Autore: Andrea Marton

  • Art. 488 c.p.p.: Assenza e allontanamento volontaria dell’imputa

    Art. 488 c.p.p.: Assenza e allontanamento volontaria dell’imputa

    Art. 488 c.p.p. – Assenza e allontanamento volontaria dell’imputato

    Articolo abrogato dalla l. 16 dicembre 1999, n. 479

    [Abrogato]

  • Articolo 489 Codice di Procedura Penale: Dichiarazioni del contumace

    Articolo 489 Codice di Procedura Penale: Dichiarazioni del contumace

    Art. 489 c.p.p. – Rimedi per l’imputato

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    contro il quale si è proceduto in assenza nell’udienza preliminare).

    1. Se vi è la prova che nel corso dell’udienza preliminare l’imputato è stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall’articolo 420-bis, il giudice, anche d’ufficio, dichiara la nullità del decreto di rinvio a giudizio e restituisce gli atti al giudice dell’udienza preliminare.

    2. La nullità prevista dal comma 1 è sanata se non è eccepita dall’imputato che è comparso o ha rinunciato a comparire, ferma la possibilità dello stesso di essere restituito nel termine per formulare le richieste di procedimenti speciali e di esercitare le ulteriori facoltà dalle quali sia decaduto. In ogni caso, la nullità non può essere rilevata o eccepita se risulta che l’imputato era nelle condizioni di comparire all’udienza preliminare

    2-bis. Fuori dai casi previsti dal comma 1, ferma restando la validità degli atti regolarmente compiuti in precedenza, l’imputato è restituito nel termine per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto:

    a) se fornisce la prova che, per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, si è trovato nell’assoluta impossibilità di comparire in tempo utile per esercitare la facoltà dalla quale è decaduto e che non ha potuto trasmettere tempestivamente la prova dell’impedimento senza sua colpa;

    b) se, nei casi previsti dai commi 2 e 3 dell’articolo 420-bis, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non esser potuto intervenire senza sua colpa in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto.

  • Art. 490 c.p.p.: Accompagnamento coattivo dell’imputato assente

    Art. 490 c.p.p.: Accompagnamento coattivo dell’imputato assente

    Art. 490 c.p.p. – Accompagnamento coattivo dell’imputato assente

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Accompagnamento coattivo dell’imputato assente

    1. Il giudice, a norma dell’articolo 132, può disporre l’accompagnamento coattivo dell’imputato assente, quando la sua presenza è necessaria per l’assunzione di una prova diversa dall’esame.

  • Articolo 491 Codice di Procedura Penale: Questioni preliminari

    Articolo 491 Codice di Procedura Penale: Questioni preliminari

    Art. 491 c.p.p. – Questioni preliminari

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Questioni preliminari

    1. Le questioni concernenti la competenza per territorio o per connessione, le nullità indicate nell’articolo 181 commi 2 e 3, la costituzione di parte civile, la citazione o l’intervento del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e l’intervento degli enti e delle associazioni previsti dall’articolo 91 sono precluse se non sono proposte subito dopo compiuto per la prima volta l’accertamento della costituzione delle parti e sono decise immediatamente.

    2. La disposizione del comma 1 si applica anche alle questioni concernenti il contenuto del fascicolo per il dibattimento e la riunione o la separazione dei giudizi, salvo che la possibilità di proporle sorga soltanto nel corso del dibattimento.

    3. Le questioni preliminari sono discusse dal pubblico ministero e da un difensore per ogni parte privata. La discussione deve essere contenuta nei limiti di tempo strettamente necessari alla illustrazione delle questioni. Non sono ammesse repliche.

    4. Il giudice provvede in merito agli atti che devono essere acquisiti al fascicolo per il dibattimento ovvero eliminati da esso.

    5. Sulle questioni preliminari il giudice decide con ordinanza.

  • Art. 492 c.p.p.: Dichiarazione di apertura del dibattimento

    Art. 492 c.p.p.: Dichiarazione di apertura del dibattimento

    Art. 492 c.p.p. – Dichiarazione di apertura del dibattimento

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Dichiarazione di apertura del dibattimento

    1. Compiute le attività indicate negli articoli 484 e seguenti, il presidente dichiara aperto il dibattimento.

    2. L’ausiliario che assiste il giudice dà lettura dell’imputazione.

  • Articolo 493 Codice di Procedura Penale: Richieste di prova

    Articolo 493 Codice di Procedura Penale: Richieste di prova

    Art. 493 c.p.p. – Richieste di prova

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    1. Il pubblico ministero, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell’imputato nell’ordine indicano i fatti che intendono provare e chiedono l’ammissione delle prove , illustrandone esclusivamente l’ammissibilità ai sensi degli articoli 189 e 190, comma 1 .

