Autore: Andrea Marton

  • Articolo 1382 Codice Civile: Effetti della clausola penale

    Articolo 1382 Codice Civile: Effetti della clausola penale

    Art. 1382 c.c. – Effetti della clausola penale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La clausola, con cui si conviene che, in caso d’inadempimento o di ritardo nell’adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione, ha l’effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore.

    La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno.

    Spiegazione

    La clausola penale è il patto con cui si stabilisce che, in caso di inadempimento o ritardo, una parte dovrà una determinata prestazione. Il suo effetto è di limitare il risarcimento alla penale pattuita, salvo sia stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore. La penale è dovuta a prescindere dalla prova del danno.

    Come funziona e quando si applica

    Ha funzione di predeterminazione forfettaria del risarcimento e di rafforzamento del vincolo. Il creditore non deve provare il danno; il giudice può però ridurre la penale manifestamente eccessiva (art. 1384). Va distinta dalla caparra (art. 1385).

    Esempio pratico

    Un contratto prevede una penale di 100 € per ogni giorno di ritardo nella consegna: il committente la pretende senza dover dimostrare il danno effettivamente subito.

    Domande frequenti

    Devo provare il danno per ottenere la penale?

    No: la clausola penale è dovuta a prescindere dalla prova del danno.

    La penale può essere ridotta?

    Sì: il giudice può ridurla se è manifestamente eccessiva o se l’obbligazione è stata in parte eseguita (art. 1384).

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Articolo 1383 Codice Civile: Divieto di cumulo

    Articolo 1383 Codice Civile: Divieto di cumulo

    Art. 1383 c.c. – Divieto di cumulo

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il creditore non può domandare insieme la prestazione principale e la penale, se questa non è stata stipulata per il semplice ritardo.

  • Articolo 1384 Codice Civile: Riduzione della penale

    Articolo 1384 Codice Civile: Riduzione della penale

    Art. 1384 c.c. – Riduzione della penale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La penale può essere diminuita equamente dal giudice, se l’obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l’ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all’interesse che il creditore aveva all’adempimento.

  • Articolo 1385 Codice Civile: Caparra confirmatoria

    Articolo 1385 Codice Civile: Caparra confirmatoria

    Art. 1385 c.c. Caparra confirmatoria

    In vigore

    Se al momento della conclusione del contratto una parte dà all’altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta. Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l’altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l’ha ricevuta, l’altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra. Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l’esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali.

    Spiegazione

    La caparra confirmatoria è la somma versata al momento del contratto. Se adempie chi l’ha data, va imputata alla prestazione o restituita. Se è inadempiente chi l’ha data, l’altra parte può recedere e trattenere la caparra; se è inadempiente chi l’ha ricevuta, l’altra può recedere ed esigere il doppio. È fatta salva la possibilità di chiedere invece l’esecuzione o la risoluzione con il risarcimento ordinario.

    Come funziona e quando si applica

    Va distinta dalla caparra penitenziale (art. 1386), che è il prezzo del recesso. La caparra confirmatoria rafforza l’impegno e liquida in anticipo il danno da inadempimento, ma la parte fedele può anche scegliere le rimedi ordinari (risoluzione + risarcimento integrale).

    Esempio pratico

    Chi versa 10.000 € di caparra per acquistare casa e poi rinuncia la perde; se invece è il venditore a tirarsi indietro, l’acquirente può pretendere 20.000 €.

    Domande frequenti

    Cosa succede alla caparra se non si conclude l’affare?

    Se è inadempiente chi l’ha versata, la perde; se è inadempiente chi l’ha ricevuta, deve restituirne il doppio.

    Posso chiedere altro oltre alla caparra?

    Sì: in alternativa puoi rinunciare al meccanismo della caparra e chiedere l’esecuzione o la risoluzione con il risarcimento del danno effettivo.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Articolo 1386 Codice Civile: Caparra penitenziale

    Articolo 1386 Codice Civile: Caparra penitenziale

    Art. 1386 c.c. – Caparra penitenziale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se nel contratto è stipulato il diritto di recesso per una o per entrambe le parti, la caparra ha la sola funzione di corrispettivo del recesso.

