Autore: Andrea Marton

  • Articolo 1442 Codice Civile: Prescrizione

    Articolo 1442 Codice Civile: Prescrizione

    Art. 1442 c.c. – Prescrizione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’azione di annullamento si prescrive in cinque anni.

    Quando l’annullabilità dipende da vizio del consenso o da incapacità legale, il termine decorre dal giorno in cui è cessata la violenza, è stato scoperto l’errore o il dolo, è cessato lo stato d’interdizione o d’inabilitazione, ovvero il minore ha raggiunto la maggiore età.

    Negli altri casi il termine decorre dal giorno della conclusione del contratto.

    L’annullabilità può essere opposta dalla parte convenuta per l’esecuzione del contratto, anche se è prescritta l’azione per farla valere.

  • Articolo 1443 Codice Civile: Ripetizione contro il contraente incapace

    Articolo 1443 Codice Civile: Ripetizione contro il contraente incapace

    Art. 1443 c.c. – Ripetizione contro il contraente incapace

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se il contratto è annullato per incapacità di uno dei contraenti, questi non è tenuto a restituire all’altro la prestazione ricevuta se non nei limiti in cui è stata rivolta a suo vantaggio.

  • Art. 1444 Codice Civile: Convalida

    Art. 1444 Codice Civile: Convalida

    Art. 1444 c.c. Convalida

    In vigore

    Il contratto annullabile può essere convalidato dal contraente al quale spetta l’azione di annullamento, mediante un atto che contenga la menzione del contratto e del motivo di annullabilità, e la dichiarazione che s’intende convalidarlo. Il contratto è pure convalidato, se il contraente al quale spettava l’azione di annullamento vi ha dato volontariamente esecuzione conoscendo il motivo di annullabilità. La convalida non ha effetto, se chi l’esegue non è in condizione di concludere validamente il contratto.

  • Art. 1445 c.c.: Effetti dell’annullamento nei confronti dei terzi

    Art. 1445 c.c.: Effetti dell’annullamento nei confronti dei terzi

    Art. 1445 c.c. – Effetti dell’annullamento nei confronti dei terzi

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’annullamento che non dipende da incapacità legale non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di annullamento.

  • Articolo 1446 Codice Civile: Annullabilità nel contratto plurilaterale

    Articolo 1446 Codice Civile: Annullabilità nel contratto plurilaterale

    Art. 1446 c.c. – Annullabilità nel contratto plurilaterale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nei contratti indicati dall’art. 1420 l’annullabilità che riguarda il vincolo di una sola delle parti non importa annullamento del contratto, salvo che la partecipazione di questa debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.

  • Articolo 1447 Codice Civile: Contratto concluso in istato di pericolo

    Articolo 1447 Codice Civile: Contratto concluso in istato di pericolo

    Art. 1447 c.c. – Contratto concluso in stato di pericolo

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il contratto con cui una parte ha assunto obbligazioni a condizioni inique, per la necessità, nota alla controparte, di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, può essere rescisso sulla domanda della parte che si è obbligata.

    Il giudice nel pronunciare la rescissione, può, secondo le circostanze, assegnare un equo compenso all’altra parte per l’opera prestata.

  • Art. 1448 c.c.: Azione generale di rescissione per lesione

    Art. 1448 c.c.: Azione generale di rescissione per lesione

    Art. 1448 c.c. Azione generale di rescissione per lesione

    In vigore

    Se vi è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell’altra, e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l’altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata può domandare la rescissione del contratto. L’azione non è ammissibile se la lesione non eccede la metà del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto. La lesione deve perdurare fino al tempo in cui la domanda è proposta. Non possono essere rescissi per causa di lesione i contratti aleatori. Sono salve le disposizioni relative alla rescissione della divisione.

  • Articolo 1449 Codice Civile: Prescrizione

    Articolo 1449 Codice Civile: Prescrizione

    Art. 1449 c.c. – Prescrizione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’azione di rescissione si prescrive in un anno dalla conclusione del contratto; ma se il fatto costituisce reato, si applica l’ultimo comma dell’art. 2947.

