Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 243 c.p.p. – Rilascio di copie

Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

Rilascio di copie

1. Quando dispone l’acquisizione di un documento che non deve rimanere segreto, il giudice, a richiesta di chi ne abbia interesse, può autorizzare la cancelleria a rilasciare copia autentica a norma dell’articolo 116.

In sintesi

  • Il giudice autorizza il rilascio di copie autentiche di documenti acquisiti nel processo
  • L'autorizzazione è data a richiesta di chi ha interesse (parti, avvocati, creditori, interessati)
  • Non si rilasciano copie di documenti che devono rimanere segreti secondo l'art. 329 cpp
  • La cancelleria rilascia la copia autentica secondo le modalità dell'art. 116 cpp
Indice dei contenuti

Quando il giudice acquisisce un documento non segreto, può autorizzare la cancelleria a rilasciare copia autentica su richiesta di chi ne abbia interesse.

Ratio

Documenti acquisiti in un procedimento penale possono avere rilevanza anche al di fuori del processo (uso civile, amministrativo, etc.). Chi ha interesse legittimo nel documento (per esempio, un creditore che vuole provare un debito in base a un documento acquisito nel processo penale) dovrebbe poterlo ottenere in copia autentica. La norma consente l'accesso ai risultati del processo, rispecchiando il principio di pubblicità e trasparenza.

Analisi

L'art. 243 c.p.p. è una norma breve che autorizza il giudice a permettere la cancelleria di rilasciare copie autentiche di documenti acquisiti. Due condizioni: (a) il documento non deve restare segreto (art. 329 cpp esclude i segreti), (b) deve esserci richiesta da parte di chi ha interesse legittimo. La copia autentica è rilasciata secondo le modalità dell'art. 116 cpp, che disciplina come la cancelleria copia un documento e lo autentica con la propria firma. La copia autentica ha lo stesso valore probatorio dell'originale nel processo.

Quando si applica

La norma si applica quando una parte o un terzo interessato chiede copia di un documento acquisito: ricevuta di versamento in un procedimento per appropriazione indebita (rilevante anche per debito civile), contratto di vendita in un procedimento di truffa (rilevante per azione civile di annullamento), certificato medico in un procedimento di maltrattamento (rilevante per procedimento civile danni).

Connessioni

L'art. 243 c.p.p. si collega all'art. 329 cpp (segreto del procedimento), all'art. 116 cpp (rilascio di copie autentiche), all'art. 235 cpp (acquisizione del corpo del reato), al diritto processuale civile per quanto attiene il valore probatorio della copia autentica.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

In un procedimento penale per usura, il giudice acquisisce i contratti di prestito che contengono i tassi usurari. Dopo la sentenza, il creditore Tizio chiede al giudice penale copia autentica del contratto per usarlo in una causa civile per restituzione dei tassi illegittimi. Il giudice autorizza la cancelleria a rilasciare copia autentica secondo art. 243 cpp. Tizio la riceve e la produce nel processo civile con stesso valore dell'originale.

Caso 2: Caso 2

Un procedimento penale per truffa commerciale vede acquisiti documenti contabili alterati. Caio, che fu la vittima della truffa, chiede copia autentica del documento per provare il danno in una azione civile di risarcimento. Se il documento non è segreto, il giudice penale autorizza il rilascio della copia autentica. Caio la usa nel processo civile come prova autentica del danno subito.

Domande frequenti

Dopo il processo penale, posso ottenere copia dei documenti acquisiti?

Sì, se il giudice non li considera segreti (art. 329 cpp) e se avete interesse legittimo. Chiedete al giudice penale o alla cancelleria di autorizzare il rilascio della copia autentica.

Posso usare la copia autentica fornita dalla cancelleria in una causa civile?

Sì, ha lo stesso valore probatorio dell'originale. Se è autenticata dalla cancelleria secondo art. 116 cpp, il giudice civile l'accetterà come prova vera del documento.

Chi ha diritto a ricevere copia di un documento acquisito nel processo?

Chi ha interesse legittimo: le parti del processo, gli avvocati, i creditori che ne hanno bisogno per altre cause, gli eredi se rilevante all'eredità. Il giudice valuta se l'interesse è legittimo.

Se il documento è segreto, non posso averne copia?

Corretto. Se il documento deve rimanere segreto secondo l'art. 329 cpp (segreto di Stato, d'ufficio, etc.), il giudice rifiuta l'autorizzazione al rilascio della copia.

Devo pagare per avere la copia autentica dalla cancelleria?

Sì, pagherete una parcella alla cancelleria per il servizio di autenticazione della copia. L'importo varia secondo le tariffe degli uffici giudiziari.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.