Autore: Andrea Marton

  • Articolo 209 Codice di Procedura Penale: Regole per l’esame

    Articolo 209 Codice di Procedura Penale: Regole per l’esame

    Art. 209 c.p.p. – Regole per l’esame

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Regole per l’esame

    1. All’esame delle parti si applicano le disposizioni previste dagli articoli 194, 198 comma 2 e 499 e, se è esaminata una parte diversa dall’imputato, quelle previste dall’articolo 195.

    2. Se la parte rifiuta di rispondere a una domanda, ne è fatta menzione nel verbale.

  • Art. 210 c.p.p.: Esame di persona imputata in un procedimento co

    Art. 210 c.p.p.: Esame di persona imputata in un procedimento co

    Art. 210 c.p.p. – Esame di persona imputata in un procedimento connesso

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Esame di persona imputata in un procedimento connesso

    1. Nel dibattimento, le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell’articolo 12, comma 1, lettera a), nei confronti delle quali si procede o si è proceduto separatamente e che non possono assumere l’ufficio di testimone , sono esaminate a richiesta di parte, ovvero, nel caso indicato nell’articolo 195, anche di ufficio.

    2. Esse hanno obbligo di presentarsi al giudice,il quale, ove occorra, ne ordina l’accompagnamento coattivo. Si osservano le norme sulla citazione dei testimoni.

    3. Le persone indicate nel comma 1 sono assistite da un difensore che ha diritto di partecipare all’esame. In mancanza di un difensore di fiducia è designato un difensore di ufficio.

    4. Prima che abbia inizio l’esame, il giudice avverte le persone indicate nel comma 1 che, salvo quanto disposto dall’articolo 66 comma 1, esse hanno facoltà di non rispondere.

    5. All’esame si applicano le disposizioni previste dagli articoli 194, 195 , 498, 499 e 500 .

    6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle persone imputate in un procedimento connesso ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera c), o di un reato collegato a norma dell’articolo 371, comma 2, lettera b), che non hanno reso in precedenza dichiarazioni concernenti la responsabilità dell’imputato. Tuttavia a tali persone è dato l’avvertimento previsto dall’articolo 64, comma 3, lettera c), e se esse non si avvalgono della facoltà di non rispondere, assumono l’ufficio di testimone. Al loro esame si applicano, in tal caso, oltre alle disposizioni richiamate dal comma 5, anche quelle previste dagli articoli 197-bis e 497.

  • Articolo 211 Codice di Procedura Penale: Presupposti del confronto

    Articolo 211 Codice di Procedura Penale: Presupposti del confronto

    Art. 211 c.p.p. – Presupposti del confronto

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Presupposti del confronto

    1. Il confronto è ammesso esclusivamente fra persone già esaminate o interrogate, quando vi è disaccordo fra esse su fatti e circostanze importanti.

  • Articolo 212 Codice di Procedura Penale: Modalità del confronto

    Articolo 212 Codice di Procedura Penale: Modalità del confronto

    Art. 212 c.p.p. – Modalità del confronto

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Modalità del confronto

    1. Il giudice, richiamate le precedenti dichiarazioni ai soggetti tra i quali deve svolgersi il confronto, chiede loro se le confermano o le modificano, invitandoli, ove occorra, alle reciproche contestazioni.

    2. Nel verbale è fatta menzione delle domande rivolte dal giudice, delle dichiarazioni rese dalle persone messe a confronto e di quanto altro è avvenuto durante il confronto.

  • Art. 213 c.p.p.: Ricognizione di persone. Atti preliminari

    Art. 213 c.p.p.: Ricognizione di persone. Atti preliminari

    Art. 213 c.p.p. – Ricognizione di persone. Atti preliminari

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Ricognizione di persone. Atti preliminari

    1. Quando occorre procedere a ricognizione personale, il giudice invita chi deve eseguirla a descrivere la persona indicando tutti i particolari che ricorda; gli chiede poi se sia stato in precedenza chiamato a eseguire il riconoscimento, se, prima e dopo il fatto per cui si procede, abbia visto, anche se riprodotta in fotografia o altrimenti, la persona da riconoscere, se la stessa gli sia stata indicata o descritta e se vi siano altre circostanze che possano influire sull’attendibilità del riconoscimento.

    2. Nel verbale è fatta menzione degli adempimenti previsti dal comma 1 e delle dichiarazioni rese.

    3. L’inosservanza delle disposizioni previste dai commi 1 e 2 è causa di nullità della ricognizione.

  • Art. 214 c.p.p.: Svolgimento della ricognizione

    Art. 214 c.p.p.: Svolgimento della ricognizione

    Art. 214 c.p.p. – Svolgimento della ricognizione

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Allontanato colui che deve eseguire la ricognizione, il giudice procura la presenza di almeno due persone il più possibile somiglianti, anche nell’abbigliamento, a quella sottoposta a ricognizione. Invita quindi quest’ultima a scegliere il suo posto rispetto alle altre, curando che si presenti sin dove è possibile, nelle stesse condizioni nelle quali sarebbe stata vista dalla persona chiamata alla ricognizione. Nuovamente introdotta quest’ultima, il giudice le chiede se riconosca taluno dei presenti e, in caso affermativo, la invita a indicare chi abbia riconosciuto e a precisare se ne sia certa.

