Art. 1489 c.c. – Cosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Se la cosa venduta è gravata da oneri o da diritti reali o personali non apparenti che ne diminuiscono il libero godimento e non sono stati dichiarati nel contratto, il compratore che non ne abbia avuto conoscenza può domandare la risoluzione del contratto oppure una riduzione del prezzo secondo la disposizione dell’art. 1480.
Si osservano inoltre, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 1481, 1485, 1486, 1487 e 1488.

Spiegazione
Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Il patto con cui si esclude la garanzia non ha effetto se il venditore ha in mala fede taciuto i vizi al compratore.
Come funziona e quando si applica
È la garanzia per vizi (occulti) della vendita. Il compratore può chiedere la risoluzione o la riduzione del prezzo (art. 1492), entro i termini brevi dell’art. 1495 (denuncia entro 8 giorni dalla scoperta, azione entro un anno). Si distingue dalla mancanza di qualità e dalla vendita di aliud pro alio.
Esempio pratico
Chi compra una caldaia con un difetto di funzionamento non riconoscibile può chiedere la risoluzione del contratto o uno sconto sul prezzo, denunciando il vizio entro otto giorni dalla scoperta.
Domande frequenti
Cosa posso fare se la cosa comprata ha un difetto?
Chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo, denunciando il vizio entro 8 giorni dalla scoperta (art. 1495).
Vale la clausola che esclude la garanzia?
Non vale se il venditore ha taciuto in mala fede i vizi conosciuti.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.