Autore: Andrea Marton

  • Art. 1406 Codice Civile: Nozione

    Art. 1406 Codice Civile: Nozione

    Art. 1406 c.c. – Nozione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l’altra parte vi consenta.

    Spiegazione

    La cessione del contratto consente a una parte di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto a prestazioni corrispettive non ancora eseguite, purché l’altra parte (il contraente ceduto) vi consenta. Si trasferisce così l’intera posizione contrattuale, non il singolo credito o debito.

    Come funziona e quando si applica

    È un negozio trilaterale: cedente, cessionario e ceduto. Il consenso del ceduto è essenziale e può essere dato preventivamente (art. 1407). Si distingue dalla cessione del credito (art. 1260), che trasferisce solo il lato attivo del rapporto.

    Esempio pratico

    Chi ha firmato un preliminare di acquisto e poi non vuole più comprare può cedere il contratto a un terzo che subentra nella sua posizione, se il venditore acconsente.

    Domande frequenti

    Serve il consenso dell’altra parte per cedere un contratto?

    Sì: la cessione del contratto richiede il consenso del contraente ceduto, anche prestato in anticipo.

    Che differenza con la cessione del credito?

    La cessione del contratto trasferisce l’intera posizione (diritti e obblighi); la cessione del credito solo il diritto di credito.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

    Spiegazione

    La cessione del contratto consente a una parte di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto a prestazioni corrispettive non ancora eseguite, purché l’altra parte (il contraente ceduto) vi consenta. Si trasferisce così l’intera posizione contrattuale, non il singolo credito o debito.

    Come funziona e quando si applica

    È un negozio trilaterale: cedente, cessionario e ceduto. Il consenso del ceduto è essenziale e può essere dato preventivamente (art. 1407). Si distingue dalla cessione del credito (art. 1260), che trasferisce solo il lato attivo del rapporto.

    Esempio pratico

    Chi ha firmato un preliminare di acquisto e poi non vuole più comprare può cedere il contratto a un terzo che subentra nella sua posizione, se il venditore acconsente.

    Domande frequenti

    Serve il consenso dell’altra parte per cedere un contratto?

    Sì: la cessione del contratto richiede il consenso del contraente ceduto, anche prestato in anticipo.

    Che differenza con la cessione del credito?

    La cessione del contratto trasferisce l’intera posizione (diritti e obblighi); la cessione del credito solo il diritto di credito.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Art. 1407 Codice Civile: Forma

    Art. 1407 Codice Civile: Forma

    Art. 1407 c.c. Forma

    In vigore

    Se una parte ha consentito preventivamente che l’altra sostituisca a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, la sostituzione è efficace nei suoi confronti dal momento in cui le è stata notificata o in cui essa l’ha accettata. Se tutti gli elementi del contratto risultano da un documento nel quale è inserita la clausola “all’ordine” o altra equivalente, la girata del documento produce la sostituzione del giratario nella posizione del girante.

  • Articolo 1408 Codice Civile: Rapporti fra contraente ceduto e cedente

    Articolo 1408 Codice Civile: Rapporti fra contraente ceduto e cedente

    Art. 1408 c.c. Rapporti fra contraente ceduto e cedente

    In vigore

    Il cedente è liberato dalle sue obbligazioni verso il contraente ceduto dal momento in cui la sostituzione diviene efficace nei confronti di questo. Tuttavia il contraente ceduto, se ha dichiarato di non liberare il cedente, può agire contro di lui qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte. Nel caso previsto dal comma precedente, il contraente ceduto deve dare notizia al cedente dell’inadempimento del cessionario, entro quindici giorni da quello in cui l’inadempimento si è verificato; in mancanza è tenuto al risarcimento del danno.

    Spiegazione

    Disciplina i rapporti tra contraente ceduto e cedente dopo la cessione del contratto. Di regola il cedente è liberato dalle sue obbligazioni dal momento in cui la sostituzione diventa efficace. Il ceduto può però dichiarare di non liberare il cedente: in tal caso, se il cessionario non adempie, potrà agire contro il cedente, ma deve dargliene avviso entro quindici giorni dall’inadempimento.

    Come funziona e quando si applica

    Completa la disciplina della cessione del contratto (art. 1406). La liberazione del cedente è l’effetto normale; la non liberazione è un’eccezione che va dichiarata e che mantiene il cedente come garante in caso di inadempimento del cessionario.

    Esempio pratico

    Il venditore che accetta la cessione del preliminare può dichiarare di non liberare il primo promissario acquirente: se il nuovo acquirente non paga, potrà rivolgersi al primo, avvisandolo entro 15 giorni.

    Domande frequenti

    Dopo la cessione il cedente è ancora obbligato?

    No, di regola è liberato; resta obbligato solo se il ceduto ha dichiarato di non liberarlo e il cessionario non adempie.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

    Spiegazione

    Disciplina i rapporti tra contraente ceduto e cedente dopo la cessione del contratto. Di regola il cedente è liberato dalle sue obbligazioni dal momento in cui la sostituzione diventa efficace. Il ceduto può però dichiarare di non liberare il cedente: in tal caso, se il cessionario non adempie, potrà agire contro il cedente, ma deve dargliene avviso entro quindici giorni dall’inadempimento.

