Autore: Andrea Marton

  • Art. 159 c.p.p.: Notificazioni all’imputato in caso di irreperib

    Art. 159 c.p.p.: Notificazioni all’imputato in caso di irreperib

    Art. 159 c.p.p. – Notificazioni all’imputato in caso di irreperibilità

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Notificazioni all’imputato in caso di irreperibilità 1.

    Nei casi di cui all’articolo 148, comma 4, se» e le parole «le notificazioni non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dall’articolo 157, l’autorità giudiziaria dispone nuove ricerche dell’imputato, particolarmente nel luogo di nascita, dell’ultima residenza anagrafica, dell’ultima dimora, in quello dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa e presso l’amministrazione carceraria centrale. Qualora le ricerche non diano esito positivo, l’autorità giudiziaria emette decreto di irreperibilità con il quale, dopo avere designato un difensore all’imputato che ne sia privo, ordina che le notificazioni siano eseguite mediante consegna di copia al difensore.

    2. Le notificazioni in tal modo eseguite sono valide a ogni effetto. L’irreperibile è rappresentato dal difensore.

  • Art. 160 c.p.p.: Efficacia del decreto di irreperibilità

    Art. 160 c.p.p.: Efficacia del decreto di irreperibilità

    Art. 160 c.p.p. – Efficacia del decreto di irreperibilità

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    1. Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice o dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari cessa di avere efficacia con la notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari ovvero, quando questo manchi, con la chiusura delle indagini preliminari.

    2. Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice per la notificazione degli atti introduttivi dell’udienza preliminare nonché il decreto di irreperibilità emesso dal giudice o dal pubblico ministero per la notificazione del provvedimento che dispone il giudizio cessano di avere efficacia con la pronuncia della sentenza di primo grado.

    3. Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice di secondo grado e da quello di rinvio cessa di avere efficacia con la pronuncia della sentenza.

    4. Ogni decreto di irreperibilità deve essere preceduto da nuove ricerche nei luoghi indicati nell’articolo 159.

  • Art. 161 c.p.p.: Domicilio dichiarato, eletto o determinato per

    Art. 161 c.p.p.: Domicilio dichiarato, eletto o determinato per

    Art. 161 c.p.p. – Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    01. La polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l’intervento della persona sottoposta alle indagini, se è nelle condizioni di indicare le norme di legge che si assumono violate, la data e il luogo del fatto e l’autorità giudiziaria procedente, ne dà comunicazione alla persona sottoposta alle indagini e la avverte che le successive notificazioni, diverse da quelle riguardanti l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, la citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 e il decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d’ufficio. Contestualmente la persona sottoposta alle indagini è altresì avvertita che ha l’onere di indicare al difensore ogni recapito, anche telefonico, o indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché di informarlo di ogni successivo mutamento.

    1. Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l’intervento della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato non detenuti o internati, li invitano a dichiarare uno dei luoghi indicati nell’articolo 157, comma 1, o un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna. Contestualmente la persona sottoposta alle indagini o l’imputato sono avvertiti che hanno l’obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, nonché nel caso in cui il domicilio sia o divenga inidoneo, le notificazioni degli atti indicati verranno eseguite mediante consegna al difensore, già nominato o che è contestualmente nominato, anche d’ufficio.

    1-bis. Della dichiarazione o della elezione di domicilio, ovvero del rifiuto di compierla, nonché degli avvertimenti indicati nei commi 1 e 2, è fatta menzione nel verbale.

    2.

    COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150 .

    3. L’imputato detenuto che deve essere scarcerato per causa diversa dal proscioglimento definitivo e l’imputato che deve essere dimesso da un istituto per l’esecuzione di misure di sicurezza, all’atto della scarcerazione o della dimissione ha l’obbligo di fare la dichiarazione o l’elezione di domicilio con atto ricevuto a verbale dal direttore dell’istituto, che procede a norma del comma 1. La dichiarazione o elezione sono iscritte nell’apposito registro e il verbale è trasmesso immediatamente all’autorità che ha disposto la scarcerazione o la dimissione.

    4.

    PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150 . Nei casi previsti dai commi 1 e 3, se la dichiarazione o l’elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore.

    . Tuttavia, quando risulta che, per caso fortuito o forza maggiore, l’imputato non è stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto, si applicano le disposizioni degli articoli 157 e 159.

