Art. 1418 c.c. – Cause di nullità del contratto
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente.
Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall’art. 1325, l’illiceità della causa, l’illiceità dei motivi nel caso indicato dall’art. 1345 e la mancanza nell’oggetto dei requisiti stabiliti dall’art. 1346.
Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge.

Spiegazione
Il contratto non è annullabile per incapacità del minore se questi, con raggiri, ha occultato la propria minore età. Tuttavia la semplice dichiarazione di essere maggiorenne fatta dal minore non è di ostacolo all’annullamento.
Come funziona e quando si applica
Bilancia la tutela del minore (art. 1425) con quella del contraente in buona fede ingannato da artifici. Non basta che il minore abbia mentito sull’età: occorrono veri e propri raggiri (ad esempio documenti falsificati). La sola affermazione verbale di maggiore età resta irrilevante.
Esempio pratico
Un minorenne che esibisce un documento contraffatto per dimostrarsi maggiorenne non potrà poi chiedere l’annullamento del contratto; se invece si è limitato a dire «sono maggiorenne», l’annullamento resta possibile.
Domande frequenti
Il contratto del minore che si è dichiarato maggiorenne è annullabile?
Sì: la semplice dichiarazione non impedisce l’annullamento. L’annullamento è escluso solo se il minore ha usato veri raggiri per occultare l’età.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.