Autore: Andrea Marton

  • Articolo 476 Codice di Procedura Penale: Reati commessi in udienza

    Articolo 476 Codice di Procedura Penale: Reati commessi in udienza

    Art. 476 c.p.p. – Reati commessi in udienza

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Reati commessi in udienza

    1. Quando viene commesso un reato in udienza, il pubblico ministero procede a norma di legge, disponendo l’arresto dell’autore nei casi consentiti.

    2. Non è consentito l’arresto del testimone in udienza per reati concernenti il contenuto della deposizione.

  • Art. 477 c.p.p.: Durata e prosecuzione del dibattimento

    Art. 477 c.p.p.: Durata e prosecuzione del dibattimento

    Art. 477 c.p.p. – Durata e (organizzazione) del dibattimento

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Durata e organizzazione del dibattimento

    1. Quando non è possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, il presidente, dopo la lettura dell’ordinanza con cui provvede sulle richieste di prova, sentite le parti, stabilisce il calendario delle udienze, assicurando celerità e concentrazione e indicando per ciascuna udienza le specifiche attività da svolgere.

    2. Il giudice può sospendere il dibattimento soltanto per ragioni di assoluta necessità e per un termine massimo che, computate tutte le dilazioni, non oltrepassi i dieci giorni, esclusi i festivi.

    3. Il presidente dà oralmente gli avvisi opportuni e l’ausiliario ne fa menzione nel verbale. Gli avvisi sostituiscono le citazioni e le notificazioni per coloro che sono comparsi o debbono considerarsi presenti.

  • Articolo 478 Codice di Procedura Penale: Questioni incidentali

    Articolo 478 Codice di Procedura Penale: Questioni incidentali

    Art. 478 c.p.p. – Questioni incidentali

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Questioni incidentali

    1. Sulle questioni incidentali proposte dalle parti nel corso del dibattimento il giudice decide immediatamente con ordinanza, previa discussione nei modi previsti dall’articolo 491.

  • Art. 479 c.p.p.: Questioni civili o amministrative

    Art. 479 c.p.p.: Questioni civili o amministrative

    Art. 479 c.p.p. – Questioni civili o amministrative

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Questioni civili o amministrative

    1. Fermo quanto previsto dall’articolo 3, qualora la decisione sull’esistenza del reato dipenda dalla risoluzione di una controversia civile o amministrativa di particolare complessità, per la quale sia già in corso un procedimento presso il giudice competente, il giudice penale, se la legge non pone limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa, può disporre la sospensione del dibattimento, fino a che la questione non sia stata decisa con sentenza passata in giudicato.

    2. La sospensione è disposta con ordinanza, contro la quale può essere proposto ricorso per cassazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

    3. Qualora il giudizio civile o amministrativo non si sia concluso nel termine di un anno, il giudice, anche di ufficio, può revocare l’ordinanza di sospensione.

  • Articolo 480 Codice di Procedura Penale: Verbale di udienza

    Articolo 480 Codice di Procedura Penale: Verbale di udienza

    Art. 480 c.p.p. – Verbale di udienza

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Verbale di udienza

    1. L’ausiliario che assiste il giudice redige il verbale di udienza, nel quale sono indicati:

    a) il luogo, la data, l’ora di apertura e di chiusura dell’udienza;

    b) i nomi e i cognomi dei giudici;

    c) il nome e il cognome del rappresentante del pubblico ministero, le generalità dell’imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti e dei loro rappresentanti, i nomi e i cognomi dei difensori.

    2. Il verbale di udienza è inserito nel fascicolo per il dibattimento.

  • Articolo 481 Codice di Procedura Penale: Contenuto del verbale

    Articolo 481 Codice di Procedura Penale: Contenuto del verbale

    Art. 481 c.p.p. – Contenuto del verbale

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Contenuto del verbale

    1. Il verbale descrive le attività svolte in udienza e riporta sinteticamente le richieste e le conclusioni del pubblico ministero e dei difensori.

