Autore: Andrea Marton

  • Articolo 1688 Codice Civile: Termine di resa

    Articolo 1688 Codice Civile: Termine di resa

    Art. 1688 c.c. – Termine di resa

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il termine di resa, quando sono indicati più termini parziali, è determinato dalla somma di questi.

  • Articolo 1689 Codice Civile: Diritti del destinatario

    Articolo 1689 Codice Civile: Diritti del destinatario

    Art. 1689 c.c. Diritti del destinatario

    In vigore

    I diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore spettano al destinatario dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, il destinatario ne richiede la riconsegna al vettore. Il destinatario non può esercitare i diritti nascenti dal contratto se non verso pagamento al vettore dei crediti derivanti dal trasporto e degli assegni da cui le cose trasportate sono gravate. Nel caso in cui l’ammontare delle somme dovute sia controverso, il destinatario deve depositare la differenza contestata presso un istituto di credito.

  • Articolo 1690 Codice Civile: Impedimenti alla riconsegna

    Articolo 1690 Codice Civile: Impedimenti alla riconsegna

    Art. 1690 c.c. – Impedimenti alla riconsegna

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se il destinatario è irreperibile ovvero rifiuta o ritarda a chiedere la riconsegna delle cose trasportate, il vettore deve domandare immediatamente istruzioni al mittente e si applicano le disposizioni dell’art. 1686.

    Se sorge controversia tra più destinatari o circa il diritto del destinatario alla riconsegna o circa l’esecuzione di questa, ovvero se il destinatario ritarda a ricevere le cose trasportate, il vettore può depositarle a norma dell’art. 1514 o, se sono soggette a rapido deterioramento, può farle vendere a norma dell’art. 1515 per conto dell’avente diritto. Il vettore deve informare prontamente il mittente del deposito o della vendita.

  • Art. 1691 c.c.: Lettera di vettura o ricevuta di carico all’ordi

    Art. 1691 c.c.: Lettera di vettura o ricevuta di carico all’ordi

    Art. 1691 c.c. Lettera di vettura o ricevuta di carico all’ordine

    In vigore

    all'ordine Se il vettore ha rilasciato al mittente un duplicato della lettera di vettura all’ordine o la ricevuta di carico all’ordine, i diritti nascenti dal contratto verso il vettore si trasferiscono mediante girata del titolo. In tal caso il vettore è esonerato dall’obbligo di dare avviso dell’arrivo delle cose trasportate, salvo che sia stato indicato un domiciliatario nel luogo di destinazione, e l’indicazione risulti dal duplicato della lettera di vettura o dalla ricevuta di carico. Il possessore del duplicato della lettera di vettura all’ordine o della ricevuta di carico all’ordine deve restituire il titolo al vettore all’atto della riconsegna delle cose trasportate.

  • Art. 1692 c.c.: Responsabilità del vettore nei confronti del mit

    Art. 1692 c.c.: Responsabilità del vettore nei confronti del mit

    Art. 1692 c.c. – Responsabilità del vettore nei confronti del mittente

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il vettore che esegue la riconsegna al destinatario senza riscuotere i propri crediti o gli assegni da cui è gravata la cosa, o senza esigere il deposito della somma controversa, è responsabile verso il mittente dell’importo degli assegni dovuti al medesimo e non può rivolgersi a quest’ultimo per il pagamento dei propri crediti, salva l’azione verso il destinatario.

  • Articolo 1693 Codice Civile: Responsabilità per perdita e avaria

    Articolo 1693 Codice Civile: Responsabilità per perdita e avaria

    Art. 1693 c.c. Responsabilità per perdita e avaria

    In vigore

    Il vettore è responsabile della perdita e dell’avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o l’avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario. Se il vettore accetta le cose da trasportare senza riserve, si presume che le cose stesse non presentino vizi apparenti d’imballaggio.

