Autore: Andrea Marton

  • Articolo 1466 Codice Civile: Impossibilità nel contratto plurilaterale

    Articolo 1466 Codice Civile: Impossibilità nel contratto plurilaterale

    Art. 1466 c.c. – Impossibilità nel contratto plurilaterale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nei contratti indicati dall’art. 1420 l’impossibilità della prestazione di una delle parti non importa scioglimento del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.

  • Articolo 1467 Codice Civile: Contratto con prestazioni corrispettive

    Articolo 1467 Codice Civile: Contratto con prestazioni corrispettive

    Art. 1467 c.c. – Contratto con prestazioni corrispettive

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall’art. 1458.

    La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell’alea normale del contratto.

    La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.

  • Art. 1468 c.c.: Contratto con obbligazioni di una sola parte

    Art. 1468 c.c.: Contratto con obbligazioni di una sola parte

    Art. 1468 c.c. – Contratto con obbligazioni di una sola parte

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nell’ipotesi prevista dall’articolo precedente, se si tratta di un contratto nel quale una sola delle parti ha assunto obbligazioni, questa può chiedere una riduzione della sua prestazione ovvero una modificazione nelle modalità di esecuzione, sufficienti per ricondurla ad equità.

  • Articolo 1469 Codice Civile: Contratto aleatorio

    Articolo 1469 Codice Civile: Contratto aleatorio

    Art. 1469 c.c. – Contratto aleatorio

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le norme degli articoli precedenti non si applicano ai contratti aleatori per loro natura o per volontà delle parti.

  • Art. 1469-bis c.c.: Clausole vessatorie nel contratto tra profes

    Art. 1469-bis c.c.: Clausole vessatorie nel contratto tra profes

    Art. 1469-bis c.c. – Contratti del consumatore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le disposizioni del presente titolo si applicano ai contratti del consumatore, ove non derogate dal codice del consumo o da altre disposizioni più favorevoli per il consumatore.

  • Art. 1469-ter c.c.: Accertamento della vessatorietà delle clauso

    Art. 1469-ter c.c.: Accertamento della vessatorietà delle clauso

    Art. 1469-ter c.c. – Il D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ha disposto (con l’art. 142, comma 1

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    che il presente articolo è sostituito dall’attuale art. 1469-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 .

  • Art. 1470 Codice Civile: Nozione

    Art. 1470 Codice Civile: Nozione

    Art. 1470 c.c. – Nozione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo.

  • Articolo 1471 Codice Civile: Divieti speciali di comprare

    Articolo 1471 Codice Civile: Divieti speciali di comprare

    Art. 1471 c.c. – Divieti speciali di comprare

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Non possono essere compratori nemmeno all’asta pubblica, né direttamente né per interposta persona:

    1) gli amministratori dei beni dello Stato, dei comuni, delle provincie o degli altri enti pubblici, rispetto ai beni affidati alla loro cura;

    2) gli ufficiali pubblici, rispetto ai beni che sono venduti per loro ministero;

    3) coloro che per legge o per atto della pubblica autorità amministrano beni altrui, rispetto ai beni medesimi;

    4) i mandatari, rispetto ai beni che sono stati incaricati di vendere, salvo il disposto dell’art. 1395.

    Nei primi due casi l’acquisto è nullo; negli altri è annullabile.

    Spiegazione

    Elenca i divieti speciali di comprare: alcune categorie non possono acquistare determinati beni, neppure all’asta pubblica e neppure tramite interposta persona. Tra questi: gli amministratori di beni dello Stato e degli enti pubblici (rispetto ai beni affidati) e gli ufficiali pubblici (rispetto ai beni venduti per loro ministero).

    Come funziona e quando si applica

    È una regola di prevenzione del conflitto d’interessi: chi gestisce o vende un bene per conto altrui non può esserne l’acquirente. La violazione comporta, a seconda dei casi, nullità o annullabilità dell’acquisto.

    Esempio pratico

    Il funzionario che amministra beni dello Stato non può acquistarli; il divieto vale anche se l’acquisto avviene tramite un prestanome.

    Domande frequenti

    Chi non può acquistare certi beni?

    Gli amministratori di beni pubblici (rispetto ai beni affidati), gli ufficiali che procedono alla vendita e gli altri soggetti in conflitto d’interessi, neppure per interposta persona.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Articolo 1472 Codice Civile: Vendita di cose future

    Articolo 1472 Codice Civile: Vendita di cose future

    Art. 1472 c.c. Vendita di cose future

    In vigore

    Nella vendita che ha per oggetto una cosa futura, l’acquisto della proprietà si verifica non appena la cosa viene ad esistenza. Se oggetto della vendita sono gli alberi o i frutti di un fondo, la proprietà si acquista quando gli alberi sono tagliati o i frutti sono separati. Qualora le parti non abbiano voluto concludere un contratto aleatorio, la vendita è nulla se la cosa non viene ad esistenza.

  • Art. 1473 c.c.: Determinazione del prezzo affidata a un terzo

    Art. 1473 c.c.: Determinazione del prezzo affidata a un terzo

    Art. 1473 c.c. – Determinazione del prezzo affidata a un terzo

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le parti possono affidare la determinazione del prezzo a un terzo, eletto nel contratto o da eleggere posteriormente.

    Se il terzo non vuole o non può accettare l’incarico, ovvero le parti non si accordano per la sua nomina o per la sua sostituzione, la nomina, su richiesta di una delle parti, è fatta dal presidente del tribunale del luogo in cui è stato concluso il contratto.

  • Art. 1474 c.c.: Mancanza di determinazione espressa del prezzo

    Art. 1474 c.c.: Mancanza di determinazione espressa del prezzo

    Art. 1474 c.c. – Mancanza di determinazione espressa del prezzo

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se il contratto ha per oggetto cose che il venditore vende abitualmente e le parti non hanno determinato il prezzo, né hanno convenuto il modo di determinarlo, né esso è stabilito per atto della pubblica autorità o da norme corporative, si presume che le parti abbiano voluto riferirsi al prezzo normalmente praticato dal venditore.

    Se si tratta di cose aventi un prezzo di borsa o di mercato, il prezzo si desume dai listini o dalle mercuriali del luogo in cui deve essere eseguita la consegna, o da quelli della piazza più vicina.

    Qualora le parti abbiano inteso riferirsi al giusto prezzo, si applicano le disposizioni dei commi precedenti; e, quando non ricorrono i casi da essi previsti, il prezzo, in mancanza di accordo, è determinato da un terzo, nominato a norma del secondo comma dell’

  • Articolo 1475 Codice Civile: Spese della vendita

    Articolo 1475 Codice Civile: Spese della vendita

    Art. 1475 c.c. – Spese della vendita

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le spese del contratto di vendita e le altre accessorie sono a carico del compratore, se non è stato pattuito diversamente.