    2. I provvedimenti dati oralmente dal presidente sono riprodotti in modo integrale. I provvedimenti del giudice pubblicati in udienza mediante lettura sono allegati al verbale.

  • Art. 482 c.p.p.: Diritto delle parti in ordine alla documentazio

    Art. 482 c.p.p.: Diritto delle parti in ordine alla documentazio

    Art. 482 c.p.p. – Diritto delle parti in ordine alla documentazione

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Diritto delle parti in ordine alla documentazione

    1. Le parti hanno diritto di fare inserire nel verbale, entro i limiti strettamente necessari, ogni dichiarazione a cui abbiano interesse, purché non contraria alla legge. Le memorie scritte presentate dalle parti a sostegno delle proprie richieste e conclusioni sono allegate al verbale.

    2. Il presidente può disporre, anche di ufficio, che l’ausiliario dia lettura di singole parti del verbale al fine di verificarne la fedeltà e la completezza. Sulla domanda di rettificazione o di cancellazione nonché sulle questioni relative a quanto previsto dal comma 1, il presidente decide con ordinanza.

  • Art. 483 c.p.p.: Sottoscrizione e trascrizione del verbale

    Art. 483 c.p.p.: Sottoscrizione e trascrizione del verbale

    Art. 483 c.p.p. – Sottoscrizione e trascrizione del verbale

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Sottoscrizione e trascrizione del verbale

    1. Subito dopo la conclusione dell’udienza o la chiusura del dibattimento, il verbale, sottoscritto alla fine di ogni foglio dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, è presentato al presidente per l’apposizione del visto.

    1-bis. Il verbale redatto in forma di documento informatico è sottoscritto dal pubblico ufficiale che lo ha redatto secondo le modalità di cui all’articolo 111 e sottoposto al presidente per l’apposizione del visto con firma digitale o altra firma elettronica qualificata.

    2. Salvo quanto previsto dall’articolo 528, i nastri impressi con i caratteri della stenotipia sono trascritti in caratteri comuni non oltre tre giorni dalla loro formazione.

    3. I verbali e le trascrizioni sono acclusi al fascicolo per il dibattimento.

  • Articolo 484 Codice di Procedura Penale: Costituzione delle parti

    Articolo 484 Codice di Procedura Penale: Costituzione delle parti

    Art. 484 c.p.p. – Costituzione delle parti

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Costituzione delle parti

    1. Prima di dare inizio al dibattimento, il presidente controlla la regolare costituzione delle parti.

    2. Qualora il difensore dell’imputato non sia presente, il presidente designa come sostituto altro difensore a norma dell’articolo 97 comma 4.

    2-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 420, comma 2-ter, primo periodo, e 420-ter, nonché, nei casi in cui manca l’udienza preliminare, anche le disposizioni di cui agli articoli 420, 420-bis, 420-quater, 420-quinquies e 420-sexies .

  • Articolo 485 Codice di Procedura Penale: Rinnovazione della citazione

    Articolo 485 Codice di Procedura Penale: Rinnovazione della citazione

    Art. 485 c.p.p. – Rinnovazione della citazione

    Articolo abrogato dalla l. 16 dicembre 1999, n. 479

    [Abrogato]

  • Art. 486 c.p.p.: Impedimento a comparire dell’imputato o del dif

    Art. 486 c.p.p.: Impedimento a comparire dell’imputato o del dif

    Art. 486 c.p.p. – Impedimento a comparire dell’imputato o del difensore

    Articolo abrogato dalla l. 16 dicembre 1999, n. 479

    [Abrogato]

  • Articolo 487 Codice di Procedura Penale: Contumacia dell’imputato

    Articolo 487 Codice di Procedura Penale: Contumacia dell’imputato

    Art. 487 c.p.p. – Contumacia dell’imputato

    Articolo abrogato dalla l. 16 dicembre 1999, n. 479

    [Abrogato]