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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1379 c.c. Divieto di alienazione

In vigore

Il divieto di alienare stabilito per contratto ha effetto solo tra le parti, e non è valido se non è contenuto entro convenienti limiti di tempo e se non risponde a un apprezzabile interesse di una delle parti.

In sintesi

  • Divieto di alienazione: il patto che vieta la vendita o il trasferimento di un bene è valido solo se risponde a un apprezzabile interesse di una delle parti (funzione giustificatrice) ed è limitato nel tempo.
  • Efficacia solo inter partes: il divieto contrattuale di alienazione ha efficacia solo tra le parti del patto; non è opponibile ai terzi acquirenti, salvo quanto stabilito dalla legge.
  • Limiti di validità: il patto deve avere un termine e uno scopo meritevole; un divieto perpetuo o senza causa è nullo per contrasto con la libertà di circolazione dei beni.

L'articolo 1379 c.c. disciplina il patto di non alienare: è valido se limitato nel tempo e se risponde a un apprezzabile interesse di una delle parti. Il divieto ha però efficacia solo tra le parti del patto, non verso i terzi acquirenti, che acquistano il bene liberamente.

Il bilanciamento tra autonomia contrattuale e libertà di circolazione dei beni

Il patto di non alienare è un accordo con cui una parte si impegna a non vendere, cedere o trasferire un determinato bene per un certo periodo. È uno strumento lecito dell'autonomia privata (art. 1322 c.c.), ma soggetto a limiti precisi dall'art. 1379 c.c., che riflettono il principio costituzionale di libertà di iniziativa economica e la scelta del legislatore di favorire la circolazione dei beni. Un divieto perpetuo di alienare sarebbe un'ipotesi di manus mortua, la mano morta che imbriglia i beni sottraendoli alla circolazione, contraria all'ordine pubblico economico. Per questo l'art. 1379 richiede: (1) un apprezzabile interesse di una delle parti; (2) un limite temporale.

L'apprezzabile interesse: funzione giustificatrice del patto

Il requisito dell'«apprezzabile interesse» (talvolta chiamato causa del divieto o funzione giustificatrice) serve a distinguere i patti di non alienare meritevoli di tutela dai vincoli arbitrari imposti per limitare la libertà del debitore. Esempi di apprezzabile interesse: (a) la banca che finanzia l'acquisto di un immobile e impone al mutuatario il divieto di alienare finché il mutuo non è estinto, per conservare la garanzia reale (ipoteca); (b) il comodante che presta un bene e vieta al comodatario di alienarlo durante il comodato; (c) i soci di una startup che si impegnano a non cedere le quote per un periodo di lock-up, per garantire la stabilità della compagine societaria. Se l'interesse non è apprezzabile (es. divieto imposto solo per danneggiare la controparte), il patto è nullo per mancanza di causa.

Il limite temporale e le conseguenze della violazione

Il patto deve essere limitato nel tempo: un divieto perpetuo è nullo. La legge non fissa un limite massimo di durata, rimettendolo alla valutazione della causa concreta del patto e al principio di ragionevolezza. In caso di violazione del patto di non alienare, il cedente è responsabile contrattualmente verso il creditore del patto (inadempimento contrattuale, art. 1218 c.c.); il terzo acquirente, invece, acquista validamente il bene, il divieto non ha efficacia reale, ma solo obbligatoria inter partes. L'unica tutela verso i terzi è la risarcitoria (nei limiti dell'art. 2043 c.c.) o il sequestro cautelare ante causam se ricorrono i presupposti.

Connessioni con altre norme

L'art. 1379 va letto con l'art. 1376 c.c. (principio consensualistico), l'art. 1322 c.c. (autonomia contrattuale), l'art. 2931 c.c. (esecuzione forzata in forma specifica) e con le norme sulle prelazioni convenzionali (art. 1500 ss. c.c.) e sui patti parasociali (art. 2341-bis c.c. per le S.p.A.).

Domande frequenti

Un patto contrattuale che vieta di vendere un immobile per 10 anni è valido?

È valido se risponde a un apprezzabile interesse di una delle parti (art. 1379 c.c.). Un termine di 10 anni può essere accettabile se giustificato da un interesse concreto (es. finanziamento in corso, lock-up societario). Va valutato caso per caso. In ogni caso, il divieto ha efficacia solo tra le parti del patto: il terzo acquirente dell'immobile non è vincolato dal divieto e acquista validamente.

Se vendo un bene in violazione di un patto di non alienare, l'acquirente è protetto?

Sì. Il patto di non alienare ha efficacia solo obbligatoria (inter partes): il cedente viola il contratto ed è responsabile verso il creditore del patto (risarcimento danni), ma il terzo acquirente acquista validamente il bene. Il divieto contrattuale non è opponibile ai terzi, salvo casi specifici previsti dalla legge (es. prelazioni legali, vincoli iscritti nei registri immobiliari).

La banca che finanzia l'acquisto di una casa può imporre il divieto di vendere finché il mutuo non è estinto?

Sì, è un classico esempio di apprezzabile interesse ex art. 1379 c.c.: la banca ha interesse a che il bene ipotecato non venga ceduto liberamente finché il credito non è garantito. Il patto di non alienare rafforza la tutela ipotecaria. In pratica, peraltro, l'ipoteca già fornisce alla banca protezione verso i terzi acquirenti (art. 2808 c.c.); il patto di non alienare aggiunge una tutela contrattuale inter partes.

I patti di lock-up nelle startup (divieto di cedere quote per 2-3 anni) sono validi?

Sì, rientrano nell'art. 1379 c.c.: il lock-up risponde a un apprezzabile interesse della società e degli altri soci (stabilità della compagine, fiducia degli investitori) ed è limitato nel tempo (2-3 anni). Se il socio viola il lock-up cedendo le quote, risponde contrattualmente verso gli altri soci. Le quote vengono comunque validamente cedute al terzo (il lock-up non è opponibile ai terzi); i rimedi sono quelli contrattuali: penale, risarcimento, eventuale prelazione.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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