Art. 1454 c.c. Diffida ad adempiere
In vigore
Alla parte inadempiente l’altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s’intenderà senz’altro risoluto. Il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore. Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risoluto di diritto.

Spiegazione
La diffida ad adempiere è l’atto scritto con cui una parte intima all’altra inadempiente di adempiere entro un congruo termine (non inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione o usi), dichiarando che, decorso inutilmente il termine, il contratto si intenderà risolto di diritto.
Come funziona e quando si applica
È uno dei tre meccanismi di risoluzione stragiudiziale, accanto alla clausola risolutiva espressa (art. 1456) e al termine essenziale (art. 1457). Consente di sciogliere il contratto senza una causa, semplicemente con il decorso del termine intimato.
Esempio pratico
Il venditore non pagato invia una raccomandata intimando il pagamento entro 15 giorni, con avviso che altrimenti il contratto sarà risolto: scaduto invano il termine, il contratto si scioglie automaticamente.
Domande frequenti
Come si risolve un contratto senza fare causa?
Con la diffida ad adempiere: una intimazione scritta con termine congruo (almeno 15 giorni) e avviso che, scaduto invano, il contratto è risolto di diritto.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.