    4-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 3 l’elezione di domicilio presso il difensore è immediatamente comunicata allo stesso.

  • Art. 162 c.p.p.: Comunicazione del domicilio dichiarato o del do

    Art. 162 c.p.p.: Comunicazione del domicilio dichiarato o del do

    Art. 162 c.p.p. – Comunicazione del domicilio dichiarato o del domicilio eletto

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Comunicazione del domicilio dichiarato o del domicilio eletto

    1. Il domicilio dichiarato, il domicilio eletto e ogni loro mutamento sono comunicati dall’imputato all’autorità che procede, con le modalità previste dall’articolo 111-bis o con dichiarazione raccolta a verbale ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da persona autorizzata o dal difensore.

    2. La dichiarazione può essere fatta anche nella cancelleria del tribunale del luogo nel quale l’imputato si trova.

    3. Nel caso previsto dal comma 2 il verbale è trasmesso immediatamente all’autorità giudiziaria che procede. Analogamente si provvede in tutti i casi in cui la comunicazione è ricevuta da una autorità giudiziaria che, nel frattempo, abbia trasmesso gli atti ad altra autorità.

    4. Finchè l’autorità giudiziaria che procede non ha ricevuto il verbale o la comunicazione, sono valide le notificazioni disposte nel domicilio precedentemente dichiarato o eletto.

    4-bis. L’elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio non ha effetto se l’autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l’assenso del difensore domiciliatario. Se non presta l’assenso, il difensore attesta l’avvenuta comunicazione da parte sua all’imputato della mancata accettazione della domiciliazione o le cause che hanno impedito tale comunicazione.

  • Art. 163 c.p.p.: Formalità per le notificazioni nel domicilio di

    Art. 163 c.p.p.: Formalità per le notificazioni nel domicilio di

    Art. 163 c.p.p. – Formalità per le notificazioni nel domicilio dichiarato o eletto

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Formalità per le notificazioni nel domicilio dichiarato o eletto

    1. Per le notificazioni eseguite nel domicilio dichiarato o eletto a norma degli articoli 161 e 162 si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 148 e 157.

  • Art. 164 c.p.p.: Durata del domicilio dichiarato o eletto

    Art. 164 c.p.p.: Durata del domicilio dichiarato o eletto

    Art. 164 c.p.p. – Efficacia della dichiarazione e dell’elezione di domicilio

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    1. La determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per le notificazioni dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale, salvo quanto previsto dall’articolo 156, comma 1 .

  • Art. 165 c.p.p.: Notificazioni all’imputato latitante o evaso

    Art. 165 c.p.p.: Notificazioni all’imputato latitante o evaso

    Art. 165 c.p.p. – Notificazioni all’imputato latitante o evaso

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Notificazioni all’imputato latitante o evaso

    1. Le notificazioni all’imputato latitante o evaso sono eseguite mediante consegna di copia al difensore.

    1-bis. Per le notificazioni dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare e degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 la disposizione del comma 1 si applica solo nel caso in cui non si è perfezionata la notificazione al domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell’articolo 161, comma 1, oppure, quando manca la dichiarazione o l’elezione di domicilio, solo nel caso in cui non è possibile eseguire la notificazione con le modalità indicate dai commi da 1 a 3 dell’articolo 157, se l’imputato è evaso o si è sottratto all’esecuzione della misura cautelare della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari, ovvero con le modalità indicate dai commi da 1 a 6 dell’articolo 157, se l’imputato si è sottratto all’esecuzione della misura cautelare dell’obbligo di dimora o del divieto di espatrio.

    2. Se l’imputato è privo di difensore, l’autorità giudiziaria designa un difensore di ufficio.

    3. L’imputato latitante o evaso è rappresentato a ogni effetto dal difensore.

  • Art. 166 c.p.p.: Notificazioni all’imputato interdetto o infermo

    Art. 166 c.p.p.: Notificazioni all’imputato interdetto o infermo

    Art. 166 c.p.p. – Notificazioni all’imputato interdetto o infermo di mente

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Notificazioni all’imputato interdetto o infermo di mente

    1. Se l’imputato è interdetto, le notificazioni si eseguono a norma degli articoli precedenti e presso il tutore; se l’imputato si trova nelle condizioni previste dall’articolo 71 comma 1, le notificazioni si eseguono a norma degli articoli precedenti e presso il curatore speciale.

