Autore: Andrea Marton

  • Articolo 1418 Codice Civile: Cause di nullità del contratto

    Articolo 1418 Codice Civile: Cause di nullità del contratto

    Art. 1418 c.c. – Cause di nullità del contratto

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente.

    Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall’art. 1325, l’illiceità della causa, l’illiceità dei motivi nel caso indicato dall’art. 1345 e la mancanza nell’oggetto dei requisiti stabiliti dall’art. 1346.

    Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge.

  • Articolo 1419 Codice Civile: Nullità parziale

    Articolo 1419 Codice Civile: Nullità parziale

    Art. 1419 c.c. – Nullità parziale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell’intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità.

    La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative.

  • Articolo 1420 Codice Civile: Nullità nel contratto plurilaterale

    Articolo 1420 Codice Civile: Nullità nel contratto plurilaterale

    Art. 1420 c.c. – Nullità nel contratto plurilaterale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nei contratti con più di due parti, in cui le prestazioni di ciascuna sono dirette al conseguimento di uno scopo comune, la nullità che colpisce il vincolo di una sola delle parti non importa nullità del contratto, salvo che la partecipazione di essa debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.

  • Articolo 1421 Codice Civile: Legittimazione all’azione di nullità

    Articolo 1421 Codice Civile: Legittimazione all’azione di nullità

    Art. 1421 c.c. – Legittimazione all’azione di nullità

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Salvo diverse disposizioni di legge, la nullità può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse e può essere rilevata d’ufficio dal giudice.

  • Articolo 1422 Codice Civile: Imprescrittibilità dell’azione di nullità

    Articolo 1422 Codice Civile: Imprescrittibilità dell’azione di nullità

    Art. 1422 c.c. – Imprescrittibilità dell’azione di nullità

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione, salvi gli effetti dell’usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione.

  • Articolo 1423 Codice Civile: Inammissibilità della convalida

    Articolo 1423 Codice Civile: Inammissibilità della convalida

    Art. 1423 c.c. – Inammissibilità della convalida

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il contratto nullo non può essere convalidato, se la legge non dispone diversamente.

  • Articolo 1424 Codice Civile: Conversione del contratto nullo

    Articolo 1424 Codice Civile: Conversione del contratto nullo

    Art. 1424 c.c. – Conversione del contratto nullo

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma, qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità.

  • Articolo 1425 Codice Civile: Incapacità delle parti

    Articolo 1425 Codice Civile: Incapacità delle parti

    Art. 1425 c.c. – Incapacità delle parti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrattare.

    È parimenti annullabile, quando ricorrono le condizioni stabilite dall’art. 428, il contratto stipulato da persona incapace d’intendere o di volere.

  • Articolo 1426 Codice Civile: Raggiri usati dal minore

    Articolo 1426 Codice Civile: Raggiri usati dal minore

    Art. 1426 c.c. – Raggiri usati dal minore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il contratto non è annullabile, se il minore ha con raggiri occultato la sua minore età; ma la semplice dichiarazione da lui fatta di essere maggiorenne non è di ostacolo all’impugnazione del contratto.

    Spiegazione

    Il contratto non è annullabile per incapacità del minore se questi, con raggiri, ha occultato la propria minore età. Tuttavia la semplice dichiarazione di essere maggiorenne fatta dal minore non è di ostacolo all’annullamento.

    Come funziona e quando si applica

    Bilancia la tutela del minore (art. 1425) con quella del contraente in buona fede ingannato da artifici. Non basta che il minore abbia mentito sull’età: occorrono veri e propri raggiri (ad esempio documenti falsificati). La sola affermazione verbale di maggiore età resta irrilevante.

    Esempio pratico

    Un minorenne che esibisce un documento contraffatto per dimostrarsi maggiorenne non potrà poi chiedere l’annullamento del contratto; se invece si è limitato a dire «sono maggiorenne», l’annullamento resta possibile.

    Domande frequenti

    Il contratto del minore che si è dichiarato maggiorenne è annullabile?

    Sì: la semplice dichiarazione non impedisce l’annullamento. L’annullamento è escluso solo se il minore ha usato veri raggiri per occultare l’età.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

    Spiegazione

    Il contratto non è annullabile per incapacità del minore se questi, con raggiri, ha occultato la propria minore età. Tuttavia la semplice dichiarazione di essere maggiorenne fatta dal minore non è di ostacolo all’annullamento.

    Come funziona e quando si applica

    Bilancia la tutela del minore (art. 1425) con quella del contraente in buona fede ingannato da artifici. Non basta che il minore abbia mentito sull’età: occorrono veri e propri raggiri (ad esempio documenti falsificati). La sola affermazione verbale di maggiore età resta irrilevante.

    Esempio pratico

    Un minorenne che esibisce un documento contraffatto per dimostrarsi maggiorenne non potrà poi chiedere l’annullamento del contratto; se invece si è limitato a dire «sono maggiorenne», l’annullamento resta possibile.

    Domande frequenti

    Il contratto del minore che si è dichiarato maggiorenne è annullabile?

    Sì: la semplice dichiarazione non impedisce l’annullamento. L’annullamento è escluso solo se il minore ha usato veri raggiri per occultare l’età.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Articolo 1427 Codice Civile: Errore, violenza e dolo

    Articolo 1427 Codice Civile: Errore, violenza e dolo

    Art. 1427 c.c. – Errore, violenza e dolo

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il contraente, il cui consenso fu dato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo, può chiedere l’annullamento del contratto secondo le disposizioni seguenti.

  • Articolo 1428 Codice Civile: Rilevanza dell’errore

    Articolo 1428 Codice Civile: Rilevanza dell’errore

    Art. 1428 c.c. – Rilevanza dell’errore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’errore è causa di annullamento del contratto quando è essenziale ed è riconoscibile dall’altro contraente.

  • Articolo 1429 Codice Civile: Errore essenziale

    Articolo 1429 Codice Civile: Errore essenziale

    Art. 1429 c.c. Errore essenziale

    In vigore

    L’errore è essenziale: 1) quando cade sulla natura o sull’oggetto del contratto; 2) quando cade sull’identità dell’oggetto della prestazione ovvero sopra una qualità dello stesso che, secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze, deve ritenersi determinante del consenso; 3) quando cade sull’identità o sulle qualità della persona dell’altro contraente, sempre che l’una o le altre siano state determinanti del consenso; 4) quando, trattandosi di errore di diritto, è stato la ragione unica o principale del contratto.