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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1551 c.c. – Inadempimento

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

In caso di inadempimento di una delle parti, si osservano le disposizioni degli articoli 1515 e 1516, salva per i contratti di borsa l’applicazione delle leggi speciali.

Se entrambe le parti non adempiono le proprie obbligazioni nel termine stabilito, il riporto cessa di avere effetto, e ciascuna parte ritiene ciò che ha ricevuto al tempo della stipulazione del contratto.

In sintesi

  • Inadempimento di una parte: si applicano gli artt. 1515-1516 c.c. (esecuzione coattiva tramite borsa), salve leggi speciali per i contratti di borsa.
  • Inadempimento di entrambe le parti: se nessuna delle due parti adempie entro il termine, il riporto cessa di avere effetto automaticamente.
  • Restituzione reciproca: in caso di inadempimento bilaterale, ciascuna parte trattiene ciò che ha ricevuto al tempo della stipulazione del contratto.
  • Effetto estintivo automatico: la caducazione del riporto per doppio inadempimento opera di diritto, senza necessità di dichiarazione giudiziale.
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Il regime dell'inadempimento nel riporto

L'art. 1551 c.c. disciplina le conseguenze dell'inadempimento nel contratto di riporto, distinguendo due ipotesi: l'inadempimento di una sola parte e quello di entrambe. La norma combina il rinvio alla disciplina della vendita con una regola speciale per il doppio inadempimento, che tiene conto della peculiare struttura bilaterale del contratto.

Inadempimento di una sola parte

Se solo una delle parti, riportato o riportatore, non adempie le proprie obbligazioni nel termine stabilito, si applicano gli artt. 1515 e 1516 c.c., disposizioni relative alla mancata consegna nella vendita di cose determinate solo nel genere o di cose fungibili. Concretamente, la parte adempiente può far acquistare in borsa, per conto dell'inadempiente, i titoli non consegnati (art. 1515 c.c.) oppure trattenere il prezzo e far stimare i titoli per chiedere la differenza (art. 1516 c.c.).

Per i contratti di borsa (oggi contratti su strumenti finanziari regolati da mercati organizzati), la norma fa salva l'applicazione di leggi speciali, oggi principalmente il d.lgs. 58/1998 (TUF) e i regolamenti Consob/Banca d'Italia, che prevedono procedure di esecuzione automatica e clearing centralizzato.

Inadempimento di entrambe le parti

La regola più originale dell'art. 1551 c.c. riguarda il caso in cui entrambe le parti non adempiano entro il termine stabilito: il riporto cessa automaticamente di avere effetto. In questo caso ciascuna parte ritiene cio' che ha ricevuto al tempo della stipulazione: il riportato conserva il prezzo ricevuto, il riportatore conserva i titoli consegnati. Il contratto si estingue senza che occorra una pronuncia giudiziale o una dichiarazione di risoluzione.

Esempio: Tizio consegna a Caio 50 azioni Alfa e riceve 5.000 euro. Alla scadenza ne' Tizio restituisce il prezzo ne' Caio restituisce le azioni. In questo caso Tizio trattiene i 5.000 euro e Caio trattiene le 50 azioni, con il contratto che si estingue di pieno diritto.

Natura dell'effetto estintivo

Dottrina e giurisprudenza hanno discusso la qualificazione di questo effetto: si tratta di risoluzione di diritto, di caducazione automatica o di una particolare forma di compensazione in natura? La tesi prevalente lo qualifica come estinzione automatica ex lege, effetto diretto del doppio inadempimento e non di una dichiarazione di volontà delle parti. Questo spiega perché la norma non richieda alcuna formalita' e ciascuna parte semplicemente trattenga la prestazione ricevuta.

Rapporto con il diritto comune

La disciplina dell'art. 1551 c.c. deroga parzialmente al regime ordinario della risoluzione per inadempimento (art. 1453 c.c.), che richiede un'azione giudiziale o una diffida ad adempiere. Nel riporto il legislatore ha privilegiato la rapidita' e la certezza, valori cruciali nei mercati finanziari, rispetto alla tutela piena della parte adempiente.

Domande frequenti

Cosa succede se solo una parte non adempie nel riporto?

Si applicano gli artt. 1515-1516 c.c.: la parte adempiente può far acquistare o vendere i titoli in borsa per conto dell'inadempiente, salve leggi speciali per i contratti di borsa.

Cosa accade se entrambe le parti non adempiono?

Il riporto cessa automaticamente di avere effetto e ciascuna parte trattiene cio' che aveva ricevuto al momento della stipulazione.

È necessaria una sentenza per estinguere il riporto per doppio inadempimento?

No, l'estinzione opera di diritto senza necessità di pronuncia giudiziale o dichiarazione delle parti.

Qual e' la differenza rispetto alla normale risoluzione per inadempimento?

La risoluzione ordinaria (art. 1453 c.c.) richiede azione giudiziale o diffida; nel riporto il doppio inadempimento produce l'estinzione automatica ex lege.

Quali leggi speciali si applicano ai contratti di borsa?

Oggi principalmente il TUF (d.lgs. 58/1998) e i regolamenti Consob e Banca d'Italia, che prevedono procedure di esecuzione automatica e clearing centralizzato.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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