    Come funziona e quando si applica

    Completa la disciplina della cessione del contratto (art. 1406). La liberazione del cedente è l’effetto normale; la non liberazione è un’eccezione che va dichiarata e che mantiene il cedente come garante in caso di inadempimento del cessionario.

    Esempio pratico

    Il venditore che accetta la cessione del preliminare può dichiarare di non liberare il primo promissario acquirente: se il nuovo acquirente non paga, potrà rivolgersi al primo, avvisandolo entro 15 giorni.

    Domande frequenti

    Dopo la cessione il cedente è ancora obbligato?

    No, di regola è liberato; resta obbligato solo se il ceduto ha dichiarato di non liberarlo e il cessionario non adempie.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Art. 1409 c.c.: Rapporti fra contraente ceduto e cessionario

    Art. 1409 c.c.: Rapporti fra contraente ceduto e cessionario

    Art. 1409 c.c. – Rapporti fra contraente ceduto e cessionario

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il contraente ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto, ma non quelle fondate su altri rapporti col cedente, salvo che ne abbia fatto espressa riserva al momento in cui ha consentito alla sostituzione.

  • Articolo 1410 Codice Civile: Rapporti fra cedente e cessionario

    Articolo 1410 Codice Civile: Rapporti fra cedente e cessionario

    Art. 1410 c.c. – Rapporti fra cedente e cessionario

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il cedente è tenuto a garantire la validità del contratto.

    Se il cedente assume la garanzia dell’adempimento del contratto, egli risponde come un fideiussore per le obbligazioni del contraente ceduto.

  • Articolo 1411 Codice Civile: Contratto a favore di terzi

    Articolo 1411 Codice Civile: Contratto a favore di terzi

    Art. 1411 c.c. – Contratto a favore di terzi

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    È valida la stipulazione a favore di un terzo, qualora lo stipulante vi abbia interesse.

    Salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione. Questa però può essere revocata o modificata dallo stipulante, finchè il terzo non abbia dichiarato, anche in confronto del promittente, di volerne profittare.

    In caso di revoca della stipulazione o di rifiuto del terzo di profittarne, la prestazione rimane a beneficio dello stipulante, salvo che diversamente risulti dalla volontà delle parti o dalla natura del contratto.

  • Art. 1412 c.c.: Prestazione al terzo dopo la morte dello stipula

    Art. 1412 c.c.: Prestazione al terzo dopo la morte dello stipula

    Art. 1412 c.c. – Prestazione al terzo dopo la morte dello stipulante

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se la prestazione deve essere fatta al terzo dopo la morte dello stipulante, questi può revocare il beneficio anche con una disposizione testamentaria e quantunque il terzo abbia dichiarato di volerne profittare, salvo che, in quest’ultimo caso, lo stipulante abbia rinunciato per iscritto al potere di revoca.

    La prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo se questi premuore allo stipulante, purché il beneficio non sia stato revocato o lo stipulante non abbia disposto diversamente.

  • Art. 1413 c.c.: Eccezioni opponibili dal promittente al terzo

    Art. 1413 c.c.: Eccezioni opponibili dal promittente al terzo

    Art. 1413 c.c. – Eccezioni opponibili dal promittente al terzo

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il promittente può opporre al terzo le eccezioni fondate sul contratto dal quale il terzo deriva il suo diritto, ma non quelle fondate su altri rapporti tra promittente e stipulante.

  • Articolo 1414 Codice Civile: Effetti della simulazione tra le parti

    Articolo 1414 Codice Civile: Effetti della simulazione tra le parti

    Art. 1414 c.c. Effetti della simulazione tra le parti

    In vigore

    Il contratto simulato non produce effetto tra le parti. Se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma. Le precedenti disposizioni si applicano anche agli atti unilaterali destinati a una persona determinata, che siano simulati per accordo tra il dichiarante e il destinatario.

  • Art. 1415 c.c.: Effetti della simulazione rispetto ai terzi

    Art. 1415 c.c.: Effetti della simulazione rispetto ai terzi

    Art. 1415 c.c. Effetti della simulazione rispetto ai terzi

    In vigore

    La simulazione non può essere opposta né dalle parti contraenti, né dagli aventi causa o dai creditori del simulato alienante, ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione. I terzi possono far valere la simulazione in confronto delle parti, quando essa pregiudica i loro diritti.

  • Articolo 1416 Codice Civile: Rapporti con i creditori

    Articolo 1416 Codice Civile: Rapporti con i creditori

    Art. 1416 c.c. Rapporti con i creditori

    In vigore

    La simulazione non può essere opposta dai contraenti ai creditori del titolare apparente che in buona fede hanno compiuto atti di esecuzione sui beni che furono oggetto del contratto simulato. I creditori del simulato alienante possono far valere la simulazione che pregiudica i loro diritti, e, nel conflitto con i creditori chirografari del simulato acquirente, sono preferiti a questi, se il loro credito è anteriore all’atto simulato.

  • Articolo 1417 Codice Civile: Prova della simulazione

    Articolo 1417 Codice Civile: Prova della simulazione

    Art. 1417 c.c. – Prova della simulazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La prova per testimoni della simulazione è ammissibile senza limiti, se la domanda è proposta da creditori o da terzi e, qualora sia diretta a far valere l’illiceità del contratto dissimulato, anche se è proposta dalle parti.