233 Codice di Procedura Penale: Consulenza tecnica fuori dei casi di perizia

    Art. 233 c.p.p. – Consulenza tecnica fuori dei casi di perizia

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Consulenza tecnica fuori dei casi di perizia

    1. Quando non è stata disposta perizia, ciascuna parte può nominare, in numero non superiore a due, propri consulenti tecnici.

    Questi possono esporre al giudice il proprio parere, anche presentando memorie a norma dell’articolo 121.

    1-bis. Il giudice, a richiesta del difensore, può autorizzare il consulente tecnico di una parte privata ad esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano, ad intervenire alle ispezioni, ovvero ad esaminare l’oggetto delle ispezioni alle quali il consulente non è intervenuto. Prima dell’esercizio dell’azione penale l’autorizzazione è disposta dal pubblico ministero a richiesta del difensore. Contro il decreto che respinge la richiesta il difensore può proporre opposizione al giudice, che provvede nelle forme di cui all’articolo 127

    1-ter. L’autorità giudiziaria impartisce le prescrizioni necessarie per la conservazione dello stato originario delle cose e dei luoghi e per il rispetto delle persone

    2. Qualora, successivamente alla nomina del consulente tecnico, sia disposta perizia, ai consulenti tecnici già nominati sono riconosciuti i diritti e le facoltà previsti dall’articolo 230, salvo il limite previsto dall’articolo 225 comma 1.

    3. Si applica la disposizione dell’articolo 225 comma 3.

  • Articolo 234 Codice di Procedura Penale: Prova documentale

    Articolo 234 Codice di Procedura Penale: Prova documentale

    Art. 234 c.p.p. – Prova documentale

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Prova documentale

    1. È consentita l’acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo.

    2. Quando l’originale di un documento del quale occorre far uso è per qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e non è possibile recuperarlo, può esserne acquisita copia.

    3. È vietata l’acquisizione di documenti che contengono informazioni sulle voci correnti nel pubblico intorno ai fatti di cui si tratta nel processo o sulla moralità in generale delle parti, dei testimoni, dei consulenti tecnici e dei periti.

  • Art. 235 c.p.p.: Documenti costituenti corpo del reato

    Art. 235 c.p.p.: Documenti costituenti corpo del reato

    Art. 235 c.p.p. – Documenti costituenti corpo del reato

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Documenti costituenti corpo del reato

    1. I documenti che costituiscono corpo del reato devono essere acquisiti qualunque sia la persona che li abbia formati o li detenga.

  • Art. 236 c.p.p.: Documenti relativi al giudizio sulla personalità

    Art. 236 c.p.p.: Documenti relativi al giudizio sulla personalità

    Art. 236 c.p.p. – Documenti relativi al giudizio sulla personalità

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Documenti relativi al giudizio sulla personalità

    1. È consentita l’acquisizione dei certificati del casellario giudiziale, della documentazione esistente presso gli uffici del servizio sociale degli enti pubblici e presso gli uffici di sorveglianza nonché delle sentenze irrevocabili di qualunque giudice italiano e delle sentenze straniere riconosciute, ai fini del giudizio sulla personalità dell’imputato o della persona offesa dal reato, se il fatto per il quale si procede deve essere valutato in relazione al comportamento o alle qualità morali di questa.

    2. Le sentenze indicate nel comma 1 e i certificati del casellario giudiziale possono inoltre essere acquisiti al fine di valutare la credibilità di un testimone.

  • Art. 237 c.p.p.: Acquisizione di documenti provenienti dall’impu

    Art. 237 c.p.p.: Acquisizione di documenti provenienti dall’impu

    Art. 237 c.p.p. – Acquisizione di documenti provenienti dall’imputato

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Acquisizione di documenti provenienti dall’imputato

    1. È consentita l’acquisizione, anche di ufficio, di qualsiasi documento proveniente dall’imputato, anche se sequestrato presso altri o da altri prodotto.

  • Art. 238 c.p.p.: Verbali di prove di altri procedimenti

    Art. 238 c.p.p.: Verbali di prove di altri procedimenti

    Art. 238 c.p.p. – Verbali di prove di altri procedimenti

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    1. È ammessa l’acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale, se si tratta di prove assunte nell’incidente probatorio o nel dibattimento.

