Art. 183 c.p.p. – Sanatorie generali delle nullità
Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)
Sanatorie generali delle nullità
1. Salvo che sia diversamente stabilito, le nullità sono sanate:
a) se la parte interessata ha rinunciato espressamente ad eccepirle ovvero ha accettato gli effetti dell’atto;
b) se la parte si è avvalsa della facoltà al cui esercizio l’atto omesso o nullo è preordinato.
