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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1548 c.c. – Nozione

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Il riporto è il contratto per il quale il riportato trasferisce in proprietà al riportatore titoli di credito di una data specie per un determinato prezzo, e il riportatore assume l’obbligo di trasferire al riportato, alla scadenza del termine stabilito, la proprietà di altrettanti titoli della stessa specie, verso rimborso del prezzo, che può essere aumentato o diminuito nella misura convenuta.

In sintesi

  • Definizione: il riporto è il contratto con cui il riportato trasferisce titoli di credito al riportatore verso un prezzo determinato.
  • Obbligo di ritrasferimento: il riportatore deve ritrasferire alla scadenza altrettanti titoli della stessa specie, rimborsando il prezzo eventualmente maggiorato o ridotto.
  • Doppio effetto traslativo: il contratto prevede due trasferimenti di proprietà: uno immediato (riportato → riportatore) e uno differito (riportatore → riportato).
  • Distinzione dal pegno: a differenza del pegno su titoli, il riportatore acquista la proprietà piena dei titoli, non solo un diritto di garanzia.
  • Prezzo variabile: il rimborso può essere maggiorato (riporto passivo per il riportato) o diminuito (deporto) rispetto al prezzo iniziale.
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Struttura del contratto di riporto

L'art. 1548 c.c. fornisce la definizione legale del riporto, un contratto tipico del diritto finanziario che si articola in due operazioni traslative collegate: un trasferimento immediato di titoli di credito dal riportato al riportatore contro pagamento di un prezzo, e un obbligo del riportatore di ritrasferire alla scadenza convenuta un pari numero di titoli della stessa specie, restituendo o adeguando il prezzo.

Soggetti e oggetto

I protagonisti del contratto sono il riportato (chi consegna i titoli e riceve il prezzo) e il riportatore (chi riceve i titoli e li restituisce alla scadenza). L'oggetto sono titoli di credito di una data specie: non devono essere restituiti gli stessi titoli consegnati, ma titoli fungibili appartenenti alla medesima categoria (ad es. azioni della stessa società e classe). Questo elemento distingue il riporto dal deposito irregolare con obbligo di custodia.

Tizio (riportato) consegna a Caio (riportatore) 100 azioni Alfa al prezzo di 1.000 euro. Alla scadenza Caio restituira' 100 azioni Alfa, non necessariamente le stesse, con un rimborso di 1.020 euro se pattuito un premio di riporto, o di 980 euro in caso di deporto.

Natura giuridica

Il riporto ha una struttura ibrida che la dottrina ha a lungo discusso. La tesi prevalente lo qualifica come contratto unitario a effetti reali differiti: pur producendo due trasferimenti, questi sono collegati da un vincolo funzionale inscindibile. Non si tratta di due vendite autonome, perché manca l'animus emptoris in capo al riportatore: lo scopo del contratto non e' l'acquisto definitivo dei titoli, ma il loro temporaneo utilizzo.

La distinzione dal prestito di titoli e dalla vendita con patto di riscatto e' rilevante: nel prestito il mutuatario non paga un prezzo ma restituisce titoli equivalenti; nella vendita con patto di riscatto il trasferimento e' tendenzialmente definitivo e il riscatto e' una mera facolta'.

Funzione economica

Il riporto assolve a due funzioni economiche principali. Per il riportato, consente di ottenere liquidita' temporanea senza perdere definitivamente i titoli. Per il riportatore, permette di disporre temporaneamente di titoli, ad esempio per esercitare il diritto di voto in assemblea o per consegnarli in adempimento di contratti di borsa, senza acquistarli definitivamente. Questa duplice utilita' spiega la vitalita' dell'istituto nei mercati finanziari, pur nella concorrenza delle più moderne operazioni di pronti contro termine (repo).

Il prezzo e le variazioni

Il prezzo pagato al momento della stipula può essere aumentato alla scadenza (il riportato rimborsa più di quanto ha ricevuto: si parla di premio di riporto) oppure diminuito (il riportato rimborsa meno: deporto). La variazione remunera il riportatore per il rischio di detenere i titoli o, nel caso del deporto, il riportato per aver consentito l'uso dei titoli stessi.

Domande frequenti

Cos'e' il contratto di riporto?

È il contratto con cui il riportato trasferisce titoli di credito al riportatore verso un prezzo, con obbligo di quest'ultimo di ritrasferire alla scadenza titoli della stessa specie rimborsando il prezzo adeguato.

Il riportatore diventa proprietario dei titoli?

Si', il riportatore acquista la piena proprietà dei titoli al momento della consegna; non si tratta di un semplice diritto di garanzia come nel pegno.

Cosa si intende per deporto?

Il deporto e' la variante in cui il prezzo rimborsato alla scadenza e' inferiore a quello inizialmente pagato, solitamente perché il riportato trae vantaggio dal fatto che il riportatore possa usare i titoli.

Il riporto e' uguale alla vendita con patto di riscatto?

No: nel riporto i due trasferimenti sono funzionalmente collegati e il riportatore non mira all'acquisto definitivo, mentre nella vendita con patto di riscatto il trasferimento tende ad essere definitivo salvo esercizio della facolta' di riscatto.

Devono essere restituiti esattamente gli stessi titoli?

No, e' sufficiente restituire altrettanti titoli della stessa specie, essendo i titoli di credito beni fungibili.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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