← Torna a Codice di Procedura Penale
Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 455 c.p.p. – Decisione sulla richiesta di giudizio immediato

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Il giudice, entro cinque giorni, emette decreto con il quale dispone il giudizio immediato ovvero rigetta la richiesta ordinando la trasmissione degli atti al pubblico ministero.

In sintesi

  • Termine perentorio di cinque giorni per la decisione del giudice
  • Decreto che dispone il giudizio immediato o rigetta la richiesta
  • Trasmissione degli atti al pubblico ministero in caso di rigetto
  • Natura sommaria della verifica giudiziale

Il giudice decide sulla richiesta di giudizio immediato entro cinque giorni, disponendo il giudizio oppure rigettando la richiesta e trasmettendo gli atti al pubblico ministero.

Ratio

L'articolo 455 attua il principio della celerità procedurale, stabilendo un termine breve entro il quale il giudice deve valutare la richiesta di giudizio immediato presentata dal pubblico ministero. Il giudice effettua una verifica sommaria della sussistenza delle condizioni richieste dalla legge, senza entrare nel merito della colpevolezza o innocenza dell'imputato.

Analisi

Il comma 1 prevede un termine perentorio di cinque giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta. Il giudice può emettere decreto che dispone il giudizio immediato (esito positivo) ovvero rigettare la richiesta e ordinare la trasmissione degli atti al pubblico ministero (esito negativo). La decisione è presa in camera di consiglio, senza necessità di contraddittorio con le parti.

Quando si applica

Si applica dopo la trasmissione della richiesta di giudizio immediato da parte del pubblico ministero. Il giudice valuta se sussistono i presupposti per il giudizio immediato, considerando ad esempio l'esistenza di una prova manifesta di responsabilità. In caso di rigetto, gli atti ritornano al pubblico ministero per procedere secondo il rito ordinario.

Connessioni

Rimanda all'art. 454 c.p.p. (trasmissione della richiesta), all'art. 429 c.p.p. (contenuto e requisiti del decreto), all'art. 419 c.p.p. (giudizio immediato richiesto dall'imputato) e all'art. 415-bis c.p.p. (giudizio immediato su richiesta del pubblico ministero).

Domande frequenti

Quali sono i criteri del giudice per accogliere o rigettare la richiesta?

Il giudice valuta se sussistono i presupposti per il giudizio immediato, in particolare l'esistenza di una prova manifesta della responsabilità dell'imputato, senza effettuare una valutazione nel merito della colpevolezza.

La decisione del giudice è ricorribile?

Il rigetto della richiesta è generalmente ricorribile mediante ricorso per cassazione se fondato su errata interpretazione delle condizioni di ammissibilità. Il decreto che dispone il giudizio immediato è invece impugnabile dall'imputato mediante le vie processuali ordinarie.

Quale procedura segue il giudice per decidere?

Il giudice decide in camera di consiglio, acquisendo il fascicolo trasmesso dal pubblico ministero. Non è previsto un contraddittorio formale tra le parti per la valutazione della richiesta.

Se la richiesta è rigettata, cosa accade dopo?

Gli atti sono trasmessi al pubblico ministero, che procede secondo il rito ordinario, cioè convocando l'imputato per l'udienza preliminare davanti al giudice per le indagini preliminari.

Il termine di cinque giorni è dilazionabile?

No, il termine è perentorio e non sospendibile. Se il giudice non decide entro cinque giorni, si applica il principio della decadenza e il procedimento prosegue secondo il rito ordinario.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.