- Termine di novanta giorni per la trasmissione della richiesta del pubblico ministero
- Fascicolo completo con notizia di reato e documentazione investigativa
- Corpo del reato e cose pertinenti alleati al fascicolo
- Competenza del giudice per le indagini preliminari
Testo dell'articoloVigente
Art. 454 c.p.p. – Presentazione della richiesta del pubblico ministero
Testo vigente — D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)
Presentazione della richiesta del pubblico ministero
1. Entro novanta giorni dalla iscrizione della notizia di reato nel registro previsto dall’articolo 335, il pubblico ministero trasmette la richiesta di giudizio immediato alla cancelleria del giudice per le indagini preliminari.
2. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari. Il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, sono allegati al fascicolo, qualora non debbano essere custoditi altrove.
2-bis. Qualora non abbia proceduto ai sensi dell’articolo 268, commi 4, 5 e 6, con la richiesta il pubblico ministero deposita l’elenco delle intercettazioni di comunicazioni o conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti ai fini di prova. Entro quindici giorni dalla notifica prevista dall’articolo 456, comma 4, il difensore può depositare l’elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia. Sull’istanza provvede il pubblico ministero con decreto motivato. In caso di rigetto dell’istanza o di contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti il difensore può avanzare al giudice istanza affinchè si proceda nelle forme di cui all’articolo 268, comma 6. Il termine di cui al presente comma può essere prorogato di dieci giorni su richiesta del difensore.
In sintesi
Il pubblico ministero trasmette la richiesta di giudizio immediato entro novanta giorni dall'iscrizione della notizia di reato, allegando fascicolo e documentazione investigativa completa.
Ratio
L'articolo 454 disciplina la trasmissione della richiesta di giudizio immediato, garantendo un termine definito entro il quale il pubblico ministero deve concludere le indagini preliminari e chiedere al giudice di procedere direttamente al dibattimento, saltando la fase dell'udienza preliminare. Questa possibilità accelera il procedimento quando vi è prova manifesta della responsabilità dell'imputato.
Analisi
Il comma 1 fissa il termine perentorio di novanta giorni dalla iscrizione della notizia di reato. Il comma 2 specifica il contenuto del fascicolo trasmesso, che deve includere la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari. Il corpo del reato e le cose pertinenti sono allegati qualora non debbano essere custoditi altrove, per ragioni di natura tecnica o di custodia.
Quando si applica
Si applica quando il pubblico ministero ritiene di aver accumulato elementi di prova sufficienti per il giudizio immediato e intende concludere la fase investigativa. Nel caso di reati complessi, il termine può essere sospeso in virtù di particolari circostanze procedurali. La trasmissione al giudice per le indagini preliminari è prerequisito per l'avvio della fase dibattimentale.
Connessioni
Rimanda all'art. 335 c.p.p. (registro delle notizie di reato), all'art. 328 c.p.p. (giudice per le indagini preliminari) e all'art. 2532 c.c. (corpo del reato). Correlato all'art. 455 c.p.p. (decisione sulla richiesta) e all'art. 429 c.p.p. (decreto che dispone il giudizio).
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio è indagato per furto aggravato commesso il 15 gennaio presso un'azienda di Milano. Il pubblico ministero conclude le indagini preliminari il 10 febbraio, quando la notizia di reato è già registrata da sessanta giorni. Prepara la richiesta di giudizio immediato allegando i verbali della perquisizione, i referti tecnici e le testimonianze raccolte, trasmettendo il fascicolo completo al giudice per le indagini preliminari entro il 25 marzo (novanta giorni), affinché decida se procedere direttamente al dibattimento.
Caso 2: Caio è accusato di truffa mediante false fatture emesse a una società cliente
Nel corso delle indagini, il pubblico ministero ordina il sequestro della documentazione contabile presso l'ufficio di Caio. Trenta giorni prima della scadenza del termine novantennale, il pubblico ministero comunica al difensore di Caio la intenzione di presentare richiesta di giudizio immediato, trasmettendo contestualmente il fascicolo che contiene i verbali dei periti contabili, le email sequestrate e le dichiarazioni dei testimoni.
Domande frequenti
Cosa succede se il pubblico ministero non trasmette la richiesta entro novanta giorni?
Il termine è perentorio. Decorso senza trasmissione, il procedimento continua secondo il rito ordinario, con l'udienza preliminare davanti al giudice per le indagini preliminari, dove il pubblico ministero espone il risultato della sua attività investigativa.
Il fascicolo trasmesso deve contenere tutti i materiali acquisiti?
Il fascicolo deve contenere la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice. Il corpo del reato e le cose pertinenti sono allegati se la custodia non richieda una collocazione diversa, per motivi di logistica o sicurezza.
L'imputato può opporsi alla trasmissione della richiesta?
No, la trasmissione è un atto del pubblico ministero. L'imputato può però chiedere il giudizio abbreviato (art. 458) o l'applicazione della pena (art. 444) dopo la notificazione del decreto che dispone il giudizio immediato.
Il difensore dell'imputato riceve copia del fascicolo trasmesso?
Sì, il fascicolo è parte della documentazione che viene notificata all'imputato e al suo difensore insieme al decreto di giudizio immediato, almeno trenta giorni prima della data fissata per il dibattimento.
Quali sono i motivi per non allegare il corpo del reato al fascicolo?
Il corpo del reato non è allegato se deve essere custodito altrove per ragioni tecniche, ambientali o di sicurezza, ad esempio un veicolo sottoposto a sequestro in un deposito giudiziale, oppure sostanze pericolose in un laboratorio.