    2. È ammessa l’acquisizione di prove non comprese nella lista prevista dall’articolo 468 quando la parte che le richiede dimostra di non averle potute indicare tempestivamente.

    3. Le parti possono concordare l’acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all’attività di investigazione difensiva.

    4. Il presidente impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione e ogni lettura o esposizione del contenuto degli atti compiuti durante le indagini preliminari.

  • Art. 494 c.p.p.: Dichiarazioni spontanee dell’imputato

    Art. 494 c.p.p.: Dichiarazioni spontanee dell’imputato

    Art. 494 c.p.p. – Dichiarazioni spontanee dell’imputato

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Dichiarazioni spontanee dell’imputato

    1. Esaurita l’esposizione introduttiva, il presidente informa l’imputato che egli ha facoltà di rendere in ogni stato del dibattimento le dichiarazioni che ritiene opportune, purché esse si riferiscano all’oggetto dell’imputazione e non intralcino l’istruzione dibattimentale. Se nel corso delle dichiarazioni l’imputato non si attiene all’oggetto dell’imputazione, il presidente lo ammonisce e, se l’imputato persiste, gli toglie la parola.

    2. L’ausiliario riproduce integralmente le dichiarazioni rese a norma del comma 1, salvo che il giudice disponga che il verbale sia redatto in forma riassuntiva.

  • Art. 495 c.p.p.: Provvedimenti del giudice in ordine alla prova

    Art. 495 c.p.p.: Provvedimenti del giudice in ordine alla prova

    Art. 495 c.p.p. – Provvedimenti del giudice in ordine alla prova

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Provvedimenti del giudice in ordine alla prova

    1. Il giudice, sentite le parti, provvede con ordinanza all’ammissione delle prove a norma degli articoli 190, comma 1, e 190-bis .Quando è stata ammessa l’acquisizione di verbali di prove di altri procedimenti, il giudice provvede in ordine alla richiesta di nuova assunzione della stessa prova solo dopo l’acquisizione della documentazione relativa alla prova dell’altro procedimento.

    2. L’imputato ha diritto all’ammissione delle prove indicate a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico; lo stesso diritto spetta al pubblico ministero in ordine alle prove a carico dell’imputato sui fatti costituenti oggetto delle prove a discarico.

    3. Prima che il giudice provveda sulla domanda, le parti hanno facoltà di esaminare i documenti di cui è chiesta l’ammissione.

    4. Nel corso dell’istruzione dibattimentale, il giudice decide con ordinanza sulle eccezioni proposte dalle parti in ordine alla ammissibilità delle prove. Il giudice, sentite le parti, può revocare con ordinanza l’ammissione di prove che risultano superflue o ammettere prove già escluse.

    4-bis. Nel corso dell’istruzione dibattimentale ciascuna delle parti può rinunziare, con il consenso dell’altra parte, all’assunzione delle prove ammesse a sua richiesta.

    4-ter. Se il giudice muta nel corso del dibattimento, la parte che vi ha interesse ha diritto di ottenere l’esame delle persone che hanno già reso dichiarazioni nel medesimo dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, salvo che il precedente esame sia stato documentato integralmente mediante mezzi di riproduzione audiovisiva.

    In ogni caso, la rinnovazione dell’esame può essere disposta quando il giudice la ritenga necessaria sulla base di specifiche esigenze.

  • Art. 496 c.p.p.: Ordine nell’assunzione delle prove

    Art. 496 c.p.p.: Ordine nell’assunzione delle prove

    Art. 496 c.p.p. – Ordine e modalità dell’assunzione delle prove

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    1. L’istruzione dibattimentale inizia con l’assunzione delle prove richieste dal pubblico ministero e prosegue con l’assunzione di quelle richieste da altre parti, nell’ordine previsto dall’articolo 493 comma 2.

    2. Le parti possono concordare un diverso ordine di assunzione delle prove.

    2-bis. Salvo che una particolare disposizione di legge preveda diversamente, il giudice può disporre, con il consenso delle parti, che l’esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle persone indicate nell’articolo 210 e delle parti private si svolga a distanza.