  • Articolo 1694 Codice Civile: Presunzioni di fortuito

    Articolo 1694 Codice Civile: Presunzioni di fortuito

    Art. 1694 c.c. – Presunzioni di fortuito

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Sono valide le clausole che stabiliscono presunzioni di caso fortuito per eventi che normalmente, in relazione ai mezzi e alle condizioni del trasporto, dipendono da caso fortuito.

  • Articolo 1695 Codice Civile: Calo naturale

    Articolo 1695 Codice Civile: Calo naturale

    Art. 1695 c.c. Calo naturale

    In vigore

    Per le cose che, data la loro particolare natura, sono soggette durante il trasporto a diminuzione nel peso o nella misura, il vettore risponde solo delle diminuzioni che oltrepassano il calo naturale, a meno che il mittente o il destinatario provi che la diminuzione non è avvenuta in conseguenza della natura delle cose o che per le circostanze del caso non poteva giungere alla misura accertata. Si deve tener conto del calo separatamente per ogni collo.

  • Art. 1696 c.c.: Calcolo del danno in caso di perdita o di avaria

    Art. 1696 c.c.: Calcolo del danno in caso di perdita o di avaria

    Art. 1696 c.c. – Limiti al risarcimento del danno per perdita o avaria delle cose trasportate

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna.

    Il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali terrestri e all’importo di cui all’articolo 23, paragrafo 3, della Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, con Protocollo, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, ratificata ai sensi della legge 6 dicembre 1960, n. 1621, nei trasporti internazionali terrestri, ovvero ai limiti previsti dalle convenzioni internazionali o dalle leggi nazionali applicabili per i trasporti aerei, marittimi, fluviali e ferroviari, sempre che ricorrano i presupposti ivi previsti per il sorgere della responsabilità del vettore.

    Nel caso in cui il trasporto sia effettuato per il tramite di più mezzi vettoriali di natura diversa e non sia possibile distinguere in quale fase del trasporto si sia verificato il danno, il risarcimento dovuto dal vettore non può in ogni caso essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali e a 3 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti internazionali.

    Le disposizioni dei commi primo, secondo e terzo non sono derogabili a favore del vettore se non nei casi e con le modalità previsti dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili.

    Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l’avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l’esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell’esercizio delle loro funzioni .

  • Articolo 1697 Codice Civile: Accertamento della perdita e dell’avaria

    Articolo 1697 Codice Civile: Accertamento della perdita e dell’avaria

    Art. 1697 c.c. – Accertamento della perdita e dell’avaria

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il destinatario ha diritto di fare accertare a sue spese, prima della riconsegna, l’identità e lo stato delle cose trasportate.

    Se la perdita o l’avaria esiste, il vettore deve rimborsargli le spese.

    Salvo diverse disposizioni della legge, la perdita e l’avaria si accertano nei modi stabiliti dall’art. 696 del codice di procedura civile.

  • Art. 1698 c.c.: Estinzione dell’azione nei confronti del vettore

    Art. 1698 c.c.: Estinzione dell’azione nei confronti del vettore

    Art. 1698 c.c. – Estinzione dell’azione nei confronti del vettore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il ricevimento senza riserve delle cose trasportate col pagamento di quanto è dovuto al vettore estingue le azioni derivanti dal contratto, tranne il caso di dolo o colpa grave del vettore. Sono salve le azioni per perdita parziale o per avaria non riconoscibili al momento della riconsegna, purché in quest’ultimo caso il danno sia denunziato appena conosciuto e non oltre otto giorni dopo il ricevimento.

  • Articolo 1699 Codice Civile: Trasporto con rispedizione della merce

    Articolo 1699 Codice Civile: Trasporto con rispedizione della merce

    Art. 1699 c.c. – Trasporto con rispedizione della merce

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se il vettore si obbliga di far proseguire le cose trasportate, oltre le proprie linee, per mezzo di vettori successivi, senza farsi rilasciare dal mittente una lettera di vettura diretta fino al luogo di destinazione, si presume che egli assuma, per il trasporto oltre le proprie linee, gli obblighi di uno spedizioniere.