Art. 1382 c.c. – Effetti della clausola penale
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
La clausola, con cui si conviene che, in caso d’inadempimento o di ritardo nell’adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione, ha l’effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore.
La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno.

Spiegazione
La clausola penale è il patto con cui si stabilisce che, in caso di inadempimento o ritardo, una parte dovrà una determinata prestazione. Il suo effetto è di limitare il risarcimento alla penale pattuita, salvo sia stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore. La penale è dovuta a prescindere dalla prova del danno.
Come funziona e quando si applica
Ha funzione di predeterminazione forfettaria del risarcimento e di rafforzamento del vincolo. Il creditore non deve provare il danno; il giudice può però ridurre la penale manifestamente eccessiva (art. 1384). Va distinta dalla caparra (art. 1385).
Esempio pratico
Un contratto prevede una penale di 100 € per ogni giorno di ritardo nella consegna: il committente la pretende senza dover dimostrare il danno effettivamente subito.
Domande frequenti
Devo provare il danno per ottenere la penale?
No: la clausola penale è dovuta a prescindere dalla prova del danno.
La penale può essere ridotta?
Sì: il giudice può ridurla se è manifestamente eccessiva o se l’obbligazione è stata in parte eseguita (art. 1384).
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.