Autore: Andrea Marton

  • Articolo 1712 Codice Civile: Comunicazione dell’eseguito mandato

    Articolo 1712 Codice Civile: Comunicazione dell’eseguito mandato

    Art. 1712 c.c. – Comunicazione dell’eseguito mandato

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il mandatario deve senza ritardo comunicare al mandante l’esecuzione del mandato.

    Il ritardo del mandante a rispondere dopo aver ricevuto tale comunicazione, per un tempo superiore a quello richiesto dalla natura dell’affare o dagli usi, importa approvazione, anche se il mandatario si è discostato dalle istruzioni o ha ecceduto i limiti del mandato.

  • Articolo 1713 Codice Civile: Obbligo di rendiconto

    Articolo 1713 Codice Civile: Obbligo di rendiconto

    Art. 1713 c.c. – Obbligo di rendiconto

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato.

    La dispensa preventiva dall’obbligo di rendiconto non ha effetto nei casi in cui il mandatario deve rispondere per dolo o per colpa grave.

  • Articolo 1714 Codice Civile: Interessi sulle somme riscosse

    Articolo 1714 Codice Civile: Interessi sulle somme riscosse

    Art. 1714 c.c. – Interessi sulle somme riscosse

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il mandatario deve corrispondere al mandante gli interessi legali sulle somme riscosse per conto del mandante stesso, con decorrenza dal giorno in cui avrebbe dovuto fargliene la consegna o la spedizione ovvero impiegarle secondo le istruzioni ricevute.

  • Art. 1715 c.c.: Responsabilità per le obbligazioni dei terzi

    Art. 1715 c.c.: Responsabilità per le obbligazioni dei terzi

    Art. 1715 c.c. – Responsabilità per le obbligazioni dei terzi

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    In mancanza di patto contrario, il mandatario che agisce in proprio nome non risponde verso il mandante dell’adempimento delle obbligazioni assunte dalle persone con le quali ha contrattato, tranne il caso che l’insolvenza di queste gli fosse o dovesse essergli nota all’atto della conclusione del contratto.

  • Articolo 1716 Codice Civile: Pluralità di mandatari

    Articolo 1716 Codice Civile: Pluralità di mandatari

    Art. 1716 c.c. – Pluralità di mandatari

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Salvo patto contrario, il mandato conferito a più persone designate a operare congiuntamente non ha effetto, se non è accettato da tutte.

    Se nel mandato non è dichiarato che i mandatari devono agire congiuntamente, ciascuno di essi può concludere l’affare. In questo caso il mandante, appena avvertito della conclusione, deve darne notizia agli altri mandatari; in mancanza è tenuto a risarcire i danni derivanti dall’omissione o dal ritardo.

    Se più mandatari hanno comunque operato congiuntamente, essi sono obbligati in solido vero il mandante.

  • Articolo 1717 Codice Civile: Sostituto del mandatario

    Articolo 1717 Codice Civile: Sostituto del mandatario

    Art. 1717 c.c. Sostituto del mandatario

    In vigore

    Il mandatario che, nell’esecuzione del mandato, sostituisce altri a se stesso, senza esservi autorizzato o senza che ciò sia necessario per la natura dell’incarico, risponde dell’operato della persona sostituita. Se il mandante aveva autorizzato la sostituzione senza indicare la persona, il mandatario risponde soltanto quando è in colpa nella scelta. Il mandatario risponde delle istruzioni che ha impartite al sostituto. Il mandante può agire direttamente contro la persona sostituita dal mandatario.

  • Art. 1718 c.c.: Custodia delle cose e tutela dei diritti del man

    Art. 1718 c.c.: Custodia delle cose e tutela dei diritti del man

    Art. 1718 c.c. – Custodia delle cose e tutela dei diritti del mandante

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il mandatario deve provvedere alla custodia delle cose che gli sono state spedite per conto del mandante e tutelare i diritti di quest’ultimo di fronte al vettore, se le cose presentano segni di deterioramento o sono giunte con ritardo.

    Se vi è urgenza, il mandatario può procedere alla vendita delle cose a norma dell’art. 1515.

