Autore: Andrea Marton

  • Articolo 1736 Codice Civile: Star del credere

    Articolo 1736 Codice Civile: Star del credere

    Art. 1736 c.c. – Star del credere

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il commissionario che, in virtù di patto o di uso, è tenuto allo «star del credere» risponde nei confronti del committente per l’esecuzione dell’affare. In tal caso ha diritto, oltre che alla provvigione, a un compenso o a una maggiore provvigione, la quale, in mancanza di patto, si determina secondo gli usi del luogo in cui è compiuto l’affare. In mancanza di usi, provvede il giudice secondo equità.

  • Art. 1737 Codice Civile: Nozione

    Art. 1737 Codice Civile: Nozione

    Art. 1737 c.c. – Nozione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il contratto di spedizione è un mandato con il quale lo spedizioniere assume l’obbligo di concludere in nome proprio e per conto del mandante o, se dotato di poteri di rappresentanza, in nome e per conto del mandante, uno o più contratti di trasporto con uno o più vettori e di compiere le operazioni accessorie .

  • Art. 1738 Codice Civile: Revoca

    Art. 1738 Codice Civile: Revoca

    Art. 1738 c.c. – Revoca

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Finchè lo spedizioniere non abbia concluso il contratto di trasporto col vettore, il mittente può revocare l’ordine di spedizione, rimborsando lo spedizioniere delle spese sostenute e corrispondendogli un equo compenso per l’attività prestata.

  • Articolo 1739 Codice Civile: Obblighi dello spedizioniere

    Articolo 1739 Codice Civile: Obblighi dello spedizioniere

    Art. 1739 c.c. – Obblighi dello spedizioniere

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nell’esecuzione del mandato lo spedizioniere è tenuto a osservare le istruzioni del mandante.

    Lo spedizioniere non ha l’obbligo di provvedere all’assicurazione delle cose spedite, salva espressa richiesta del mandante .

  • Articolo 1740 Codice Civile: Diritti dello spedizioniere

    Articolo 1740 Codice Civile: Diritti dello spedizioniere

    Art. 1740 c.c. Diritti dello spedizioniere

    In vigore

    La misura della retribuzione dovuta allo spedizioniere per l’esecuzione dell’incarico si determina, in mancanza di convenzione, secondo le tariffe professionali o, in mancanza, secondo gli usi del luogo in cui avviene la spedizione. Le spese anticipate e i compensi per le prestazioni accessorie eseguite dallo spedizioniere sono liquidati sulla base dei documenti giustificativi, a meno che il rimborso e i compensi siano stati preventivamente convenuti in una somma globale unitaria.

  • Articolo 1741 Codice Civile: Spedizioniere vettore

    Articolo 1741 Codice Civile: Spedizioniere vettore

    Art. 1741 c.c. – Spedizioniere vettore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume l’esecuzione del trasporto, in tutto o in parte, ha gli obblighi e i diritti del vettore.

    Nell’ipotesi di perdita o avaria delle cose spedite, si applica l’articolo 1696 .

  • Art. 1742 Codice Civile: Nozione

    Art. 1742 Codice Civile: Nozione

    Art. 1742 c.c. – Nozione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata.

    Il contratto deve essere provato per iscritto. Ciascuna parte ha diritto di ottenere dall’altra un documento dalla stessa sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive.

    Tale diritto è irrinunciabile.

  • Articolo 1743 Codice Civile: Diritto di esclusiva

    Articolo 1743 Codice Civile: Diritto di esclusiva

    Art. 1743 c.c. – Diritto di esclusiva

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività, né l’agente può assumere l’incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro.

  • Articolo 1744 Codice Civile: Riscossioni

    Articolo 1744 Codice Civile: Riscossioni

    Art. 1744 c.c. – Riscossioni

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’agente non ha facoltà di riscuotere i crediti del preponente. Se questa facoltà gli è stata attribuita, egli non può concedere sconti o dilazioni senza speciale autorizzazione.

  • Articolo 1745 Codice Civile: Rappresentanza dell’agente

    Articolo 1745 Codice Civile: Rappresentanza dell’agente

    Art. 1745 c.c. – Rappresentanza dell’agente

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le dichiarazioni che riguardano l’esecuzione del contratto concluso per il tramite dell’agente e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali sono validamente fatti all’agente.

    L’agente può chiedere i provvedimenti cautelari nell’interesse del preponente e presentare i reclami che sono necessari per la conservazione dei diritti spettanti a quest’ultimo.

  • Articolo 1746 Codice Civile: Obblighi dell’agente

    Articolo 1746 Codice Civile: Obblighi dell’agente

    Art. 1746 c.c. Obblighi dell’agente

    In vigore

    Nell’esecuzione dell’incarico l’agente deve tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede. In particolare, deve adempiere l’incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute e fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari. È nullo ogni patto contrario. Egli deve altresì osservare gli obblighi che incombono al commissionario ad eccezione di quelli di cui all’articolo 1736, in quanto non siano esclusi dalla natura del contratto di agenzia. È vietato il patto che ponga a carico dell’agente una responsabilità, anche solo parziale, per l’inadempimento del terzo. È però consentito eccezionalmente alle parti di concordare di volta in volta la concessione di una apposita garanzia da parte dell’agente, purché ciò avvenga con riferimento a singoli affari, di particolare natura ed importo, individualmente determinati; l’obbligo di garanzia assunto dall’agente non sia di ammontare più elevato della provvigione che per quell’affare l’agente medesimo avrebbe diritto a percepire; sia previsto per l’agente un apposito corrispettivo.

  • Articolo 1747 Codice Civile: Impedimento dell’agente

    Articolo 1747 Codice Civile: Impedimento dell’agente

    Art. 1747 c.c. – Impedimento dell’agente

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’agente che non è in grado di eseguire l’incarico affidatogli deve dare immediato avviso al preponente. In mancanza è obbligato al risarcimento del danno.