Art. 1346 c.c. – Requisiti
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
L’oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
L’oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il contratto sottoposto a condizione sospensiva o a termine è valido, se la prestazione inizialmente impossibile diviene possibile prima dell’avveramento della condizione o della scadenza del termine.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
La prestazione di cose future può essere dedotta in contratto, salvi i particolari divieti della legge.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Se la determinazione della prestazione dedotta in contratto è deferita a un terzo e non risulta che le parti vollero rimettersi al suo mero arbitrio, il terzo deve procedere con equo apprezzamento. Se manca la determinazione del terzo o se questa è manifestamente iniqua o erronea, la determinazione è fatta dal giudice.
La determinazione rimessa al mero arbitrio del terzo non si può impugnare se non provando la sua mala fede. Se manca la determinazione del terzo e le parti non si accordano per sostituirlo, il contratto è nullo.
Nel determinare la prestazione il terzo deve tener conto anche delle condizioni generali della produzione a cui il contratto eventualmente abbia riferimento.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità:
1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili;
2) i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, il diritto del concedente e dell’enfiteuta;
3) i contratti che costituiscono la comunione di diritti indicati dai numeri precedenti;
4) i contratti che costituiscono o modificano le servitù prediali, il diritto di uso su beni immobili e il diritto di abitazione;
5) gli atti di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti;
6) i contratti di affrancazione del fondo enfiteutico;
7) i contratti di anticresi;
8) i contratti di locazione di beni immobili per una durata superiore a nove anni;
9) i contratti di società o di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato;
10) gli atti che costituiscono rendite perpetue o vitalizie, salve le disposizioni relative alle rendite dello Stato;
11) gli atti di divisione di beni immobili e di altri diritti reali immobiliari;
12) le transazioni che hanno per oggetto controversie relative ai rapporti giuridici menzionati nei numeri precedenti;
13) gli altri atti specialmente indicati dalla legge.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il contratto preliminare è nullo, se non è fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Se le parti hanno convenuto per iscritto di adottare una determinata forma per la futura conclusione di un contratto, si presume che la forma sia stata voluta per la validità di questo.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Le parti possono subordinare l’efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto a un avvenimento futuro e incerto.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
È nullo il contratto al quale è apposta una condizione, sospensiva o risolutiva, contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume.
La condizione impossibile rende nullo il contratto se è sospensiva; se è risolutiva, si ha come non apposta.
Se la condizione illecita o impossibile è apposta a un patto singolo del contratto, si osservano, riguardo all’efficacia del patto, le disposizioni dei commi precedenti, fermo quanto è disposto dall’art. 1419.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
È nulla l’alienazione di un diritto o l’assunzione di un obbligo subordinata a una condizione sospensiva che la faccia dipendere dalla mera volontà dell’alienante o, rispettivamente, da quella del debitore.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
In pendenza della condizione sospensiva l’acquirente di un diritto può compiere atti conservativi.
L’acquirente di un diritto sotto condizione risolutiva può, in pendenza di questa, esercitarlo, ma l’altro contraente può compiere atti conservativi.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Chi ha un diritto subordinato a condizione sospensiva o risolutiva può disporne in pendenza di questa; ma gli effetti di ogni atto di disposizione sono subordinati alla stessa condizione.
Spiegazione
Il contratto preliminare è nullo se non è fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo. Con il preliminare le parti si obbligano a concludere un futuro contratto (ad esempio la compravendita), fissandone già il contenuto.
Come funziona e quando si applica
Per il preliminare di vendita di un immobile serve quindi la forma scritta a pena di nullità. Se una parte non stipula il definitivo, l’altra può ottenere dal giudice una sentenza che produce gli effetti del contratto non concluso (art. 2932). Il preliminare può essere trascritto (art. 2645-bis) a tutela dell’acquirente.
Esempio pratico
Il ‘compromesso’ per l’acquisto di una casa è un contratto preliminare: deve essere scritto e, se il venditore si rifiuta di firmare il rogito, l’acquirente può chiedere al giudice una sentenza che trasferisce l’immobile.
Domande frequenti
Che forma deve avere il preliminare?
La stessa del contratto definitivo: per gli immobili, forma scritta a pena di nullità.
Cosa succede se l’altra parte non firma il definitivo?
Si può chiedere al giudice una sentenza che produce gli effetti del contratto non concluso, ai sensi dell’art. 2932 c.c.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.