  • Art. 497 c.p.p.: Atti preliminari all’esame dei testimoni

    Art. 497 c.p.p.: Atti preliminari all’esame dei testimoni

    Art. 497 c.p.p. – Atti preliminari all’esame dei testimoni

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Atti preliminari all’esame dei testimoni

    1. I testimoni sono esaminati l’uno dopo l’altro nell’ordine prescelto dalle parti che li hanno indicati.

    2. Prima che l’esame abbia inizio, il presidente avverte il testimone dell’obbligo di dire la verità. Salvo che si tratti di persona minore degli anni quattordici, il presidente avverte altresì il testimone delle responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti e lo invita a rendere la seguente dichiarazione: “Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza”. Lo invita quindi a fornire le proprie generalità.

    2-bis. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, anche appartenenti ad organismi di polizia esteri, i dipendenti dei servizi di informazione per la sicurezza, gli ausiliari, nonché le interposte persone, chiamati a deporre, in ogni stato e grado del procedimento, in ordine alle attività svolte sotto copertura ai sensi dell’articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e della legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive modificazioni, invitati a fornire le proprie generalità, indicano quelle di copertura utilizzate nel corso delle attività medesime.

    3. L’osservanza delle disposizioni del comma 2 è prescritta a pena di nullità.

  • Art. 498 c.p.p.: Esame diretto e controesame dei testimoni

    Art. 498 c.p.p.: Esame diretto e controesame dei testimoni

    Art. 498 c.p.p. – Esame diretto e controesame dei testimoni

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Esame diretto e controesame dei testimoni

    1. Le domande sono rivolte direttamente dal pubblico ministero o dal difensore che ha chiesto l’esame del testimone.

    2. Successivamente altre domande possono essere rivolte dalle parti che non hanno chiesto l’esame, secondo l’ordine indicato nell’articolo 496.

    3. Chi ha chiesto l’esame può proporre nuove domande.

    4. L’esame testimoniale del minorenne è condotto dal presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti. Nell’esame il presidente può avvalersi dell’ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile. Il presidente, sentite le parti, se ritiene che l’esame diretto del minore non possa nuocere alla serenità del teste, dispone con ordinanza che la deposizione prosegua nelle forme previste dai commi precedenti. L’ordinanza può essere revocata nel corso dell’esame.

    4-bis. Si applicano, se una parte lo richiede ovvero se il presidente lo ritiene necessario, le modalità di cui all’articolo 398, comma 5-bis.

    4-ter. Quando si procede per i reati di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies e 612-bis del codice penale, l’esame del minore vittima del reato ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato viene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l’uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico.

    4-quater. Fermo quanto previsto dai precedenti commi, quando occorre procedere all’esame di una persona offesa che versa in condizione di particolare vulnerabilità, il giudice, se la persona offesa o il suo difensore ne fa richiesta, dispone l’adozione di modalità protette

  • Art. 499 c.p.p.: Regole per l’esame testimoniale

    Art. 499 c.p.p.: Regole per l’esame testimoniale

    Art. 499 c.p.p. – Regole per l’esame testimoniale

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Regole per l’esame testimoniale

    1. L’esame testimoniale si svolge mediante domande su fatti specifici.

    2. Nel corso dell’esame sono vietate le domande che possono nuocere alla sincerità delle risposte.

    3. Nell’esame condotto dalla parte che ha chiesto la citazione del testimone e da quella che ha un interesse comune sono vietate le domande che tendono a suggerire le risposte.

    4. Il presidente cura che l’esame del testimone sia condotto senza ledere il rispetto della persona.

    5. Il testimone può essere autorizzato dal presidente a consultare, in aiuto della memoria, documenti da lui redatti.

    6. Durante l’esame, il presidente, anche di ufficio, interviene per assicurare la pertinenza delle domande, la genuinità delle risposte, la lealtà dell’esame e la correttezza delle contestazioni, ordinando, se occorre, l’esibizione del verbale nella parte in cui le dichiarazioni sono state utilizzate per le contestazioni.

    6-bis.

    Quando si procede per i delitti previsti dall’articolo 362, comma 1-ter, il presidente assicura che le domande e le contestazioni siano effettuate in modo tale da evitare l’esposizione della persona offesa esaminata come testimone a lesioni della dignità e del decoro e a ogni altra forma di vittimizzazione secondaria .