    2. È ammessa l’acquisizione di verbali di prove assunte in un giudizio civile definito con sentenza che abbia acquistato autorità di cosa giudicata.

    2-bis. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 i verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati contro l’imputato soltanto se il suo difensore ha partecipato all’assunzione della prova o se nei suoi confronti fa stato la sentenza civile.

    3. È comunque ammessa l’acquisizione della documentazione di atti che non sono ripetibili. Se la ripetizione dell’ atto è >divenuta impossibile per fatti o circostanze sopravvenuti, l’acquisizione è ammessa se si tratta di fatti o circostanze imprevedibili.

    4. Al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2, 2-bis e 3, i verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati nel dibattimento soltanto nei confronti dell’imputato che vi consenta; in mancanza di consenso, detti verbali possono essere utilizzati per le contestazioni previste dagli articoli 500 e 503.

    5. Salvo quanto previsto dall’articolo 190-bis, resta fermo il diritto delle parti di ottenere a norma dell’articolo 190 l’esame delle persone le cui dichiarazioni sono state acquisite a norma dei commi 1, 2 , 2-bis e 4 del presente articolo.

  • Art. 239 c.p.p.: Accertamento della provenienza dei documenti

    Art. 239 c.p.p.: Accertamento della provenienza dei documenti

    Art. 239 c.p.p. – Accertamento della provenienza dei documenti

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Accertamento della provenienza dei documenti

    1. Se occorre verificarne la provenienza, il documento è sottoposto per il riconoscimento alle parti private o ai testimoni.

  • Articolo 240 Codice di Procedura Penale: Documenti anonimi

    Articolo 240 Codice di Procedura Penale: Documenti anonimi

    Art. 240 c.p.p. – Documenti anonimi ed atti relativi ad intercettazioni illegali

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    1. I documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere acquisiti né in alcun modo utilizzati, salvo che costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall’imputato.

    2. Il pubblico ministero dispone l’immediata secretazione e la custodia in luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti dati e contenuti di conversazioni o comunicazioni, relativi a traffico telefonico e telematico, illegalmente formati o acquisiti. Allo stesso modo provvede per i documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni. Di essi è vietato effettuare copia in qualunque forma e in qualunque fase del procedimento ed il loro contenuto non può essere utilizzato.

    3. Il pubblico ministero, acquisiti i documenti, i supporti e gli atti di cui al comma 2, entro quarantotto ore, chiede al giudice per le indagini preliminari di disporne la distruzione.

    4. Il giudice per le indagini preliminari entro le successive quarantotto ore fissa l’udienza da tenersi entro dieci giorni, ai sensi dell’articolo 127, dando avviso a tutte le parti interessate, che potranno nominare un difensore di fiducia, almeno tre giorni prima della data dell’udienza.

    5. Sentite le parti comparse, il giudice per le indagini preliminari legge il provvedimento in udienza e, nel caso ritenga sussistenti i presupposti di cui al comma 2, dispone la distruzione dei documenti, dei supporti e degli atti di cui al medesimo comma 2 e vi dà esecuzione subito dopo alla presenza del pubblico ministero e dei difensori delle parti.

    6. Delle operazioni di distruzione è redatto apposito verbale, nel quale si dà atto dell’avvenuta intercettazione o detenzione o acquisizione illecita dei documenti, dei supporti e degli atti di cui al comma 2 nonché delle modalità e dei mezzi usati oltre che dei soggetti interessati, senza alcun riferimento al contenuto degli stessi documenti, supporti e atti.

  • Articolo 241 Codice di Procedura Penale: Documenti falsi

    Articolo 241 Codice di Procedura Penale: Documenti falsi

    Art. 241 c.p.p. – Documenti falsi

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Documenti falsi

    1. Fuori dei casi previsti dall’articolo 537, il giudice, se ritiene la falsità di un documento acquisito al procedimento, dopo la definizione di questo, ne informa il pubblico ministero trasmettendogli copia del documento.