Art. 1373 c.c. – Recesso unilaterale
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, tale facoltà può essere esercitata finchè il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione.
Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, tale facoltà può essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.
Qualora sia stata stipulata la prestazione di un corrispettivo per il recesso, questo ha effetto quando la prestazione è eseguita.
È salvo in ogni caso il patto contrario.
Spiegazione
Il contratto ha forza di legge tra le parti: non può essere sciolto se non per mutuo consenso o per le cause ammesse dalla legge. Inoltre il contratto non produce effetti rispetto ai terzi se non nei casi previsti dalla legge.
Come funziona e quando si applica
Esprime il principio di vincolatività del contratto e la relatività dei suoi effetti. Le parti non possono recedere unilateralmente, salvo che la legge o il contratto lo consentano (art. 1373). I terzi, di regola, non sono toccati dal contratto altrui, salvo eccezioni come il contratto a favore di terzi (art. 1411).
Esempio pratico
Firmato un contratto, una parte non può tirarsi indietro da sola: per scioglierlo serve l’accordo dell’altra o una causa prevista dalla legge.
Domande frequenti
Posso recedere da un contratto quando voglio?
No: il contratto vincola e si scioglie solo per mutuo consenso o nei casi previsti dalla legge o dal contratto.
Il contratto vale anche per chi non l’ha firmato?
Di regola no: produce effetti solo tra le parti, salvo i casi di legge (es. contratto a favore di terzi).
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.