    La rescindibilità del contratto non può essere opposta in via di eccezione quando l’azione è prescritta.

  • Articolo 1450 Codice Civile: Offerta di modificazione del contratto

    Articolo 1450 Codice Civile: Offerta di modificazione del contratto

    Art. 1450 c.c. – Offerta di modificazione del contratto

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il contraente contro il quale è domandata la rescissione può evitarla offrendo una modificazione del contratto sufficiente per ricondurlo ad equità.

  • Articolo 1451 Codice Civile: L’inammissibilità della convalida

    Articolo 1451 Codice Civile: L’inammissibilità della convalida

    Art. 1451 c.c. L’inammissibilità della convalida

    In vigore

    Il contratto rescindibile non può essere convalidato.

  • Art. 1452 c.c.: Effetti della rescissione rispetto ai terzi

    Art. 1452 c.c.: Effetti della rescissione rispetto ai terzi

    Art. 1452 c.c. – Effetti della rescissione rispetto ai terzi

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La rescissione del contratto non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di rescissione.

  • Art. 1453 c.c.: Risolubilità del contratto per inadempimento

    Art. 1453 c.c.: Risolubilità del contratto per inadempimento

    Art. 1453 c.c. – Risolubilità del contratto per inadempimento

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l’altro può a sua scelta chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

    La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l’adempimento; ma non può più chiedersi l’adempimento quando è stata domandata la risoluzione.

    Dalla data della domanda di risoluzione l’inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione.

    Spiegazione

    Nei contratti a prestazioni corrispettive, se una parte non adempie, l’altra può a sua scelta chiedere l’adempimento oppure la risoluzione del contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è già iniziato per ottenere l’adempimento; ma non si può più chiedere l’adempimento quando si è domandata la risoluzione.

    Come funziona e quando si applica

    È la norma cardine della risoluzione per inadempimento. La scelta tra adempimento e risoluzione è alternativa, ma con un’asimmetria: dall’adempimento si può passare alla risoluzione, non viceversa. Dalla domanda di risoluzione il debitore non può più adempiere. L’inadempimento deve avere una certa gravità (art. 1455).

    Esempio pratico

    Il venditore non consegna la merce pagata: il compratore può pretenderne la consegna oppure sciogliere il contratto e riavere il prezzo, in entrambi i casi chiedendo il risarcimento del danno.

    Domande frequenti

    Cosa posso fare se l’altra parte non rispetta il contratto?

    Chiedere l’adempimento oppure la risoluzione del contratto, sempre con il diritto al risarcimento del danno.

    Posso cambiare richiesta in corso di causa?

    Puoi passare dalla domanda di adempimento a quella di risoluzione, ma non il contrario.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

    Spiegazione

    Nei contratti a prestazioni corrispettive, se una parte non adempie, l’altra può a sua scelta chiedere l’adempimento oppure la risoluzione del contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è già iniziato per ottenere l’adempimento; ma non si può più chiedere l’adempimento quando si è domandata la risoluzione.

    Come funziona e quando si applica

    È la norma cardine della risoluzione per inadempimento. La scelta tra adempimento e risoluzione è alternativa, ma con un’asimmetria: dall’adempimento si può passare alla risoluzione, non viceversa. Dalla domanda di risoluzione il debitore non può più adempiere. L’inadempimento deve avere una certa gravità (art. 1455).

    Esempio pratico

    Il venditore non consegna la merce pagata: il compratore può pretenderne la consegna oppure sciogliere il contratto e riavere il prezzo, in entrambi i casi chiedendo il risarcimento del danno.

    Domande frequenti

    Cosa posso fare se l’altra parte non rispetta il contratto?

    Chiedere l’adempimento oppure la risoluzione del contratto, sempre con il diritto al risarcimento del danno.

    Posso cambiare richiesta in corso di causa?

    Puoi passare dalla domanda di adempimento a quella di risoluzione, ma non il contrario.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.