Autore: Andrea Marton

  • Art. 1489 c.c.: Cosa gravata da oneri o da diritti di godimento

    Art. 1489 c.c.: Cosa gravata da oneri o da diritti di godimento

    Art. 1489 c.c. – Cosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se la cosa venduta è gravata da oneri o da diritti reali o personali non apparenti che ne diminuiscono il libero godimento e non sono stati dichiarati nel contratto, il compratore che non ne abbia avuto conoscenza può domandare la risoluzione del contratto oppure una riduzione del prezzo secondo la disposizione dell’art. 1480.

    Si osservano inoltre, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 1481, 1485, 1486, 1487 e 1488.

  • Articolo 1490 Codice Civile: Garanzia per i vizi della cosa venduta

    Articolo 1490 Codice Civile: Garanzia per i vizi della cosa venduta

    Art. 1490 c.c. Garanzia per i vizi della cosa venduta

    In vigore

    Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa.

    Spiegazione

    Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Il patto con cui si esclude la garanzia non ha effetto se il venditore ha in mala fede taciuto i vizi al compratore.

    Come funziona e quando si applica

    È la garanzia per vizi (occulti) della vendita. Il compratore può chiedere la risoluzione o la riduzione del prezzo (art. 1492), entro i termini brevi dell’art. 1495 (denuncia entro 8 giorni dalla scoperta, azione entro un anno). Si distingue dalla mancanza di qualità e dalla vendita di aliud pro alio.

    Esempio pratico

    Chi compra una caldaia con un difetto di funzionamento non riconoscibile può chiedere la risoluzione del contratto o uno sconto sul prezzo, denunciando il vizio entro otto giorni dalla scoperta.

    Domande frequenti

    Cosa posso fare se la cosa comprata ha un difetto?

    Chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo, denunciando il vizio entro 8 giorni dalla scoperta (art. 1495).

    Vale la clausola che esclude la garanzia?

    Non vale se il venditore ha taciuto in mala fede i vizi conosciuti.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Articolo 1491 Codice Civile: Esclusione della garanzia

    Articolo 1491 Codice Civile: Esclusione della garanzia

    Art. 1491 c.c. – Esclusione della garanzia

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Non è dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.

    Spiegazione

    Il venditore di regola risponde dei vizi della cosa venduta (art. 1490). L’art. 1491 esclude però questa garanzia in due casi: se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi, oppure se i vizi erano facilmente riconoscibili – salvo, in quest’ultimo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.

    Come funziona e quando si applica

    La garanzia per vizi consente al compratore di chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo (art. 1492). L’esclusione presuppone una conoscenza effettiva o la riconoscibilità con l’ordinaria diligenza. Se il venditore ha affermato l’assenza di difetti, la garanzia resta dovuta anche per vizi riconoscibili.

    Esempio pratico

    Compro un’auto usata con un graffio evidente: non potrò poi lamentarlo, perché era un vizio riconoscibile. Ma se il venditore mi ha assicurato per iscritto «carrozzeria perfetta», la garanzia rimane.

    Domande frequenti

    Se il difetto era nascosto la garanzia spetta?

    Sì: l’esclusione vale solo per vizi conosciuti o facilmente riconoscibili, non per quelli occulti.

    Vale anche per gli acquisti tra privati?

    Sì, l’art. 1491 riguarda la vendita in generale; per gli acquisti del consumatore si aggiungono le tutele del Codice del consumo.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Articolo 1492 Codice Civile: Effetti della garanzia

    Articolo 1492 Codice Civile: Effetti della garanzia

    Art. 1492 c.c. – Effetti della garanzia

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nei casi indicati dall’art. 1490 il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo, salvo che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione.

    La scelta è irrevocabile quando è fatta con la domanda giudiziale.

    Se la cosa consegnata è perita in conseguenza dei vizi, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto; se invece è perita per caso fortuito o per colpa del compratore, o se questi l’ha alienata o trasformata, egli non può domandare che la riduzione del prezzo.

    Spiegazione

    Nei casi di vizi della cosa venduta (art. 1490) il compratore può scegliere tra la risoluzione del contratto (azione redibitoria) e la riduzione del prezzo (azione estimatoria), salvo che per determinati vizi gli usi escludano la risoluzione. La scelta è irrevocabile quando è fatta con domanda giudiziale. Se la cosa è perita per i vizi, la risoluzione opera di diritto.

    Come funziona e quando si applica

    Indica i rimedi a disposizione dell’acquirente per i vizi, complementare all’art. 1490 (garanzia) e all’art. 1491 (esclusione). I termini per agire sono fissati dall’art. 1495 (denuncia entro 8 giorni, prescrizione in un anno).

    Esempio pratico

    Se l’auto comprata ha un vizio occulto posso chiedere la risoluzione (restituzione del prezzo) oppure la riduzione del prezzo; una volta scelta in giudizio, la scelta non è più modificabile.

