Art. 1466 c.c. – Impossibilità nel contratto plurilaterale
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Nei contratti indicati dall’art. 1420 l’impossibilità della prestazione di una delle parti non importa scioglimento del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.

Spiegazione
Elenca i divieti speciali di comprare: alcune categorie non possono acquistare determinati beni, neppure all’asta pubblica e neppure tramite interposta persona. Tra questi: gli amministratori di beni dello Stato e degli enti pubblici (rispetto ai beni affidati) e gli ufficiali pubblici (rispetto ai beni venduti per loro ministero).
Come funziona e quando si applica
È una regola di prevenzione del conflitto d’interessi: chi gestisce o vende un bene per conto altrui non può esserne l’acquirente. La violazione comporta, a seconda dei casi, nullità o annullabilità dell’acquisto.
Esempio pratico
Il funzionario che amministra beni dello Stato non può acquistarli; il divieto vale anche se l’acquisto avviene tramite un prestanome.
Domande frequenti
Chi non può acquistare certi beni?
Gli amministratori di beni pubblici (rispetto ai beni affidati), gli ufficiali che procedono alla vendita e gli altri soggetti in conflitto d’interessi, neppure per interposta persona.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.