Autore: Andrea Marton

  • Art. 734 c.p.p.: Deliberazione della Corte di Appello

    Art. 734 c.p.p.: Deliberazione della Corte di Appello

    Art. 734 c.p.p. – Deliberazione della corte di appello

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    1. La corte di appello delibera in ordine al riconoscimento senza ritardo, e comunque non oltre novanta giorni dal ricevimento della richiesta, pronunciando sentenza, nella quale enuncia espressamente gli effetti che ne conseguono, osservate le forme di cui all’articolo 127.

    2. Nei casi disciplinati dagli articoli 730, 732 e 741 la corte di appello decide sulla base della richiesta scritta del procuratore generale e delle memorie presentate dalle parti.

    3. Avverso la decisione della corte di appello il procuratore generale, l’interessato e il difensore possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. La decisione della Corte di cassazione è adottata entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.

  • Art. 735 c.p.p.: Determinazione della pena ed ordine di confisca

    Art. 735 c.p.p.: Determinazione della pena ed ordine di confisca

    Art. 735 c.p.p. – Determinazione della pena ed ordine di confisca

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Determinazione della pena ed ordine di confisca

    1. La corte di appello, quando pronuncia il riconoscimento ai fini dell’esecuzione di una sentenza straniera, determina la pena che deve essere eseguita nello Stato.

    2. A tal fine essa converte la pena stabilita nella sentenza straniera in una delle pene previste per lo stesso fatto dalla legge italiana. Tale pena, per quanto possibile, deve corrispondere per natura a quella inflitta con la sentenza straniera. La quantità della pena è determinata, tenendo eventualmente conto dei criteri di ragguaglio previsti dalla legge italiana, sulla base di quella fissata nella sentenza straniera; tuttavia tale quantità non può eccedere il limite massimo previsto per lo stesso fatto dalla legge italiana. Quando la quantità della pena non è stabilita nella sentenza straniera, la corte la determina sulla base dei criteri indicati negli articoli 133, 133- bis e 133- ter del codice penale.

    3. In nessun caso la pena così determinata può essere più grave di quella stabilita nella sentenza straniera.

    4. Se nello stato estero nel quale fu pronunciata la sentenza l’esecuzione della pena è stata condizionalmente sospesa, la corte dispone inoltre, con la sentenza di riconoscimento, la sospensione condizionale della pena a norma del codice penale; se in detto stato il condannato è stato liberato sotto condizione, la corte sostituisce alla misura straniera la liberazione condizionale e il magistrato di sorveglianza, nel determinare le prescrizioni relative alla libertà vigilata, non può aggravare il trattamento sanzionatorio complessivo stabilito nei provvedimenti stranieri.

    4-bis. Se la decisione prevede la concessione di benefici riconosciuti nello Stato di emissione, diversi da quelli di cui al comma 4, essi sono convertiti in misure analoghe previste dall’ordinamento giuridico italiano.

    5. Per determinare la pena pecuniaria l’ammontare stabilito nella sentenza straniera è convertito nel pari valore in euro al cambio del giorno in cui il riconoscimento è deliberato.

    6. Quando la corte pronuncia il riconoscimento ai fini dell’esecuzione di una confisca, questa è ordinata con la stessa sentenza di riconoscimento , fermo quanto previsto dall’articolo 733, comma 1-bis .

  • Art. 735-bis c.p.p.: Confisca consistente nella imposizione del

    Art. 735-bis c.p.p.: Confisca consistente nella imposizione del

    Art. 735-bis c.p.p. – Confisca consistente nella imposizione del pagamento di una somma di denaro

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    1. Nel caso di esecuzione di un provvedimento straniero di confisca consistente nella imposizione del pagamento di una somma di denaro corrispondente al valore del prezzo, del prodotto o del profitto di un reato, si applicano le disposizioni sull’esecuzione delle pene pecuniarie, ad eccezione di quella concernente il rispetto del limite massimo di pena previsto dall’articolo 735, comma 2 .

  • Articolo 736 Codice di Procedura Penale: Misure coercitive

    Articolo 736 Codice di Procedura Penale: Misure coercitive

    Art. 736 c.p.p. – Misure coercitive

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Misure coercitive

    1. Su richiesta del procuratore generale, la corte di appello competente per il riconoscimento di una sentenza straniera ai fini dell’esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale, può disporre una misura coercitiva nei confronti del condannato che si trovi nel territorio dello Stato.

    2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I del libro IV riguardanti le misure coercitive, fatta eccezione di quelle dell’articolo 273.