    Domande frequenti

    Cosa posso chiedere se la cosa comprata ha vizi?

    A tua scelta la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo (art. 1492), nei termini dell’art. 1495.

    Entro quando devo agire?

    Devi denunciare i vizi entro 8 giorni dalla scoperta e l’azione si prescrive in un anno dalla consegna (art. 1495).

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Articolo 1493 Codice Civile: Effetti della risoluzione del contratto

    Articolo 1493 Codice Civile: Effetti della risoluzione del contratto

    Art. 1493 c.c. – Effetti della risoluzione del contratto

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    In caso di risoluzione del contratto il venditore deve restituire il prezzo e rimborsare al compratore le spese e i pagamenti legittimamente fatti per la vendita.

    Il compratore deve restituire la cosa, se questa non è perita in conseguenza dei vizi.

  • Articolo 1494 Codice Civile: Risarcimento del danno

    Articolo 1494 Codice Civile: Risarcimento del danno

    Art. 1494 c.c. – Risarcimento del danno

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    In ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa.

    Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa.

  • Articolo 1495 Codice Civile: Termini e condizioni per l’azione

    Articolo 1495 Codice Civile: Termini e condizioni per l’azione

    Art. 1495 c.c. Termini e condizioni per l’azione

    In vigore

    Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge. La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del vizio o l’ha occultato. L’azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna; ma il compratore, che sia convenuto per l’esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell’anno dalla consegna.

  • Articolo 1496 Codice Civile: Vendita di animali

    Articolo 1496 Codice Civile: Vendita di animali

    Art. 1496 c.c. – Vendita di animali

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nella vendita di animali la garanzia per i vizi è regolata dalle leggi speciali o, in mancanza, dagli usi locali. Se neppure questi dispongono, si osservano le norme che precedono.

  • Articolo 1497 Codice Civile: Mancanza di qualità

    Articolo 1497 Codice Civile: Mancanza di qualità

    Art. 1497 c.c. – Mancanza di qualità

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Quando la cosa venduta non ha le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l’uso a cui è destinata, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento, purché il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi.

    Tuttavia il diritto di ottenere la risoluzione è soggetto alla decadenza e alla prescrizione stabilite dall’art. 1495.

    Spiegazione

    Quando la cosa venduta non ha le qualità promesse o quelle essenziali per l’uso a cui è destinata, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le regole generali sulla risoluzione per inadempimento, purché il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi.

    Come funziona e quando si applica

    Si distingue dalla garanzia per vizi (art. 1490): qui la cosa è esente da difetti materiali ma manca delle qualità pattuite o necessarie. Vanno rispettati i termini di denuncia e prescrizione dell’art. 1495. Diverso ancora è l’aliud pro alio (consegna di cosa del tutto diversa), che segue le regole ordinarie senza i termini brevi.

    Esempio pratico

    Chi compra una stoffa dichiarata ‘pura lana’ che risulta mista può chiedere la risoluzione del contratto per mancanza della qualità promessa.

    Domande frequenti

    Che differenza c’è tra vizio e mancanza di qualità?

    Il vizio è un difetto che rende la cosa inidonea o ne riduce il valore; la mancanza di qualità è l’assenza delle caratteristiche promesse o essenziali, pur senza difetti materiali.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Articolo 1498 Codice Civile: Pagamento del prezzo

    Articolo 1498 Codice Civile: Pagamento del prezzo

    Art. 1498 c.c. – Pagamento del prezzo

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il compratore è tenuto a pagare il prezzo nel termine e nel luogo fissati dal contratto.

    In mancanza di pattuizione e salvi gli usi diversi, il pagamento deve avvenire al momento della consegna e nel luogo dove questa si esegue.

    Se il prezzo non si deve pagare al momento della consegna, il pagamento si fa al domicilio del venditore.

  • Articolo 1499 Codice Civile: Interessi compensativi sul prezzo

    Articolo 1499 Codice Civile: Interessi compensativi sul prezzo

    Art. 1499 c.c. – Interessi compensativi sul prezzo

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Salvo diversa pattuizione, qualora la cosa venduta e consegnata al compratore produca frutti o altri proventi, decorrono gli interessi sul prezzo, anche se questo non è ancora esigibile.

  • Articolo 1500 Codice Civile: Patto di riscatto

    Articolo 1500 Codice Civile: Patto di riscatto

    Art. 1500 c.c. – Patto di riscatto

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il venditore può riservarsi il diritto di riavere la proprietà della cosa venduta mediante la restituzione del prezzo e i rimborsi stabiliti dalle disposizioni che seguono.

    Il patto di restituire un prezzo superiore a quello stipulato per la vendita è nullo per l’eccedenza.