    In questo caso, il recedente perde la caparra data o deve restituire il doppio di quella che ha ricevuta.

  • Articolo 1387 Codice Civile: Fonti della rappresentanza

    Articolo 1387 Codice Civile: Fonti della rappresentanza

    Art. 1387 c.c. – Fonti della rappresentanza

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il potere di rappresentanza è conferito dalla legge ovvero dall’interessato.

  • Articolo 1388 Codice Civile: Contratto concluso dal rappresentante

    Articolo 1388 Codice Civile: Contratto concluso dal rappresentante

    Art. 1388 c.c. – Contratto concluso dal rappresentante

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell’interesse del rappresentato, nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato.

  • Art. 1389 c.c.: Capacità del rappresentante e del rappresentato

    Art. 1389 c.c.: Capacità del rappresentante e del rappresentato

    Art. 1389 c.c. – Capacità del rappresentante e del rappresentato

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Quando la rappresentanza è conferita dall’interessato, per la validità del contratto concluso dal rappresentante basta che questi abbia la capacità di intendere e di volere, avuto riguardo alla natura e al contenuto del contratto stesso, sempre che sia legalmente capace il rappresentato.

    In ogni caso, per la validità del contratto concluso dal rappresentante è necessario che il contratto non sia vietato al rappresentato.

  • Articolo 1390 Codice Civile: Vizi della volontà

    Articolo 1390 Codice Civile: Vizi della volontà

    Art. 1390 c.c. – Vizi della volontà

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il contratto è annullabile se è viziata la volontà del rappresentante. Quando però il vizio riguarda elementi predeterminati dal rappresentato, il contratto è annullabile solo se era viziata la volontà di questo.

  • Articolo 1391 Codice Civile: Stati soggettivi rilevanti

    Articolo 1391 Codice Civile: Stati soggettivi rilevanti

    Art. 1391 c.c. – Stati soggettivi rilevanti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nei casi in cui è rilevante lo stato di buona o di mala fede, di scienza o d’ignoranza di determinate circostanze, si ha riguardo alla persona del rappresentante, salvo che si tratti di elementi predeterminati dal rappresentato.

    In nessun caso il rappresentato che è in mala fede può giovarsi dello stato d’ignoranza o di buona fede del rappresentante.

  • Articolo 1392 Codice Civile: Forma della procura

    Articolo 1392 Codice Civile: Forma della procura

    Art. 1392 c.c. – Forma della procura

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere.

    Spiegazione

    La procura (l’atto con cui si conferisce il potere di rappresentanza) non ha effetto se non è conferita con le stesse forme prescritte per il contratto che il rappresentante dovrà concludere. È il principio del parallelismo delle forme.

    Come funziona e quando si applica

    Significa che la forma della procura «segue» quella dell’atto da compiere: per un atto a forma libera basta una procura semplice, ma per un atto solenne (es. immobiliare) serve una procura nella stessa forma (atto pubblico o scrittura autenticata).

    Esempio pratico

    Per vendere un immobile (atto notarile) la procura al rappresentante deve essere anch’essa per atto pubblico o con firma autenticata dal notaio.

    Domande frequenti

    Che forma deve avere una procura?

    La stessa richiesta per il contratto da concludere: per gli atti immobiliari serve quindi una procura notarile.

    Una procura su carta semplice è valida?

    Solo per gli atti a forma libera; per gli atti solenni la procura informale non ha effetto.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Art. 1393 c.c.: Giustificazione dei poteri del rappresentante

    Art. 1393 c.c.: Giustificazione dei poteri del rappresentante

    Art. 1393 c.c. – Giustificazione dei poteri del rappresentante

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il terzo che contratta col rappresentante può sempre esigere che questi giustifichi i suoi poteri e, se la rappresentanza risulta da un atto scritto, che gliene dia una copia da lui firmata.