Autore: Andrea Marton

  • Articolo 1454 Codice Civile: Diffida ad adempiere

    Articolo 1454 Codice Civile: Diffida ad adempiere

    Art. 1454 c.c. Diffida ad adempiere

    In vigore

    Alla parte inadempiente l’altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s’intenderà senz’altro risoluto. Il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore. Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risoluto di diritto.

    Spiegazione

    La diffida ad adempiere è l’atto scritto con cui una parte intima all’altra inadempiente di adempiere entro un congruo termine (non inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione o usi), dichiarando che, decorso inutilmente il termine, il contratto si intenderà risolto di diritto.

    Come funziona e quando si applica

    È uno dei tre meccanismi di risoluzione stragiudiziale, accanto alla clausola risolutiva espressa (art. 1456) e al termine essenziale (art. 1457). Consente di sciogliere il contratto senza una causa, semplicemente con il decorso del termine intimato.

    Esempio pratico

    Il venditore non pagato invia una raccomandata intimando il pagamento entro 15 giorni, con avviso che altrimenti il contratto sarà risolto: scaduto invano il termine, il contratto si scioglie automaticamente.

    Domande frequenti

    Come si risolve un contratto senza fare causa?

    Con la diffida ad adempiere: una intimazione scritta con termine congruo (almeno 15 giorni) e avviso che, scaduto invano, il contratto è risolto di diritto.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Articolo 1455 Codice Civile: Importanza dell’inadempimento

    Articolo 1455 Codice Civile: Importanza dell’inadempimento

    Art. 1455 c.c. – Importanza dell’inadempimento

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il contratto non si può risolvere se l’inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra.

  • Articolo 1456 Codice Civile: Clausola risolutiva espressa

    Articolo 1456 Codice Civile: Clausola risolutiva espressa

    Art. 1456 c.c. – Clausola risolutiva espressa

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite.

    In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della clausola risolutiva.

  • Articolo 1457 Codice Civile: Termine essenziale per una delle parti

    Articolo 1457 Codice Civile: Termine essenziale per una delle parti

    Art. 1457 c.c. – Termine essenziale per una delle parti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se il termine fissato per la prestazione di una delle parti deve considerarsi essenziale nell’interesse dell’altra, questa, salvo patto o uso contrario, se vuole esigerne l’esecuzione nonostante la scadenza del termine, deve darne notizia all’altra parte entro tre giorni.

    In mancanza, il contratto s’intende risoluto di diritto anche se non è stata espressamente pattuita la risoluzione.

  • Articolo 1458 Codice Civile: Effetti della risoluzione

    Articolo 1458 Codice Civile: Effetti della risoluzione

    Art. 1458 c.c. – Effetti della risoluzione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali l’effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.

    La risoluzione, anche se è stata espressamente pattuita, non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di risoluzione.

  • Articolo 1459 Codice Civile: Risoluzione nel contratto plurilaterale

    Articolo 1459 Codice Civile: Risoluzione nel contratto plurilaterale

    Art. 1459 c.c. – Risoluzione nel contratto plurilaterale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nei contratti indicati dall’art. 1420 l’inadempimento di una delle parti non importa la risoluzione del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.

  • Articolo 1460 Codice Civile: Eccezione d’inadempimento

    Articolo 1460 Codice Civile: Eccezione d’inadempimento

    Art. 1460 c.c. Eccezione d’inadempimento

    In vigore

    Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l’altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l’adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto. Tuttavia non può rifiutarsi l’esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede.

  • Art. 1461 c.c.: Mutamento nelle condizioni patrimoniali dei cont

    Art. 1461 c.c.: Mutamento nelle condizioni patrimoniali dei cont

    Art. 1461 c.c. – Mutamento nelle condizioni patrimoniali dei contraenti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Ciascun contraente può sospendere l’esecuzione della prestazione da lui dovuta, se le condizioni patrimoniali dell’altro sono divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione, salvo che sia prestata idonea garanzia.

  • Art. 1462 c.c.: Clausola limitativa della proponibilità di eccez

    Art. 1462 c.c.: Clausola limitativa della proponibilità di eccez

    Art. 1462 c.c. – Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La clausola con cui si stabilisce che una delle parti non può opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta, non ha effetto per le eccezioni di nullità, di annullabilità e di rescissione del contratto.

    Nei casi in cui la clausola è efficace, il giudice, se riconosce che concorrono gravi motivi, può tuttavia sospendere la condanna, imponendo, se del caso, una cauzione.

  • Articolo 1463 Codice Civile: Impossibilità totale

    Articolo 1463 Codice Civile: Impossibilità totale

    Art. 1463 c.c. – Impossibilità totale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito.

  • Articolo 1464 Codice Civile: Impossibilità parziale

    Articolo 1464 Codice Civile: Impossibilità parziale

    Art. 1464 c.c. – Impossibilità parziale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Quando la prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente impossibile, l’altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta, e può anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all’adempimento parziale.

  • Art. 1465 c.c.: Contratto con effetti traslativi o costitutivi

    Art. 1465 c.c.: Contratto con effetti traslativi o costitutivi

    Art. 1465 c.c. Contratto con effetti traslativi o costitutivi

    In vigore

    Nei contratti che trasferiscono la proprietà di una cosa determinata ovvero costituiscono o trasferiscono diritti reali, il perimento della cosa per una causa non imputabile all’alienante non libera l’acquirente dall’obbligo di eseguire la controprestazione, ancorché la cosa non gli sia stata consegnata. La stessa disposizione si applica nel caso in cui l’effetto traslativo o costitutivo sia differito fino allo scadere di un termine. Qualora oggetto del trasferimento sia una cosa determinata solo nel genere, l’acquirente non è liberato dall’obbligo di eseguire la controprestazione, se l’alienante ha fatto la consegna o se la cosa è stata individuata. L’acquirente è in ogni caso liberato dalla sua obbligazione, se il trasferimento era sottoposto a condizione sospensiva e l’impossibilità è sopravvenuta prima che si verifichi la condizione.