Autore: Andrea Marton

  • Art. 206 c.p.p.: Assunzione della testimonianza di agenti diplom

    Art. 206 c.p.p.: Assunzione della testimonianza di agenti diplom

    Art. 206 c.p.p. – Assunzione della testimonianza di agenti diplomatici

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Assunzione della testimonianza di agenti diplomatici

    1. Se deve essere esaminato un agente diplomatico o l’incaricato di una missione diplomatica all’estero durante la sua permanenza fuori dal territorio dello Stato, la richiesta per l’esame è trasmessa, per mezzo del ministero di grazia e giustizia, all’autorità consolare del luogo. Si procede tuttavia nelle forme ordinarie nei casi previsti dall’articolo 205 comma 3.

    2. Per ricevere le deposizioni di agenti diplomatici della Santa Sede accreditati presso lo Stato italiano ovvero di agenti diplomatici di uno stato estero accreditati presso lo Stato italiano o la Santa Sede si osservano le convenzioni e le consuetudini internazionali.

  • Art. 207 c.p.p.: Testimoni sospettati di falsità o reticenza. Te

    Art. 207 c.p.p.: Testimoni sospettati di falsità o reticenza. Te

    Art. 207 c.p.p. – Testimoni sospettati di falsità o reticenza Testimoni renitenti

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Testimoni sospettati di falsità o reticenza Testimoni renitenti

    1. Se nel corso dell’esame un testimone rende dichiarazioni contraddittorie, incomplete o contrastanti con le prove già acquisite, il presidente o il giudice glielo fa rilevare rinnovandogli, se del caso, l’avvertimento previsto dall’articolo 497 comma 2. Allo stesso avvertimento provvede se un testimone rifiuta di deporre fuori dei casi espressamente previsti dalla legge e, se il testimone persiste nel rifiuto, dispone l’immediata trasmissione degli atti al pubblico ministero perché proceda a norma di legge.

    2. Con la decisione che definisce la fase processuale in cui il testimone ha prestato il suo ufficio, il giudice, se ravvisa indizi del reato previsto dall’articolo 372 del codice penale, ne informa il pubblico ministero trasmettendogli i relativi atti.

  • Articolo 208 Codice di Procedura Penale: Richiesta dell’esame

    Articolo 208 Codice di Procedura Penale: Richiesta dell’esame

    Art. 208 c.p.p. – Richiesta dell’esame

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Richiesta dell’esame

    1. Nel dibattimento, l’imputato, la parte civile che non debba essere esaminata come testimone, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria sono esaminati se ne fanno richiesta o vi consentono.

  • Articolo 209 Codice di Procedura Penale: Regole per l’esame

    Articolo 209 Codice di Procedura Penale: Regole per l’esame

    Art. 209 c.p.p. – Regole per l’esame

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Regole per l’esame

    1. All’esame delle parti si applicano le disposizioni previste dagli articoli 194, 198 comma 2 e 499 e, se è esaminata una parte diversa dall’imputato, quelle previste dall’articolo 195.

    2. Se la parte rifiuta di rispondere a una domanda, ne è fatta menzione nel verbale.

  • Art. 210 c.p.p.: Esame di persona imputata in un procedimento co

    Art. 210 c.p.p.: Esame di persona imputata in un procedimento co

    Art. 210 c.p.p. – Esame di persona imputata in un procedimento connesso

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Esame di persona imputata in un procedimento connesso

    1. Nel dibattimento, le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell’articolo 12, comma 1, lettera a), nei confronti delle quali si procede o si è proceduto separatamente e che non possono assumere l’ufficio di testimone , sono esaminate a richiesta di parte, ovvero, nel caso indicato nell’articolo 195, anche di ufficio.

    2. Esse hanno obbligo di presentarsi al giudice,il quale, ove occorra, ne ordina l’accompagnamento coattivo. Si osservano le norme sulla citazione dei testimoni.

    3. Le persone indicate nel comma 1 sono assistite da un difensore che ha diritto di partecipare all’esame. In mancanza di un difensore di fiducia è designato un difensore di ufficio.

    4. Prima che abbia inizio l’esame, il giudice avverte le persone indicate nel comma 1 che, salvo quanto disposto dall’articolo 66 comma 1, esse hanno facoltà di non rispondere.

    5. All’esame si applicano le disposizioni previste dagli articoli 194, 195 , 498, 499 e 500 .

    6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle persone imputate in un procedimento connesso ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera c), o di un reato collegato a norma dell’articolo 371, comma 2, lettera b), che non hanno reso in precedenza dichiarazioni concernenti la responsabilità dell’imputato. Tuttavia a tali persone è dato l’avvertimento previsto dall’articolo 64, comma 3, lettera c), e se esse non si avvalgono della facoltà di non rispondere, assumono l’ufficio di testimone. Al loro esame si applicano, in tal caso, oltre alle disposizioni richiamate dal comma 5, anche quelle previste dagli articoli 197-bis e 497.

  • Articolo 211 Codice di Procedura Penale: Presupposti del confronto

    Articolo 211 Codice di Procedura Penale: Presupposti del confronto

    Art. 211 c.p.p. – Presupposti del confronto

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Presupposti del confronto

    1. Il confronto è ammesso esclusivamente fra persone già esaminate o interrogate, quando vi è disaccordo fra esse su fatti e circostanze importanti.