  • Art. 167 c.p.p.: Notificazioni ad altri soggetti

    Art. 167 c.p.p.: Notificazioni ad altri soggetti

    Art. 167 c.p.p. – Notificazioni ad altri soggetti

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Notificazioni ad altri soggetti

    1. Le notificazioni a soggetti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti si eseguono a norma dell’articolo 148, comma 1.

    Nel caso previsto dal comma 4 dell’articolo 148, si eseguono a norma dell’articolo 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8, salvi i casi di urgenza previsti dall’articolo 149.

  • Articolo 168 Codice di Procedura Penale: Relazione di notificazione

    Articolo 168 Codice di Procedura Penale: Relazione di notificazione

    Art. 168 c.p.p. – Relazione di notificazione

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Relazione di notificazione 1.

    Per le notificazioni effettuate con modalità telematiche la ricevuta di avvenuta consegna, generata dal sistema, assume valore di relazione di notificazione. Quando la notificazione non è eseguita con modalità telematiche, salvo quanto previsto dall’articolo 157 comma 6, l’ufficiale giudiziario che procede alla notificazione scrive, in calce all’originale e alla copia notificata, la relazione in cui indica l’autorità o la parte privata richiedente, le ricerche effettuate, le generalità della persona alla quale è stata consegnata la copia, i suoi rapporti con il destinatario, le funzioni o le mansioni da essa svolte, il luogo e la data della consegna della copia, apponendo la propria sottoscrizione.

    2. Quando vi è contraddizione tra la relazione scritta sulla copia consegnata e quella contenuta nell’originale, valgono per ciascun interessato le attestazioni contenute nella copia notificata.

    3. La notificazione produce effetto per ciascun interessato dal giorno della sua esecuzione.

  • Art. 169 c.p.p.: Notificazioni all’imputato all’estero

    Art. 169 c.p.p.: Notificazioni all’imputato all’estero

    Art. 169 c.p.p. – Notificazioni all’imputato all’estero

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Notificazioni all’imputato all’estero

    1. Quando l’autorità giudiziaria non può procedere alla notificazione con modalità telematiche e risulta dagli atti notizia precisa del luogo di residenza o di dimora all’estero della persona nei cui confronti si deve procedere ovvero del luogo in cui all’estero la stessa esercita abitualmente l’attività lavorativa, il giudice o il pubblico ministero le invia raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l’indicazione della autorità che procede, del titolo del reato e della data e del luogo in cui è stato commesso, nonché l’invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato ovvero a dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato. Se nel termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata o della comunicazione telematica non viene effettuata la dichiarazione o l’elezione di domicilio ovvero se la stessa è insufficiente o risulta inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore.

    2. Nello stesso modo si provvede se la persona risulta essersi trasferita all’estero successivamente al decreto di irreperibilità emesso a norma dell’articolo 159.

    3. L’invito previsto dal comma 1 è redatto nella lingua dell’imputato straniero quando dagli atti non risulta che egli conosca la lingua italiana.

    4. Quando dagli atti risulta che la persona nei cui confronti si deve procedere risiede o dimora all’estero, ma non si hanno notizie sufficienti per provvedere a norma del comma 1, il giudice o il pubblico ministero, prima di pronunciare decreto di irreperibilità, dispone le ricerche anche fuori del territorio dello Stato nei limiti consentiti dalle convenzioni internazionali.

    5. Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso in cui dagli atti risulti che la persona è detenuta all’estero.

  • Art. 170 c.p.p.: Notificazioni col mezzo della posta

    Art. 170 c.p.p.: Notificazioni col mezzo della posta

    Art. 170 c.p.p. – Notificazioni col mezzo della posta

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Notificazioni col mezzo della posta 1.

    Nei casi di cui all’articolo 148, comma 4, e ai fini di cui all’articolo 157-ter, le notificazioni possono essere eseguite anche col mezzo degli uffici postali, nei modi stabiliti dalle relative norme speciali.

    2. È valida la notificazione anche se eseguita col mezzo di un ufficio postale diverso da quello a cui inizialmente fu diretto il piego.

    3. Qualora l’ufficio postale restituisca il piego per irreperibilità del destinatario, l’ufficiale giudiziario provvede alle notificazioni nei modi ordinari.