Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1548 c.c. – Nozione
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il riporto è il contratto per il quale il riportato trasferisce in proprietà al riportatore titoli di credito di una data specie per un determinato prezzo, e il riportatore assume l’obbligo di trasferire al riportato, alla scadenza del termine stabilito, la proprietà di altrettanti titoli della stessa specie, verso rimborso del prezzo, che può essere aumentato o diminuito nella misura convenuta.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1547 - Articolo 1547 Codice Civile: Altre forme di alienazione di eredit…→Cod. civ. art. 1549 - Articolo 1549 Codice Civile: Perfezione del contratto→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1546 Codice Civile: Responsabilità per debiti ereditari→Art. 1550 c.c.: Diritti accessori e obblighi inerenti ai titoli→Articolo 1545 Codice Civile: Obblighi del compratore→Articolo 1551 Codice Civile: Inadempimento→Articolo 1544 Codice Civile: Obblighi del venditore→Art. 1552 Codice Civile: Nozione→Art. 1543 Codice Civile: Forme
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In sintesi
Indice dei contenuti
Struttura del contratto di riporto
L'art. 1548 c.c. fornisce la definizione legale del riporto, un contratto tipico del diritto finanziario che si articola in due operazioni traslative collegate: un trasferimento immediato di titoli di credito dal riportato al riportatore contro pagamento di un prezzo, e un obbligo del riportatore di ritrasferire alla scadenza convenuta un pari numero di titoli della stessa specie, restituendo o adeguando il prezzo.
Soggetti e oggetto
I protagonisti del contratto sono il riportato (chi consegna i titoli e riceve il prezzo) e il riportatore (chi riceve i titoli e li restituisce alla scadenza). L'oggetto sono titoli di credito di una data specie: non devono essere restituiti gli stessi titoli consegnati, ma titoli fungibili appartenenti alla medesima categoria (ad es. azioni della stessa società e classe). Questo elemento distingue il riporto dal deposito irregolare con obbligo di custodia.
Tizio (riportato) consegna a Caio (riportatore) 100 azioni Alfa al prezzo di 1.000 euro. Alla scadenza Caio restituira' 100 azioni Alfa, non necessariamente le stesse, con un rimborso di 1.020 euro se pattuito un premio di riporto, o di 980 euro in caso di deporto.
Natura giuridica
Il riporto ha una struttura ibrida che la dottrina ha a lungo discusso. La tesi prevalente lo qualifica come contratto unitario a effetti reali differiti: pur producendo due trasferimenti, questi sono collegati da un vincolo funzionale inscindibile. Non si tratta di due vendite autonome, perché manca l'animus emptoris in capo al riportatore: lo scopo del contratto non e' l'acquisto definitivo dei titoli, ma il loro temporaneo utilizzo.
La distinzione dal prestito di titoli e dalla vendita con patto di riscatto e' rilevante: nel prestito il mutuatario non paga un prezzo ma restituisce titoli equivalenti; nella vendita con patto di riscatto il trasferimento e' tendenzialmente definitivo e il riscatto e' una mera facolta'.
Funzione economica
Il riporto assolve a due funzioni economiche principali. Per il riportato, consente di ottenere liquidita' temporanea senza perdere definitivamente i titoli. Per il riportatore, permette di disporre temporaneamente di titoli, ad esempio per esercitare il diritto di voto in assemblea o per consegnarli in adempimento di contratti di borsa, senza acquistarli definitivamente. Questa duplice utilita' spiega la vitalita' dell'istituto nei mercati finanziari, pur nella concorrenza delle più moderne operazioni di pronti contro termine (repo).
Il prezzo e le variazioni
Il prezzo pagato al momento della stipula può essere aumentato alla scadenza (il riportato rimborsa più di quanto ha ricevuto: si parla di premio di riporto) oppure diminuito (il riportato rimborsa meno: deporto). La variazione remunera il riportatore per il rischio di detenere i titoli o, nel caso del deporto, il riportato per aver consentito l'uso dei titoli stessi.
Domande frequenti
Cos'e' il contratto di riporto?
È il contratto con cui il riportato trasferisce titoli di credito al riportatore verso un prezzo, con obbligo di quest'ultimo di ritrasferire alla scadenza titoli della stessa specie rimborsando il prezzo adeguato.
Il riportatore diventa proprietario dei titoli?
Si', il riportatore acquista la piena proprietà dei titoli al momento della consegna; non si tratta di un semplice diritto di garanzia come nel pegno.
Cosa si intende per deporto?
Il deporto e' la variante in cui il prezzo rimborsato alla scadenza e' inferiore a quello inizialmente pagato, solitamente perché il riportato trae vantaggio dal fatto che il riportatore possa usare i titoli.
Il riporto e' uguale alla vendita con patto di riscatto?
No: nel riporto i due trasferimenti sono funzionalmente collegati e il riportatore non mira all'acquisto definitivo, mentre nella vendita con patto di riscatto il trasferimento tende ad essere definitivo salvo esercizio della facolta' di riscatto.
Devono essere restituiti esattamente gli stessi titoli?
No, e' sufficiente restituire altrettanti titoli della stessa specie, essendo i titoli di credito beni fungibili.