Autore: Andrea Marton

  • Articolo 1394 Codice Civile: Conflitto d’interessi

    Articolo 1394 Codice Civile: Conflitto d’interessi

    Art. 1394 c.c. – Conflitto d’interessi

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il contratto concluso dal rappresentante in conflitto d’interessi col rappresentato può essere annullato su domanda del rappresentato, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.

  • Articolo 1395 Codice Civile: Contratto con sé stesso

    Articolo 1395 Codice Civile: Contratto con sé stesso

    Art. 1395 c.c. – Contratto con se stesso

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    È annullabile il contratto che il rappresentante conclude con se stesso, in proprio o come rappresentante di un’altra parte, a meno che il rappresentato lo abbia autorizzato specificatamente ovvero il contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere la possibilità di conflitto d’interessi.

    L’impugnazione può essere proposta soltanto dal rappresentato.

  • Articolo 1396 Codice Civile: Modificazione ed estinzione della procura

    Articolo 1396 Codice Civile: Modificazione ed estinzione della procura

    Art. 1396 c.c. Modificazione ed estinzione della procura

    In vigore

    Le modificazioni e la revoca della procura devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. In mancanza, esse non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione del contratto. Le altre cause di estinzione del potere di rappresentanza conferito dall’interessato non sono opponibili ai terzi che le hanno senza colpa ignorate.

  • Art. 1397 c.c.: Restituzione del documento della rappresentanza

    Art. 1397 c.c.: Restituzione del documento della rappresentanza

    Art. 1397 c.c. – Restituzione del documento della rappresentanza

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il rappresentante è tenuto a restituire il documento dal quale risultano i suoi poteri, quando questi sono cessati.

  • Articolo 1398 Codice Civile: Rappresentanza senza potere

    Articolo 1398 Codice Civile: Rappresentanza senza potere

    Art. 1398 c.c. – Rappresentanza senza potere

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Colui che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, è responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto.

  • Art. 1399 Codice Civile: Ratifica

    Art. 1399 Codice Civile: Ratifica

    Art. 1399 c.c. Ratifica

    In vigore

    Nell’ipotesi prevista dall’articolo precedente, il contratto può essere ratificato dall’interessato, con l’osservanza delle forme prescritte per la conclusione di esso. La ratifica ha effetto retroattivo, ma sono salvi i diritti dei terzi. Il terzo e colui che ha contrattato come rappresentante possono d’accordo sciogliere il contratto prima della ratifica. Il terzo contraente può invitare l’interessato a pronunziarsi sulla ratifica assegnandogli un termine, scaduto il quale, nel silenzio, la ratifica s’intende negata. La facoltà di ratifica si trasmette agli eredi.

  • Articolo 1400 Codice Civile: Speciali forme di rappresentanza

    Articolo 1400 Codice Civile: Speciali forme di rappresentanza

    Art. 1400 c.c. – Speciali forme di rappresentanza

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le speciali forme di rappresentanza nelle imprese agricole e commerciali sono regolate dal libro V.

  • Articolo 1401 Codice Civile: Riserva di nomina del contraente

    Articolo 1401 Codice Civile: Riserva di nomina del contraente

    Art. 1401 c.c. – Riserva di nomina del contraente

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nel momento della conclusione del contratto una parte può riservarsi la facoltà di nominare successivamente la persona che deve acquistare i diritti e assumere gli obblighi nascenti dal contratto stesso.

  • Art. 1402 c.c.: Termine e modalità della dichiarazione di nomina

    Art. 1402 c.c.: Termine e modalità della dichiarazione di nomina

    Art. 1402 c.c. – Termine e modalità della dichiarazione di nomina

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La dichiarazione di nomina deve essere comunicata all’altra parte nel termine di tre giorni dalla stipulazione del contratto, se le parti non hanno stabilito un termine diverso.

    La dichiarazione non ha effetto se non è accompagnata dall’accettazione della persona nominata o se non esiste una procura anteriore al contratto.

  • Articolo 1403 Codice Civile: Forme e pubblicità

    Articolo 1403 Codice Civile: Forme e pubblicità

    Art. 1403 c.c. Forme e pubblicità

    In vigore

    La dichiarazione di nomina e la procura o l’accettazione della persona nominata non hanno effetto se non rivestono la stessa forma che le parti hanno usata per il contratto, anche se non prescritta dalla legge. Se per il contratto è richiesta a determinati effetti una forma di pubblicità, deve agli stessi effetti essere resa pubblica anche la dichiarazione di nomina, con l’indicazione dell’atto di procura o dell’accettazione della persona nominata.

  • Articolo 1404 Codice Civile: Effetti della dichiarazione di nomina

    Articolo 1404 Codice Civile: Effetti della dichiarazione di nomina

    Art. 1404 c.c. – Effetti della dichiarazione di nomina

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Quando la dichiarazione di nomina è stata validamente fatta, la persona nominata acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dal contratto con effetto dal momento in cui questo fu stipulato.

  • Art. 1405 c.c.: Effetti della mancata dichiarazione di nomina

    Art. 1405 c.c.: Effetti della mancata dichiarazione di nomina

    Art. 1405 c.c. – Effetti della mancata dichiarazione di nomina

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se la dichiarazione di nomina non è fatta validamente nel termine stabilito dalla legge o dalle parti, il contratto produce i suoi effetti fra i contraenti originari.