    Di questi fatti, come pure del mancato arrivo della merce, egli deve dare immediato avviso al mandante.

    Le disposizioni di questo articolo si applicano anche se il mandatario non accetta l’incarico conferitogli dal mandante, sempre che tale incarico rientri nell’attività professionale del mandatario.

  • Art. 1719 c.c.: Mezzi necessari per l’esecuzione del mandato

    Art. 1719 c.c.: Mezzi necessari per l’esecuzione del mandato

    Art. 1719 c.c. – Mezzi necessari per l’esecuzione del mandato

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il mandante, salvo patto contrario, è tenuto a somministrare al mandatario i mezzi necessari per l’esecuzione del mandato e per l’adempimento delle obbligazioni che a tal fine il mandatario ha contratte in proprio nome.

  • Articolo 1720 Codice Civile: Spese e compenso del mandatario

    Articolo 1720 Codice Civile: Spese e compenso del mandatario

    Art. 1720 c.c. – Spese e compenso del mandatario

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, e deve pagargli il compenso che gli spetta.

    Il mandante deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha subiti a causa dell’incarico.

  • Articolo 1721 Codice Civile: Diritto del mandatario sui crediti

    Articolo 1721 Codice Civile: Diritto del mandatario sui crediti

    Art. 1721 c.c. – Diritto del mandatario sui crediti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il mandatario ha diritto di soddisfarsi sui crediti pecuniari sorti dagli affari che ha conclusi, con precedenza sul mandante e sui creditori di questo.

  • Articolo 1722 Codice Civile: Cause di estinzione

    Articolo 1722 Codice Civile: Cause di estinzione

    Art. 1722 c.c. Cause di estinzione

    In vigore

    Il mandato si estingue: 1) per la scadenza del termine o per il compimento, da parte del mandatario, dell’affare per il quale è stato conferito; 2) per revoca da parte del mandante; 3) per rinunzia del mandatario; 4) per la morte, l’interdizione o l’inabilitazione del mandante o del mandatario. Tuttavia il mandato che ha per oggetto il compimento di atti relativi all’esercizio di un’impresa non si estingue, se l’esercizio dell’impresa è continuato, salvo il diritto di recesso delle parti o degli eredi.

    Spiegazione

    Elenca le cause di estinzione del mandato: la scadenza del termine o il compimento dell’affare; la revoca da parte del mandante; la rinuncia del mandatario; la morte, interdizione o inabilitazione del mandante o del mandatario. Il mandato che ha per oggetto il compimento di atti relativi all’esercizio di un’impresa non si estingue se l’esercizio è continuato.

    Come funziona e quando si applica

    Il mandato è un contratto fondato sulla fiducia, perciò revocabile e rinunciabile. La revoca del mandato oneroso conferito per un tempo o un affare determinato, se senza giusta causa, obbliga al risarcimento (art. 1725). Dopo l’estinzione il mandatario deve completare gli atti urgenti.

    Esempio pratico

    Il cliente che ha conferito a un agente l’incarico di vendere un bene può revocarlo; se la revoca è ingiustificata e il mandato era a termine e retribuito, dovrà risarcire il mandatario.

    Domande frequenti

    Come finisce un mandato?

    Per compimento dell’affare o scadenza del termine, revoca del mandante, rinuncia del mandatario, o morte/incapacità di una delle parti.

    La revoca del mandato comporta un risarcimento?

    Sì, se il mandato oneroso era a termine o per un affare determinato ed è revocato senza giusta causa (art. 1725).

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Articolo 1723 Codice Civile: Revocabilità del mandato

    Articolo 1723 Codice Civile: Revocabilità del mandato

    Art. 1723 c.c. Revocabilità del mandato

    In vigore

    Il mandante può revocare il mandato; ma, se era stata pattuita l’irrevocabilità, risponde dei danni, salvo che ricorra una giusta causa. Il mandato conferito anche nell’interesse del mandatario o di terzi non si estingue per revoca da parte del mandante, salvo che sia diversamente stabilito o ricorra una giusta causa di revoca; non si estingue per la morte o per la sopravvenuta incapacità del mandante.