    2. Se vi è fondata ragione di ritenere che la persona chiamata alla ricognizione possa subire intimidazione o altra influenza dalla presenza di quella sottoposta a ricognizione, il giudice dispone che l’atto sia compiuto senza che quest’ultima possa vedere la prima.

    3. Nel verbale è fatta menzione, a pena di nullità (181), delle modalità di svolgimento della ricognizione. Il giudice può disporre che lo svolgimento della ricognizione sia documentato anche mediante rilevazioni fotografiche o cinematografiche o mediante altri strumenti o procedimenti.

  • Articolo 215 Codice di Procedura Penale: Ricognizione di cose

    Articolo 215 Codice di Procedura Penale: Ricognizione di cose

    Art. 215 c.p.p. – Ricognizione di cose

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Ricognizione di cose

    1. Quando occorre procedere alla ricognizione del corpo del reato o di altre cose pertinenti al reato, il giudice procede osservando le disposizioni dell’articolo 213, in quanto applicabili.

    2. Procurati, ove possibile, almeno due oggetti simili a quello da riconoscere, il giudice chiede alla persona chiamata alla ricognizione se riconosca taluno tra essi e, in caso affermativo, la invita a dichiarare quale abbia riconosciuto e a precisare se ne sia certa.

    3. Si applicano le disposizioni dell’articolo 214 comma 3.

  • Articolo 216 Codice di Procedura Penale: Altre ricognizioni

    Articolo 216 Codice di Procedura Penale: Altre ricognizioni

    Art. 216 c.p.p. – Altre ricognizioni

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Altre ricognizioni

    1. Quando dispone la ricognizione di voci, suoni o di quanto altro può essere oggetto di percezione sensoriale, il giudice procede osservando le disposizioni dell’articolo 213, in quanto applicabili.

    2. Si applicano le disposizioni dell’articolo 214 comma 3.

  • Articolo 217 Codice di Procedura Penale: Pluralità di ricognizioni

    Articolo 217 Codice di Procedura Penale: Pluralità di ricognizioni

    Art. 217 c.p.p. – Pluralità di ricognizioni

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Pluralità di ricognizioni

    1. Quando più persone sono chiamate ad eseguire la ricognizione della medesima persona o del medesimo oggetto, il giudice procede con atti separati, impedendo ogni comunicazione tra chi ha compiuto la ricognizione e coloro che devono ancora eseguirla.

    2. Se una stessa persona deve eseguire la ricognizione di più persone o di più oggetti, il giudice provvede, per ogni atto, in modo che la persona o l’oggetto sottoposti a ricognizione siano collocati tra persone od oggetti diversi.

    3. Si applicano le disposizioni degli articoli precedenti.

  • Art. 218 c.p.p.: Presupposti dell’esperimento giudiziale

    Art. 218 c.p.p.: Presupposti dell’esperimento giudiziale

    Art. 218 c.p.p. – Presupposti dell’esperimento giudiziale

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Presupposti dell’esperimento giudiziale

    1. L’esperimento giudiziale è ammesso quando occorre accertare se un fatto sia o possa essere avvenuto in un determinato modo.

    2. L’esperimento consiste nella riproduzione, per quanto è possibile, della situazione in cui il fatto si afferma o si ritiene essere avvenuto e nella ripetizione delle modalità di svolgimento del fatto stesso.

  • Art. 219 c.p.p.: Modalità dell’esperimento giudiziale

    Art. 219 c.p.p.: Modalità dell’esperimento giudiziale

    Art. 219 c.p.p. – Modalità dell’esperimento giudiziale

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Modalità dell’esperimento giudiziale

    1. L’ordinanza che dispone l’esperimento giudiziale contiene una succinta enunciazione dell’oggetto dello stesso e l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo in cui si procederà alle operazioni.

    Con la stessa ordinanza o con un provvedimento successivo il giudice può designare un esperto per l’esecuzione di determinate operazioni.

    2. Il giudice dà gli opportuni provvedimenti per lo svolgimento delle operazioni, disponendo per le rilevazioni fotografiche o cinematografiche o con altri strumenti o procedimenti.

    3. Anche quando l’esperimento è eseguito fuori dell’aula di udienza, il giudice può adottare i provvedimenti previsti dall’articolo 471 al fine di assicurare il regolare compimento dell’atto.

    4. Nel determinare le modalità dell’esperimento, il giudice, se del caso, dà le opportune disposizioni affinchè esso si svolga in modo da non offendere sentimenti di coscienza e da non esporre a pericolo l’incolumità delle persone o la sicurezza pubblica.

  • Articolo 220 Codice di Procedura Penale: Oggetto della perizia

    Articolo 220 Codice di Procedura Penale: Oggetto della perizia

    Art. 220 c.p.p. – Oggetto della perizia

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Oggetto della perizia

    1. La perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche.

    2. Salvo quanto previsto ai fini dell’esecuzione della pena o della misura di sicurezza, non sono ammesse perizie per stabilire l’abitualità o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell’imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche.