Autore: Andrea Marton

  • Articolo 1513 Codice Civile: Accertamento dei difetti

    Articolo 1513 Codice Civile: Accertamento dei difetti

    Art. 1513 c.c. – Accertamento dei difetti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    In caso di divergenza sulla qualità o condizione della cosa, il venditore o il compratore possono chiederne la verifica nei modi stabiliti dall’art. 696 del codice di procedura civile. Il giudice, su istanza della parte interessata, può ordinare il deposito o il sequestro della cosa stessa, nonché la vendita per conto di chi spetta, determinandone le condizioni.

    La parte che non ha chiesto la verifica della cosa, deve, in caso di contestazione, provarne rigorosamente l’identità e lo stato.

  • Articolo 1514 Codice Civile: Deposito della cosa venduta

    Articolo 1514 Codice Civile: Deposito della cosa venduta

    Art. 1514 c.c. – Deposito della cosa venduta

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se il compratore non si presenta per ricevere la cosa acquistata, il venditore può depositarla, per conto e a spese del compratore medesimo, in un locale di pubblico deposito, oppure in altro locale idoneo determinato dal giudice di pace del luogo in cui la consegna doveva essere fatta. Il venditore deve dare al compratore pronta notizia del deposito eseguito.

  • Art. 1515 c.c.: Esecuzione coattiva per inadempimento del compra

    Art. 1515 c.c.: Esecuzione coattiva per inadempimento del compra

    Art. 1515 c.c. Esecuzione coattiva per inadempimento del compratore

    In vigore

    compratore Se il compratore non adempie l’obbligazione di pagare il prezzo, il venditore può far vendere senza ritardo la cosa per conto e a spese di lui. La vendita è fatta all’incanto a mezzo di una persona autorizzata a tali atti o, in mancanza di essa nel luogo in cui la vendita deve essere eseguita, a mezzo di un ufficiale giudiziario. Il venditore deve dare tempestiva notizia al compratore del giorno, del luogo e dell’ora in cui la vendita sarà eseguita. Se la cosa ha un prezzo corrente, stabilito per atto della pubblica autorità [o da norme corporative] (1), ovvero risultante da listini di borsa o da mercuriali, la vendita può essere fatta senza incanto, al prezzo corrente, a mezzo delle persone indicate nel comma precedente o di un commissario nominato dal giudice di pace (2). In tal caso il venditore deve dare al compratore pronta notizia della vendita. Il venditore ha diritto alla differenza tra il prezzo convenuto e il ricavo netto della vendita, oltre al risarcimento del maggior danno.

  • Art. 1516 c.c.: Esecuzione coattiva per inadempimento del vendit

    Art. 1516 c.c.: Esecuzione coattiva per inadempimento del vendit

    Art. 1516 c.c. – Esecuzione coattiva per inadempimento del venditore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se la vendita ha per oggetto cose fungibili che hanno un prezzo corrente a norma del terzo comma dell’articolo precedente, e il venditore non adempie la sua obbligazione, il compratore può fare acquistare senza ritardo le cose, a spese del venditore, a mezzo di una delle persone indicate nel secondo e terzo comma dell’articolo precedente. Dell’acquisto il compratore deve dare pronta notizia al venditore.

    Il compratore ha diritto alla differenza tra l’ammontare della spesa occorsa per l’acquisto e il prezzo convenuto, oltre al risarcimento del maggior danno.

  • Articolo 1517 Codice Civile: Risoluzione di diritto

    Articolo 1517 Codice Civile: Risoluzione di diritto

    Art. 1517 c.c. Risoluzione di diritto

    In vigore

    La risoluzione ha luogo di diritto a favore del contraente che, prima della scadenza del termine stabilito, abbia offerto all’altro, nelle forme di uso, la consegna della cosa o il pagamento del prezzo, se l’altra parte non adempie la propria obbligazione. La risoluzione di diritto ha luogo pure a favore del venditore, se, alla scadenza del termine stabilito per la consegna, il compratore, la cui obbligazione di pagare il prezzo non sia scaduta, non si presenta per ricevere la cosa preventivamente offerta, ovvero non l’accetta. Il contraente che intende valersi della risoluzione disposta dal presente articolo deve darne comunicazione all’altra parte entro otto giorni dalla scadenza del termine; in mancanza di tale comunicazione, si osservano le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento.

  • Articolo 1518 Codice Civile: Normale determinazione del risarcimento

    Articolo 1518 Codice Civile: Normale determinazione del risarcimento

    Art. 1518 c.c. – Normale determinazione del risarcimento

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se la vendita ha per oggetto una cosa che ha un prezzo corrente a norma del terzo comma dell’art. 1515, e il contratto si risolve per l’inadempimento di una delle parti, il risarcimento è costituito dalla differenza tra il prezzo convenuto e quello corrente nel luogo e nel giorno in cui si doveva fare la consegna, salva la prova di un maggior danno.

    Nella vendita a esecuzione periodica, la liquidazione del danno si determina sulla base dei prezzi correnti nel luogo e nel giorno fissati per le singole consegne.

  • Articolo 1519 Codice Civile: Restituzione di cose non pagate

    Articolo 1519 Codice Civile: Restituzione di cose non pagate

    Art. 1519 c.c. – Restituzione di cose non pagate

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se la vendita è stata fatta senza dilazione per il pagamento del prezzo, il venditore, in mancanza di pagamento, può riprendere il possesso delle cose vendute, finchè queste si trovano presso il compratore, purché la domanda sia proposta entro quindici giorni dalla consegna e le cose si trovino nello stato in cui erano al tempo della consegna stessa.

    Il diritto di riprendere il possesso delle cose non si può esercitare in pregiudizio dei privilegi previsti dagli articoli 2764 e 2765, salvo che si provi che il creditore, al tempo della introduzione di esse nella casa o nel fondo locato ovvero nel fondo concesso a mezzadria o a colonia, conosceva che il prezzo era ancora dovuto.

    La disposizione del comma precedente si applica anche a favore dei creditori del compratore che abbiano sequestrato o pignorato le cose, a meno che si provi che essi, al momento del sequestro o del pignoramento, conoscevano che il prezzo era ancora dovuto.

  • Articolo 1520 Codice Civile: Vendita con riserva di gradimento

    Articolo 1520 Codice Civile: Vendita con riserva di gradimento

    Art. 1520 c.c. Vendita con riserva di gradimento

    In vigore

    Quando si vendono cose con riserva di gradimento da parte del compratore, la vendita non si perfeziona fino a che il gradimento non sia comunicato al venditore. Se l’esame della cosa deve farsi presso il venditore, questi è liberato, qualora il compratore non vi proceda nel termine stabilito dal contratto o dagli usi, o, in mancanza, in un termine congruo fissato dal venditore. Se la cosa si trova presso il compratore e questi non si pronunzia nel termine sopra indicato, la cosa si considera di suo gradimento.

  • Articolo 1521 Codice Civile: Vendita a prova

    Articolo 1521 Codice Civile: Vendita a prova

    Art. 1521 c.c. – Vendita a prova

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La vendita a prova si presume fatta sotto la condizione sospensiva che la cosa abbia le qualità pattuite o sia idonea all’uso a cui è destinata.

    La prova si deve eseguire nel termine e secondo le modalità stabiliti dal contratto o dagli usi.

  • Articolo 1522 Codice Civile: Vendita su campione e su tipo di campione

    Articolo 1522 Codice Civile: Vendita su campione e su tipo di campione

    Art. 1522 c.c. – Vendita su campione e su tipo di campione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se la vendita è fatta su campione, s’intende che questo deve servire come esclusivo paragone per la qualità della merce, e in tal caso qualsiasi difformità attribuisce al compratore il diritto alla risoluzioni del contratto.

    Qualora, però, dalla convenzione o dagli usi risulti che il campione deve servire unicamente a indicare in modo approssimativo la qualità, si può domandare la risoluzione soltanto se la difformità dal campione sia notevole.

    In ogni caso l’azione è soggetta alla decadenza alla prescrizione stabilite dall’art. 1495.

  • Articolo 1523 Codice Civile: Passaggio della proprietà e dei rischi

    Articolo 1523 Codice Civile: Passaggio della proprietà e dei rischi

    Art. 1523 c.c. – Passaggio della proprietà e dei rischi

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nella vendita a rate con riserva della proprietà, il compratore acquista la proprietà della cosa col pagamento dell’ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna.

  • Art. 1524 c.c.: Opponibilità della riserva di proprietà nei conf

    Art. 1524 c.c.: Opponibilità della riserva di proprietà nei conf

    Art. 1524 c.c. – Opponibilità della riserva di proprietà nei confronti di terzi

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La riserva della proprietà è opponibile ai creditori del compratore, solo se risulta da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento.

    Se la vendita ha per oggetto macchine e il prezzo è superiore alle euro 15,49, la riserva della proprietà è opponibile anche al terzo acquirente, purché il patto di riservato dominio sia trascritto in apposito registro tenuto nella cancelleria del tribunale nella giurisdizione del quale è collocata la macchina, e questa, quando è acquistata dal terzo, si trovi ancora nel luogo dove la trascrizione è stata eseguita.

    Sono salve le disposizioni relative ai beni mobili iscritti in pubblici registri.