    3. Il presidente della corte di appello, al più presto e comunque entro cinque giorni dalla esecuzione della misura coercitiva, provvede alla identificazione e all’audizione della persona. Si applica la disposizione dell’articolo 717 comma 2.

    4. La misura coercitiva, disposta a norma del presente articolo, è revocata se dall’inizio della sua esecuzione sono trascorsi novanta giorni senza che la corte di appello abbia pronunciato sentenza di riconoscimento, ovvero, in caso di ricorso per cassazione contro tale sentenza, cinque mesi senza che sia intervenuta sentenza irrevocabile di riconoscimento.

    5. La revoca e la sostituzione della misura coercitiva sono disposte in camera di consiglio dalla corte di appello.

    6. Copia dei provvedimenti emessi dalla corte è comunicata e notificata, dopo la loro esecuzione, al procuratore generale, alla persona interessata e al suo difensore, i quali possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge.

  • Articolo 737 Codice di Procedura Penale: Sequestro

    Articolo 737 Codice di Procedura Penale: Sequestro

    Art. 737 c.p.p. – Sequestro

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Su richiesta del procuratore generale, la Corte di Appello competente per il riconoscimento di una sentenza straniera ai fini dell’esecuzione di una confisca può ordinare il sequestro delle cose assoggettabili a confisca (240 c.p.).

    2. Se la Corte non accoglie la richiesta contro la relativa ordinanza può essere proposto ricorso per cassazione (606) da parte del procuratore generale. Contro l’ordinanza che dispone il sequestro può essere proposto ricorso per cassazione per violazione di legge da parte dell’interessato. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

    3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni che regolano l’esecuzione del sequestro preventivo.

  • Art. 737-bis c.p.p.: Indagini e sequestro a fini di confisca

    Art. 737-bis c.p.p.: Indagini e sequestro a fini di confisca

    Art. 737-bis c.p.p. – Indagini e sequestro a fini di confisca

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    1. Nei casi previsti da convenzioni internazionali, al fine di dar corso alla domanda dell’autorità straniera di procedere ad indagini su beni che possono divenire oggetto di una successiva richiesta di esecuzione di una confisca, anche se non ancora adottata, ovvero di procedere al sequestro di tali beni, si applicano gli articoli 723, 724 e 725.

    2. A tal fine il Ministro della giustizia trasmette la richiesta, unitamente agli atti allegati, al procuratore distrettuale competente ai sensi dell’articolo 724.

    3. L’esecuzione della richiesta di indagini o sequestro è negata:

    a) se gli atti richiesti sono contrari a principi dell’ordinamento giuridico dello Stato, o sono vietati dalla legge, ovvero se si tratta di atti che non sarebbero consentiti qualora si procedesse nello Stato per gli stessi fatti;

    b) se vi sono ragioni per ritenere che non sussistono le condizioni per la successiva esecuzione della confisca.

    3-bis. L’autorità giudiziaria comunica al Ministro della giustizia l’adozione del provvedimento di sequestro richiesto dall’autorità straniera.

    4.

    COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 3 OTTOBRE 2017, N. 149 .

    5.

    COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 3 OTTOBRE 2017, N. 149 .

    6. Il sequestro ordinato ai sensi di questo articolo perde efficacia e si dispone la restituzione delle cose sequestrate a chi ne abbia diritto, se, entro un anno dal momento in cui esso è stato eseguito, lo Stato estero non richiede l’esecuzione della confisca. Il termine può essere prorogato anche più volte per un periodo massimo di sei mesi ; sulla richiesta decide l’autorità giudiziaria che ha ordinato il sequestro.

  • Art. 738 c.p.p.: Esecuzione conseguente al riconoscimento

    Art. 738 c.p.p.: Esecuzione conseguente al riconoscimento

    Art. 738 c.p.p. – Esecuzione conseguente al riconoscimento

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Esecuzione conseguente al riconoscimento

    1. Nei casi di riconoscimento ai fini dell’esecuzione della sentenza straniera, le pene e la confisca conseguenti al riconoscimento sono eseguite secondo la legge italiana. La pena espiata nello stato di condanna è computata ai fini dell’esecuzione.

    2. All’esecuzione provvede di ufficio il procuratore generale presso la corte di appello che ha deliberato il riconoscimento. Tale corte è equiparata, a ogni effetto, al giudice che ha pronunciato sentenza di condanna in un procedimento penale ordinario.

