Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1549 c.c. Perfezione del contratto
In vigore
Il contratto si perfeziona con la consegna dei titoli.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1548 - Art. 1548 Codice Civile: Nozione→Cod. civ. art. 1550 - Art. 1550 c.c.: Diritti accessori e obblighi inerenti ai titoli→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1547 Codice Civile: Altre forme di alienazione di eredità→Articolo 1551 Codice Civile: Inadempimento→Articolo 1546 Codice Civile: Responsabilità per debiti ereditari→Art. 1552 Codice Civile: Nozione→Articolo 1545 Codice Civile: Obblighi del compratore→Art. 1553 Codice Civile: Evizione→Articolo 1544 Codice Civile: Obblighi del venditore
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
La rendita vitalizia e la sua costituzione
La rendita vitalizia è il contratto con cui una parte (il debitore della rendita) si obbliga a corrispondere periodicamente una somma di denaro o una certa quantità di altre cose fungibili a favore dell'altra parte (il creditore della rendita) per tutta la durata della vita di una persona (art. 1872 c.c.). La rendita può essere costituita a titolo oneroso (in cambio di un capitale ceduto) o gratuito (con atto di liberalità).
L'art. 1549 c.c. disciplina la fattispecie particolare in cui la rendita vitalizia è costituita mediante consegna di titoli (titoli di credito, valori mobiliari, azioni). In questo caso la norma stabilisce che il contratto si perfeziona con la consegna dei titoli.
Il requisito reale: la consegna come elemento costitutivo
La formula «il contratto si perfeziona con la consegna dei titoli» inserisce un elemento reale nel contratto: la consegna non è semplice adempimento di un'obbligazione preesistente, ma è l'atto che porta il contratto alla perfezione. Prima della consegna, il contratto non esiste giuridicamente: le dichiarazioni delle parti, anche se scritte e sottoscritte, non producono vincoli obbligatori.
Questo schema è quello del contratto reale, in cui la tradizione della cosa è elemento del perfezionamento (come avviene per il mutuo, il comodato, il deposito).
Quali titoli rientrano nella norma
La norma si applica a titoli di credito (cambiali, assegni), a valori mobiliari (azioni, obbligazioni), a titoli al portatore o nominativi che vengono trasferiti come corrispettivo per l'erogazione della rendita. Il tipo di titolo determina anche le modalità di trasferimento: i titoli nominativi si trasferiscono con girata o con intestazione a libro sociale; i titoli al portatore con la semplice consegna.
Conseguenze pratiche
Se Tizio promette a Caio una rendita vitalizia in cambio di un pacco di azioni, ma poi non consegna le azioni, il contratto non si è perfezionato: Caio non può pretendere la rendita, né Tizio può pretendere le azioni «promesse». Questa asimmetria rispetto ai contratti consensuali (dove il semplice scambio di consensi obbliga le parti) è il principale effetto pratico della natura reale del contratto.
Coordinamento con la disciplina generale
L'art. 1549 c.c. è norma speciale rispetto alla disciplina generale della rendita vitalizia (art. 1872 ss. c.c.) e si applica solo alla fattispecie con consegna di titoli. Per le rendite costituite con trasferimento di beni immobili, somme di denaro in contanti o altri beni, si applica la disciplina generale, in cui il contratto è consensuale e si perfeziona con lo scambio dei consensi.
Domande frequenti
Cos'è il contratto di rendita vitalizia?
È il contratto con cui una parte si obbliga a pagare periodicamente una somma di denaro o altri beni fungibili a favore dell'altra per tutta la vita di una persona (art. 1872 c.c.). Può essere costituita in cambio di un capitale (onerosa) o come donazione (gratuita).
Il contratto di rendita vitalizia con titoli è valido prima della consegna?
No. L'art. 1549 c.c. prevede che il contratto si perfezioni con la consegna dei titoli. Prima della consegna il contratto non esiste giuridicamente e nessuna parte è vincolata.
Se consegno le azioni ma non ricevo la rendita, cosa posso fare?
Il contratto si è perfezionato con la consegna. Il debitore della rendita è inadempiente e puoi agire per l'adempimento forzato o per la risoluzione del contratto con risarcimento del danno.
La norma si applica anche ai bonifici bancari usati per costituire la rendita?
No. La norma riguarda la consegna di titoli in senso tecnico (valori mobiliari, titoli di credito). Per le rendite costituite con somme di denaro bonificate, si applica la disciplina generale della rendita vitalizia, che è contratto consensuale.
Quali titoli possono essere usati per costituire una rendita vitalizia?
Qualsiasi titolo di credito o valore mobiliare: azioni, obbligazioni, cambiali, assegni, fondi comuni. Le modalità di trasferimento seguono la disciplina del tipo di titolo (girata per titoli nominativi, consegna per titoli al portatore).