Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 456 c.p.p. – Decreto di giudizio immediato

Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

Decreto di giudizio immediato

1. Al decreto che dispone il giudizio immediato si applicano le disposizioni dell’articolo 429 commi 1 e 2.

2. Il decreto contiene anche l’avviso che l’imputato può chiedere il giudizio abbreviato, l’applicazione della pena a norma dell’articolo 444 ovvero la sospensione del procedimento con messa alla prova. Il decreto contiene altresì, a pena di nullità, l’avvertimento all’imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza.

2-bis. Con il decreto l’imputato è informato che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

3. Il decreto è comunicato al pubblico ministero e notificato all’imputato e alla persona offesa almeno trenta giorni prima della data fissata per il giudizio.

4. All’imputato e alla persona offesa, unitamente al decreto, è notificata la richiesta del pubblico ministero.

5. Al difensore dell’imputato è notificato avviso della data fissata per il giudizio entro il termine previsto dal comma 3.

In sintesi

  • Applicazione disposizioni art. 429 commi 1 e 2 al decreto
  • Avviso delle alternative processuali: giudizio abbreviato o applicazione pena art. 444
  • Comunicazione al pubblico ministero e notificazione all'imputato e persona offesa
  • Termine minimo di trenta giorni prima della data fissata per il giudizio
Indice dei contenuti

Il decreto di giudizio immediato contiene elementi essenziali quali identificazione dell'imputato, fatto e norme violate, motivi della decisione, dispositivo e comunicazioni procedurali.

Ratio

L'articolo 456 disciplina la forma e il contenuto del decreto che dispone il giudizio immediato, nonché le modalità della sua comunicazione e notificazione. Lo scopo è garantire che l'imputato e gli altri interessati ricevano informazione chiara del capo di imputazione e delle loro facoltà processuali alternative, assicurando il pieno esercizio del diritto di difesa.

Analisi

Il comma 1 stabilisce che al decreto si applicano le disposizioni dell'art. 429 commi 1 e 2, che riguardano l'enunciazione del fatto, la indicazione delle norme violate e l'esposizione dei motivi. Il comma 2 prevede che il decreto contenga l'avviso delle alternative: giudizio abbreviato (art. 438) o applicazione della pena ex art. 444. Il comma 3 fissa il termine di almeno trenta giorni tra la notificazione e la data del giudizio. Il comma 4 stabilisce che all'imputato sia notificata anche la richiesta del pubblico ministero. Il comma 5 prevede che il difensore dell'imputato sia avvisato della data del giudizio.

Quando si applica

Si applica immediatamente dopo il decreto del giudice per le indagini preliminari che dispone il giudizio immediato. Il decreto è comunicato al pubblico ministero e notificato all'imputato, al difensore e alla persona offesa rispettando il termine di trenta giorni. Ciò consente all'imputato di preparare la propria difesa e di valutare se esercitare le facoltà alternative.

Connessioni

Rimanda all'art. 429 c.p.p. (decreti di rinvio a giudizio e di giudizio immediato), art. 438 c.p.p. (giudizio abbreviato), art. 444 c.p.p. (applicazione della pena su richiesta), art. 454 c.p.p. (trasmissione della richiesta del pubblico ministero), art. 455 c.p.p. (decisione sulla richiesta).

Casi pratici

Caso 1: Tizio è sottoposto a decreto di giudizio immediato per furto il 10 novembre

Il decreto contiene l'enunciazione del fatto (appropriazione indebita di merce dal negozio il 5 novembre), la norma violata (art. 624 c.p.), i motivi della decisione del giudice e l'avviso che Tizio può chiedere giudizio abbreviato. Il decreto è notificato a Tizio il 15 novembre, il giudizio è fissato per il 20 dicembre (più di trenta giorni). Il difensore di Tizio riceve avviso della data.

Caso 2: Caio è indagato per truffa

Il giudice emette decreto di giudizio immediato il 1° settembre, notificato il 5 settembre, con giudizio fissato per il 15 novembre. Nel decreto è contenuto l'avviso che Caio può chiedere il giudizio abbreviato entro quindici giorni dalla notificazione (art. 458). Caio, tramite il suo difensore di fiducia, deposita richiesta di giudizio abbreviato il 18 settembre, che è ammissibile perché tempestiva.

Domande frequenti

Il decreto di giudizio immediato deve rispondere a requisiti formali specifici?

Sì, il decreto deve osservare le disposizioni dell'art. 429 commi 1 e 2, contenendo l'identificazione dell'imputato, l'enunciazione del fatto, le norme violate, l'esposizione dei motivi e il dispositivo.

Quali facoltà alternative sono comunicate all'imputato nel decreto?

Il decreto contiene l'avviso che l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato (art. 438) oppure l'applicazione della pena a norma dell'art. 444, entro i termini e le modalità previste dalla legge.

Quale termine deve intercorrere tra la notificazione e il giudizio?

Almeno trenta giorni, così da garantire all'imputato e al suo difensore il tempo materiale per preparare la difesa e valutare le opzioni processuali.

Chi deve ricevere la notificazione del decreto?

L'imputato, il suo difensore (avviso della data del giudizio), e la persona offesa dal reato. Al fascicolo allegata anche la richiesta del pubblico ministero.

Il decreto di giudizio immediato è immediatamente esecutivo?

No, il decreto diviene operativo solo dopo la sua notificazione all'imputato e al rispetto del termine di trenta giorni. Nel frattempo, l'imputato può proporre istanze alternative come il giudizio abbreviato.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.