  • Art. 739 c.p.p.: Divieto di estradizione e di nuovo procedimento

    Art. 739 c.p.p.: Divieto di estradizione e di nuovo procedimento

    Art. 739 c.p.p. – Divieto di estradizione e di nuovo procedimento

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Divieto di estradizione e di nuovo procedimento

    1. Nei casi di riconoscimento ai fini dell’esecuzione della sentenza straniera, salvo che si tratti dell’esecuzione di una confisca, il condannato non può essere estradato né sottoposto di nuovo a procedimento penale nello Stato per lo stesso fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze.

  • Art. 740 c.p.p.: Esecuzione della pena pecuniaria e devoluzione

    Art. 740 c.p.p.: Esecuzione della pena pecuniaria e devoluzione

    Art. 740 c.p.p. – Esecuzione della pena pecuniaria e devoluzione di cose confiscate

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Esecuzione della pena pecuniaria e devoluzione di cose confiscate

    1. La somma ricavata dall’esecuzione della pena pecuniaria è versata alla cassa delle ammende; è invece versata allo stato di condanna, a sua richiesta, qualora quest’ultimo stato nelle medesime circostanze provvederebbe al versamento a favore dello Stato italiano.

    2. Le cose confiscate sono devolute allo Stato. Esse sono invece devolute, a sua richiesta, allo stato nel quale è stata pronunciata la sentenza riconosciuta, qualora quest’ultimo stato nelle medesime circostanze provvederebbe alla devoluzione allo Stato italiano.

  • Art. 741 c.p.p.: Procedimento relativo al riconoscimento delle d

    Art. 741 c.p.p.: Procedimento relativo al riconoscimento delle d

    Art. 741 c.p.p. – Procedimento relativo al riconoscimento delle disposizioni civili di sentenze penali straniere

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Procedimento relativo al riconoscimento delle disposizioni civili di sentenze penali straniere

    1. A domanda dell’interessato, nel medesimo procedimento e con la stessa sentenza prevista dall’articolo 734 possono essere dichiarate efficaci le disposizioni civili della sentenza penale straniera di condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno.

    2. Negli altri casi, la domanda è proposta da chi ne ha interesse alla corte di appello nel distretto della quale le disposizioni civili della sentenza penale straniera dovrebbero essere fatte valere. Si osservano le disposizioni degli articoli 733 e 734.

  • Art. 742 c.p.p.: Poteri del Ministro di Grazia e Giustizia e pre

    Art. 742 c.p.p.: Poteri del Ministro di Grazia e Giustizia e pre

    Art. 742 c.p.p. – Poteri del (Ministro della giustizia) e presupposti dell’esecuzione all’estero

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Poteri del Ministro della giustizia e presupposti dell’esecuzione all’estero

    1. Nei casi previsti da accordi internazionali o dall’articolo 709 comma 2, il Ministro della giustizia, anche su domanda del pubblico ministero competente, chiede l’esecuzione all’estero delle sentenze penali ovvero vi acconsente quando essa è richiesta dallo stato estero , sempre che non contrasti con i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico dello Stato .

    2. L’esecuzione all’estero di una sentenza penale di condanna a pena restrittiva della libertà personale può essere domandata o concessa solo se il condannato, reso edotto delle conseguenze, ha liberamente dichiarato di acconsentirvi e l’esecuzione nello stato estero è idonea a favorire il suo reinserimento sociale.

    3. L’esecuzione all’estero di una sentenza penale di condanna a pena restrittiva della libertà personale è ammissibile, anche se non ricorrono le condizioni previste dal comma 2, quando il condannato si trova nel territorio dello stato richiesto e l’estradizione è stata negata o non è comunque possibile.

  • Art. 743 c.p.p.: Deliberazione della Corte di Appello

    Art. 743 c.p.p.: Deliberazione della Corte di Appello

    Art. 743 c.p.p. – Deliberazione della corte di appello

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Deliberazione della corte di appello

    1. La domanda di esecuzione all’estero di una sentenza di condanna a pena restrittiva della libertà personale non è ammessa senza previa deliberazione favorevole della corte di appello nel cui distretto fu pronunciata la condanna. A tale scopo il Ministro della giustizia trasmette gli atti al procuratore generale affinchè promuova il procedimento davanti alla corte di appello.

    2. La corte delibera con sentenza, osservate le forme previste dall’articolo 127 , nei termini di cui all’articolo 734 .

    3. Qualora sia necessario il consenso del condannato, esso deve essere prestato davanti all’autorità giudiziaria italiana. Se il condannato si trova all’estero, il consenso può essere prestato davanti all’autorità consolare italiana ovvero davanti all’autorità giudiziaria dello stato estero.

    4. La sentenza è soggetta a ricorso per cassazione per violazione di legge da parte del procuratore generale presso la corte di appello , dell’interessato e del difensore .