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Art. 457 c.p.p. – Trasmissione degli atti
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. Decorsi i termini previsti dall’art. 458 comma 1, il decreto che dispone il giudizio immediato è trasmesso, con il fascicolo formato a norma dell’art. 431, al giudice competente per il giudizio.
2. Gli atti non inseriti nel fascicolo previsto dal comma 1 sono restituiti al pubblico ministero. Si applica la disposizione dell’art. 433 comma 2.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Decorsi i termini di cui all'articolo 458, il decreto di giudizio immediato è trasmesso al giudice competente per il giudizio insieme al fascicolo completo in base all'articolo 431.
Ratio
L'articolo 457 regola il trasferimento dei fascicoli dalla fase preliminare alla fase dibattimentale, garantendo che tutti gli atti rilevanti siano trasmessi al giudice del tribunale competente. La disposizione assicura continuità procedurale e che il giudice che condurrà il dibattimento disponga di completa cognizione degli atti investigativi.
Analisi
Il comma 1 prevede che, decorso il termine dell'art. 458 comma 1 (quindici giorni dalla notificazione del decreto per la richiesta di giudizio abbreviato), il decreto di giudizio immediato è trasmesso al giudice competente per il giudizio, accompagnato dal fascicolo formato secondo l'art. 431 c.p.p., che disciplina la composizione del fascicolo per il dibattimento. Il comma 2 stabilisce che gli atti non inseriti nel fascicolo sono restituiti al pubblico ministero e che si applica la disposizione dell'art. 433 comma 2.
Quando si applica
Si applica dopo che l'imputato ha avuto la possibilità (quindici giorni) di chiedere il giudizio abbreviato e tale termine è decorso senza richiesta, oppure la richiesta è stata rigettata. La trasmissione ai competenti uffici di cancelleria del tribunale avviene affinché il giudice del dibattimento possa acquisire completa conoscenza del fascicolo.
Connessioni
Rimanda all'art. 458 c.p.p. (richiesta di giudizio abbreviato), art. 431 c.p.p. (composizione del fascicolo per il dibattimento), art. 433 c.p.p. (trasmissione degli atti in caso di rinvio a giudizio), e art. 454 c.p.p. (trasmissione della richiesta del pubblico ministero).
Domande frequenti
Qual è il termine per la trasmissione del fascicolo al giudice competente?
La trasmissione avviene decorsi i termini dell'art. 458, vale a dire quindici giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato, durante i quali l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato.
Quali documenti devono essere trasmessi insieme al decreto?
Il fascicolo completo formato secondo l'art. 431 c.p.p., che contiene tutti gli atti pertinenti alle indagini preliminari, i verbali, le prove documentali, le testimonianze registrate e gli elementi di causa.
Cosa accade agli atti non inclusi nel fascicolo?
Gli atti non inclusi nel fascicolo sono restituiti al pubblico ministero, il quale può utilizzarli per supportare la propria azione nel dibattimento o per ulteriori iniziative investigative se necessario.
Il giudice competente è sempre quello del tribunale?
Dipende dalla competenza territoriale e per materia. Generalmente si tratta del tribunale del luogo dove il reato è stato commesso, ma la competenza può anche essere ripartita tra diverse sedi secondo le norme sul riparto di giurisdizione.
Quali sono le conseguenze della mancata trasmissione tempestiva del fascicolo?
La mancata trasmissione comporta rallentamenti procedurali, rischi di decadenza dei termini e possibili violazioni del diritto a un processo senza indebiti ritardi, rilevanti anche in cassazione.