Autore: Andrea Marton

  • Articolo 500 Codice di Procedura Civile: Effetti dell’intervento

    Articolo 500 Codice di Procedura Civile: Effetti dell’intervento

    Art. 500 c.p.c. – Effetti dell’intervento

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’intervento, secondo le disposizioni contenute nei capi seguenti e nei casi ivi previsti, dà diritto a

    partecipare alla distribuzione della somma ricavata, a partecipare all’espropriazione del bene

    pignorato e a provocarne i singoli atti.

  • Articolo 499 Codice di Procedura Civile: Intervento

    Articolo 499 Codice di Procedura Civile: Intervento

    Art. 499 c.p.c. – Intervento

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Possono intervenire nell’esecuzione i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato

    su titolo esecutivo, nonché i creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un

    sequestro sui beni pignorati ovvero avevano un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante da

    pubblici registri ovvero erano titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture

    contabili di cui all’art. 2214 del codice civile.

    Il ricorso deve essere depositato prima che sia tenuta l’udienza in cui è disposta la vendita o

    l’assegnazione ai sensi degli artt. 530, 552 e 569, deve contenere l’indicazione del credito e quella del

    titolo di esso, la domanda per partecipare alla distribuzione della somma ricavata e la dichiarazione di

    residenza o la elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione. Se

    l’intervento ha luogo per un credito di somma di denaro risultante dalle scritture di cui al primo

    comma, al ricorso deve essere allegato, a pena di inammissibilità, l’estratto autentico notarile delle

    medesime scritture rilasciato a norma delle vigenti disposizioni.

    Il creditore privo di titolo esecutivo che interviene nell’esecuzione deve notificare al debitore, entro i

    dieci giorni successivi al deposito, copia del ricorso, nonché copia dell’estratto autentico notarile

    attestante il credito se l’intervento nell’esecuzione ha luogo in forza di essa.

    Ai creditori chirografari, intervenuti tempestivamente, il creditore pignorante ha facoltà di indicare,

    con atto notificato o all’udienza in cui è disposta la vendita o l’assegnazione, l’esistenza di altri beni del

    debitore utilmente pignorabili, e di invitarli ad estendere il pignoramento se sono forniti di titolo

    esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per l’estensione. Se i creditori intervenuti,

    senza giusto motivo, non estendono il pignoramento ai beni indicati ai sensi del primo periodo entro il

    termine di trenta giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di

    distribuzione.

    Con l’ordinanza con cui è disposta la vendita o l’assegnazione ai sensi degli artt. 530, 552 e 569 il

    giudice fissa, altresì, udienza di comparizione davanti a sé del debitore e dei creditori intervenuti privi

    di titolo esecutivo, disponendone la notifica a cura di una delle parti. Tra la data dell’ordinanza e la

    data fissata per l’udienza non possono decorrere più di sessanta giorni.

    All’udienza di comparizione il debitore deve dichiarare quali dei crediti per i quali hanno avuto luogo

    gli interventi egli intenda riconoscere in tutto o in parte, specificando in quest’ultimo caso la relativa

    misura. Se il debitore non compare, si intendono riconosciuti tutti i crediti per i quali hanno avuto

    luogo interventi in assenza di titolo esecutivo. In tutti i casi il riconoscimento rileva comunque ai soli

    effetti dell’esecuzione. I creditori intervenuti i cui crediti siano stati riconosciuti da parte del debitore

    partecipano alla distribuzione della somma ricavata per l’intero ovvero limitatamente alla parte del

    credito per la quale vi sia stato riconoscimento parziale. I creditori intervenuti i cui crediti siano stati

    viceversa disconosciuti dal debitore hanno diritto, ai sensi dell’art. 510, terzo comma,

    all’accantonamento delle somme che ad essi spetterebbero, sempre che ne facciano istanza e

    dimostrino di avere proposto, nei trenta giorni successivi all’udienza di cui al presente comma,

    l’azione necessaria affinché essi possano munirsi del titolo esecutivo.

  • Articolo 498 Codice di Procedura Civile: Avviso ai creditori iscritti

    Articolo 498 Codice di Procedura Civile: Avviso ai creditori iscritti

    Art. 498 c.p.c. – Avviso ai creditori iscritti

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Debbono essere avvertiti dell’espropriazione i creditori che sui beni pignorati hanno un diritto di prelazione risultante da pubblici registri.

    A tal fine è notificato a ciascuno di essi, a cura del creditore pignorante ed entro cinque giorni dal pignoramento, un avviso contenente l’indicazione del creditore pignorante, del credito per il quale si procede, del titolo e delle cose pignorate.

    In mancanza della prova di tale notificazione, il giudice non può provvedere sull’istanza di assegnazione o di vendita.