  • Articolo 212 Codice di Procedura Penale: Modalità del confronto

    Articolo 212 Codice di Procedura Penale: Modalità del confronto

    Art. 212 c.p.p. – Modalità del confronto

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Modalità del confronto

    1. Il giudice, richiamate le precedenti dichiarazioni ai soggetti tra i quali deve svolgersi il confronto, chiede loro se le confermano o le modificano, invitandoli, ove occorra, alle reciproche contestazioni.

    2. Nel verbale è fatta menzione delle domande rivolte dal giudice, delle dichiarazioni rese dalle persone messe a confronto e di quanto altro è avvenuto durante il confronto.

  • Art. 213 c.p.p.: Ricognizione di persone. Atti preliminari

    Art. 213 c.p.p.: Ricognizione di persone. Atti preliminari

    Art. 213 c.p.p. – Ricognizione di persone. Atti preliminari

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Ricognizione di persone. Atti preliminari

    1. Quando occorre procedere a ricognizione personale, il giudice invita chi deve eseguirla a descrivere la persona indicando tutti i particolari che ricorda; gli chiede poi se sia stato in precedenza chiamato a eseguire il riconoscimento, se, prima e dopo il fatto per cui si procede, abbia visto, anche se riprodotta in fotografia o altrimenti, la persona da riconoscere, se la stessa gli sia stata indicata o descritta e se vi siano altre circostanze che possano influire sull’attendibilità del riconoscimento.

    2. Nel verbale è fatta menzione degli adempimenti previsti dal comma 1 e delle dichiarazioni rese.

    3. L’inosservanza delle disposizioni previste dai commi 1 e 2 è causa di nullità della ricognizione.

  • Art. 214 c.p.p.: Svolgimento della ricognizione

    Art. 214 c.p.p.: Svolgimento della ricognizione

    Art. 214 c.p.p. – Svolgimento della ricognizione

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Allontanato colui che deve eseguire la ricognizione, il giudice procura la presenza di almeno due persone il più possibile somiglianti, anche nell’abbigliamento, a quella sottoposta a ricognizione. Invita quindi quest’ultima a scegliere il suo posto rispetto alle altre, curando che si presenti sin dove è possibile, nelle stesse condizioni nelle quali sarebbe stata vista dalla persona chiamata alla ricognizione. Nuovamente introdotta quest’ultima, il giudice le chiede se riconosca taluno dei presenti e, in caso affermativo, la invita a indicare chi abbia riconosciuto e a precisare se ne sia certa.

    2. Se vi è fondata ragione di ritenere che la persona chiamata alla ricognizione possa subire intimidazione o altra influenza dalla presenza di quella sottoposta a ricognizione, il giudice dispone che l’atto sia compiuto senza che quest’ultima possa vedere la prima.

    3. Nel verbale è fatta menzione, a pena di nullità (181), delle modalità di svolgimento della ricognizione. Il giudice può disporre che lo svolgimento della ricognizione sia documentato anche mediante rilevazioni fotografiche o cinematografiche o mediante altri strumenti o procedimenti.

  • Articolo 215 Codice di Procedura Penale: Ricognizione di cose

    Articolo 215 Codice di Procedura Penale: Ricognizione di cose

    Art. 215 c.p.p. – Ricognizione di cose

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Ricognizione di cose

    1. Quando occorre procedere alla ricognizione del corpo del reato o di altre cose pertinenti al reato, il giudice procede osservando le disposizioni dell’articolo 213, in quanto applicabili.

    2. Procurati, ove possibile, almeno due oggetti simili a quello da riconoscere, il giudice chiede alla persona chiamata alla ricognizione se riconosca taluno tra essi e, in caso affermativo, la invita a dichiarare quale abbia riconosciuto e a precisare se ne sia certa.

    3. Si applicano le disposizioni dell’articolo 214 comma 3.

  • Articolo 216 Codice di Procedura Penale: Altre ricognizioni

    Articolo 216 Codice di Procedura Penale: Altre ricognizioni

    Art. 216 c.p.p. – Altre ricognizioni

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Altre ricognizioni

    1. Quando dispone la ricognizione di voci, suoni o di quanto altro può essere oggetto di percezione sensoriale, il giudice procede osservando le disposizioni dell’articolo 213, in quanto applicabili.

    2. Si applicano le disposizioni dell’articolo 214 comma 3.

  • Articolo 217 Codice di Procedura Penale: Pluralità di ricognizioni

    Articolo 217 Codice di Procedura Penale: Pluralità di ricognizioni

    Art. 217 c.p.p. – Pluralità di ricognizioni

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Pluralità di ricognizioni

    1. Quando più persone sono chiamate ad eseguire la ricognizione della medesima persona o del medesimo oggetto, il giudice procede con atti separati, impedendo ogni comunicazione tra chi ha compiuto la ricognizione e coloro che devono ancora eseguirla.

    2. Se una stessa persona deve eseguire la ricognizione di più persone o di più oggetti, il giudice provvede, per ogni atto, in modo che la persona o l’oggetto sottoposti a ricognizione siano collocati tra persone od oggetti diversi.

    3. Si applicano le disposizioni degli articoli precedenti.