Art. 1712 c.c. – Comunicazione dell’eseguito mandato
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il mandatario deve senza ritardo comunicare al mandante l’esecuzione del mandato.
Il ritardo del mandante a rispondere dopo aver ricevuto tale comunicazione, per un tempo superiore a quello richiesto dalla natura dell’affare o dagli usi, importa approvazione, anche se il mandatario si è discostato dalle istruzioni o ha ecceduto i limiti del mandato.

Spiegazione
Elenca le cause di estinzione del mandato: la scadenza del termine o il compimento dell’affare; la revoca da parte del mandante; la rinuncia del mandatario; la morte, interdizione o inabilitazione del mandante o del mandatario. Il mandato che ha per oggetto il compimento di atti relativi all’esercizio di un’impresa non si estingue se l’esercizio è continuato.
Come funziona e quando si applica
Il mandato è un contratto fondato sulla fiducia, perciò revocabile e rinunciabile. La revoca del mandato oneroso conferito per un tempo o un affare determinato, se senza giusta causa, obbliga al risarcimento (art. 1725). Dopo l’estinzione il mandatario deve completare gli atti urgenti.
Esempio pratico
Il cliente che ha conferito a un agente l’incarico di vendere un bene può revocarlo; se la revoca è ingiustificata e il mandato era a termine e retribuito, dovrà risarcire il mandatario.
Domande frequenti
Come finisce un mandato?
Per compimento dell’affare o scadenza del termine, revoca del mandante, rinuncia del mandatario, o morte/incapacità di una delle parti.
La revoca del mandato comporta un risarcimento?
Sì, se il mandato oneroso era a termine o per un affare determinato ed è revocato senza giusta causa (art. 1725).
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.