  • Art. 497 c.p.c.: Cessazione dell’efficacia del pignoramento

    Art. 497 c.p.c.: Cessazione dell’efficacia del pignoramento

    Art. 497 c.p.c. – Cessazione dell’efficacia del pignoramento

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi quarantacinque giorni senza che sia stata richiesta l’assegnazione o la vendita.

  • Articolo 496 Codice di Procedura Civile: Riduzione del pignoramento

    Articolo 496 Codice di Procedura Civile: Riduzione del pignoramento

    Art. 496 c.p.c. – Riduzione del pignoramento

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Su istanza del debitore o anche d’ufficio, quando il valore dei beni pignorati è superiore all’importo delle spese e dei crediti di cui all’articolo precedente, il giudice, sentiti il creditore pignorante e i creditori intervenuti, può disporre la riduzione del pignoramento.

  • Articolo 495 Codice di Procedura Civile: Conversione del pignoramento

    Articolo 495 Codice di Procedura Civile: Conversione del pignoramento

    Art. 495 c.p.c. – Conversione del pignoramento

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, il debitore può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese. Unitamente all’istanza deve essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore a un sesto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. La somma è depositata dal cancelliere presso un istituto di credito indicato dal giudice.

    La somma da sostituire al bene pignorato è determinata con ordinanza dal giudice dell’esecuzione, sentite le parti in udienza non oltre trenta giorni dal deposito dell’istanza di conversione.

    Quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili, il giudice con la stessa ordinanza può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di quarantotto mesi la somma determinata a norma del terzo comma, maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale. Ogni sei mesi il giudice provvede, a norma dell’articolo 510, al pagamento al creditore pignorante o alla distribuzione tra i creditori delle somme versate dal debitore.

    Qualora il debitore ometta il versamento dell’importo determinato dal giudice ai sensi del terzo comma, ovvero ometta o ritardi di oltre trenta giorni il versamento anche di una sola delle rate previste nel quarto comma, le somme versate formano parte dei beni pignorati. Il giudice dell’esecuzione, su richiesta del creditore procedente o creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, dispone senza indugio la vendita di questi ultimi.

    Con l’ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice, quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili, dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento con il versamento dell’intera somma.

    L’istanza può essere avanzata una sola volta a pena di inammissibilità.

  • Art. 494 c.p.c.: Pagamento nelle mani dell’ufficiale giudiziario

    Art. 494 c.p.c.: Pagamento nelle mani dell’ufficiale giudiziario

    Art. 494 c.p.c. – Pagamento nelle mani dell’ufficiale giudiziario

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il debitore può evitare il pignoramento versando nelle mani dell’ufficiale giudiziario la somma per cui si procede e l’importo delle spese con l’incarico di consegnarli al creditore.

    All’atto del versamento si può fare riserva di ripetere la somma versata.

    Può altresì evitare il pignoramento di cose, depositando nelle mani dell’ufficiale giudiziario, in luogo di esse, come oggetto di pignoramento, una somma di denaro eguale all’importo del credito o dei crediti per cui si procede e delle spese, aumentato di due decimi .

  • Art. 493 c.p.c.: Pignoramenti su istanza di piu’ creditori

    Art. 493 c.p.c.: Pignoramenti su istanza di piu’ creditori

    Art. 493 c.p.c. – Pignoramenti su istanza di più creditori

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Più creditori possono con unico pignoramento colpire il medesimo bene.

    Il bene sul quale è stato compiuto un pignoramento può essere pignorato successivamente su istanza di uno o più creditori.

    Ogni pignoramento ha effetto indipendente, anche se è unito ad altri in unico processo.

  • Articolo 492 Codice di Procedura Civile: Forma del pignoramento

    Articolo 492 Codice di Procedura Civile: Forma del pignoramento

    Art. 492 c.p.c. – Forma del pignoramento

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in un’ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all’espropriazione e i frutti di essi.

    Il pignoramento deve altresì contenere l’invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente o indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale, con l’avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notificazioni o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice, salvo quanto previsto dall’articolo 149-bis.

    Il pignoramento deve anche contenere l’avvertimento che il debitore, ai sensi dell’articolo 495, può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata …

    , prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore a un sesto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. Il pignoramento deve contenere l’avvertimento che, a norma dell’articolo 615, secondo comma, terzo periodo, l’opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.

    Quando per la soddisfazione del creditore procedente i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione l’ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l’omessa o falsa dichiarazione.

    Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicate cose mobili queste, dal momento della dichiarazione, sono considerate pignorate anche agli effetti dell’articolo 388, terzo comma, del codice penale e l’ufficiale giudiziario provvede ad accedere al luogo in cui si trovano per gli adempimenti di cui all’articolo 520 oppure, quando tale luogo è compreso in altro circondario, trasmette copia del verbale all’ufficiale giudiziario territorialmente competente. Se sono indicati crediti o cose mobili che sono in possesso di terzi il pignoramento si considera perfezionato nei confronti del debitore esecutato dal momento della dichiarazione e questi è costituito custode della somma o della cosa anche agli effetti dell’articolo 388, quarto comma, del codice penale quando il terzo, prima che gli sia notificato l’atto di cui all’articolo 543, effettua il pagamento o restituisce il bene. Se sono indicati beni immobili il creditore procede ai sensi degli articoli 555 e seguenti.

    Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente, il creditore procedente può richiedere all’ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi ai fini dell’esercizio delle facoltà di cui all’articolo 499, quarto comma.

    COMMA ABROGATO DAL D.L. 12 SETTEMBRE 2014, N. 132, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 10 NOVEMBRE 2014. N. 162.

    Se il debitore è un imprenditore commerciale l’ufficiale giudiziario, previa istanza del creditore procedente, con spese a carico di questi, invita il debitore a indicare il luogo ove sono tenute le scritture contabili e nomina un commercialista o un avvocato ovvero un notaio iscritto nell’elenco di cui all’articolo 179-ter delle disposizioni per l’attuazione del presente codice per il loro esame al fine dell’individuazione di cose e crediti pignorabili. Il professionista nominato può richiedere informazioni agli uffici finanziari sul luogo di tenuta nonché sulle modalità di conservazione, anche informatiche o telematiche, delle scritture contabili indicati nelle dichiarazioni fiscali del debitore e vi accede ovunque si trovi, richiedendo quando occorre l’assistenza dell’ufficiale giudiziario territorialmente competente. Il professionista trasmette apposita relazione con i risultati della verifica al creditore istante e all’ufficiale giudiziario che lo ha nominato, che provvede alla liquidazione delle spese e del compenso.

    Se dalla relazione risultano cose o crediti non oggetto della dichiarazione del debitore, le spese dell’accesso alle scritture contabili e della relazione sono liquidate con provvedimento che costituisce titolo esecutivo contro il debitore.

    Nell’ipotesi di sospensione ai sensi dell’articolo 492-bis, terzo comma, il pignoramento deve contenere l’indicazione della data di deposito dell’istanza di ricerca telematica dei beni, l’autorizzazione del presidente del tribunale quando è prevista, l’indicazione della data di comunicazione del processo verbale di cui al quarto comma dell’articolo 492-bis, ovvero della data di comunicazione dell’ufficiale giudiziario di cui al terzo comma dello stesso articolo, o del provvedimento del presidente del tribunale di rigetto dell’istanza.

  • Articolo 491 Codice di Procedura Civile: Inizio dell’espropriazione

    Articolo 491 Codice di Procedura Civile: Inizio dell’espropriazione

    Art. 491 c.p.c. – Inizio dell’espropriazione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Salva l’ipotesi prevista nell’art. 502, l’espropriazione forzata si inizia col pignoramento.

  • Articolo 490 Codice di Procedura Civile: Pubblicità degli avvisi

    Articolo 490 Codice di Procedura Civile: Pubblicità degli avvisi

    Art. 490 c.p.c. – Pubblicità degli avvisi

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve essere inserito sul portale del Ministero della giustizia in un’area pubblica denominata “portale delle vendite pubbliche”.

    In caso di espropriazione di beni mobili registrati, per un valore superiore a 25.000 euro, e di beni immobili, lo stesso avviso, unitamente a copia dell’ordinanza del giudice e della relazione di stima redatta ai sensi dell’articolo 173-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice, è altresì inserito in appositi siti internet almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto. Anche su istanza del creditore procedente o dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo il giudice può disporre inoltre che l’avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte una o più volte sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali o che sia divulgato con le forme della pubblicità commerciale. Sono equiparati ai quotidiani, i giornali di informazione locale, multisettimanali o settimanali editi da soggetti iscritti al Registro operatori della comunicazione (ROC) e aventi caratteristiche editoriali analoghe a quelle dei quotidiani che garantiscono la maggior diffusione nella zona interessata.

    Nell’avviso è omessa l’indicazione del debitore.

  • Art. 489 c.p.c.: Luogo delle notificazioni e delle comunicazioni

    Art. 489 c.p.c.: Luogo delle notificazioni e delle comunicazioni

    Art. 489 c.p.c. – Notificazioni e comunicazioni

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    .

    Le notificazioni e le comunicazioni ai creditori pignoranti e ai creditori intervenuti si fanno, ai sensi dell’articolo 170, presso il procuratore costituito.