Autore: Andrea Marton

  • Art. 1346 Codice Civile: Requisiti

    Art. 1346 Codice Civile: Requisiti

    Art. 1346 c.c. – Requisiti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile.

  • Articolo 1347 Codice Civile: Possibilità sopravvenuta dell’oggetto

    Articolo 1347 Codice Civile: Possibilità sopravvenuta dell’oggetto

    Art. 1347 c.c. – Possibilità sopravvenuta dell’oggetto

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il contratto sottoposto a condizione sospensiva o a termine è valido, se la prestazione inizialmente impossibile diviene possibile prima dell’avveramento della condizione o della scadenza del termine.

  • Articolo 1348 Codice Civile: Cose future

    Articolo 1348 Codice Civile: Cose future

    Art. 1348 c.c. – Cose future

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La prestazione di cose future può essere dedotta in contratto, salvi i particolari divieti della legge.

  • Articolo 1349 Codice Civile: Determinazione dell’oggetto

    Articolo 1349 Codice Civile: Determinazione dell’oggetto

    Art. 1349 c.c. – Determinazione dell’oggetto

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se la determinazione della prestazione dedotta in contratto è deferita a un terzo e non risulta che le parti vollero rimettersi al suo mero arbitrio, il terzo deve procedere con equo apprezzamento. Se manca la determinazione del terzo o se questa è manifestamente iniqua o erronea, la determinazione è fatta dal giudice.

    La determinazione rimessa al mero arbitrio del terzo non si può impugnare se non provando la sua mala fede. Se manca la determinazione del terzo e le parti non si accordano per sostituirlo, il contratto è nullo.

    Nel determinare la prestazione il terzo deve tener conto anche delle condizioni generali della produzione a cui il contratto eventualmente abbia riferimento.

  • Articolo 1350 Codice Civile: Atti che devono farsi per iscritto

    Articolo 1350 Codice Civile: Atti che devono farsi per iscritto

    Art. 1350 c.c. – Atti che devono farsi per iscritto

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità:

    1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili;

    2) i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, il diritto del concedente e dell’enfiteuta;

    3) i contratti che costituiscono la comunione di diritti indicati dai numeri precedenti;

    4) i contratti che costituiscono o modificano le servitù prediali, il diritto di uso su beni immobili e il diritto di abitazione;

    5) gli atti di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti;

    6) i contratti di affrancazione del fondo enfiteutico;

    7) i contratti di anticresi;

    8) i contratti di locazione di beni immobili per una durata superiore a nove anni;

    9) i contratti di società o di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato;

    10) gli atti che costituiscono rendite perpetue o vitalizie, salve le disposizioni relative alle rendite dello Stato;

    11) gli atti di divisione di beni immobili e di altri diritti reali immobiliari;

    12) le transazioni che hanno per oggetto controversie relative ai rapporti giuridici menzionati nei numeri precedenti;

    13) gli altri atti specialmente indicati dalla legge.

  • Articolo 1351 Codice Civile: Contratto preliminare

    Articolo 1351 Codice Civile: Contratto preliminare

    Art. 1351 c.c. – Contratto preliminare

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il contratto preliminare è nullo, se non è fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo.

    Spiegazione

    Il contratto preliminare è nullo se non è fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo. Con il preliminare le parti si obbligano a concludere un futuro contratto (ad esempio la compravendita), fissandone già il contenuto.

    Come funziona e quando si applica

    Per il preliminare di vendita di un immobile serve quindi la forma scritta a pena di nullità. Se una parte non stipula il definitivo, l’altra può ottenere dal giudice una sentenza che produce gli effetti del contratto non concluso (art. 2932). Il preliminare può essere trascritto (art. 2645-bis) a tutela dell’acquirente.

    Esempio pratico

    Il ‘compromesso’ per l’acquisto di una casa è un contratto preliminare: deve essere scritto e, se il venditore si rifiuta di firmare il rogito, l’acquirente può chiedere al giudice una sentenza che trasferisce l’immobile.

    Domande frequenti

    Che forma deve avere il preliminare?

    La stessa del contratto definitivo: per gli immobili, forma scritta a pena di nullità.

    Cosa succede se l’altra parte non firma il definitivo?

    Si può chiedere al giudice una sentenza che produce gli effetti del contratto non concluso, ai sensi dell’art. 2932 c.c.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Articolo 1352 Codice Civile: Forme convenzionali

    Articolo 1352 Codice Civile: Forme convenzionali

    Art. 1352 c.c. – Forme convenzionali

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se le parti hanno convenuto per iscritto di adottare una determinata forma per la futura conclusione di un contratto, si presume che la forma sia stata voluta per la validità di questo.

  • Articolo 1353 Codice Civile: Contratto condizionale

    Articolo 1353 Codice Civile: Contratto condizionale

    Art. 1353 c.c. – Contratto condizionale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le parti possono subordinare l’efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto a un avvenimento futuro e incerto.

  • Articolo 1354 Codice Civile: Condizioni illecite o impossibili

    Articolo 1354 Codice Civile: Condizioni illecite o impossibili

    Art. 1354 c.c. – Condizioni illecite o impossibili

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    È nullo il contratto al quale è apposta una condizione, sospensiva o risolutiva, contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume.

    La condizione impossibile rende nullo il contratto se è sospensiva; se è risolutiva, si ha come non apposta.

    Se la condizione illecita o impossibile è apposta a un patto singolo del contratto, si osservano, riguardo all’efficacia del patto, le disposizioni dei commi precedenti, fermo quanto è disposto dall’art. 1419.

  • Articolo 1355 Codice Civile: Condizione meramente potestativa

    Articolo 1355 Codice Civile: Condizione meramente potestativa

    Art. 1355 c.c. – Condizione meramente potestativa

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    È nulla l’alienazione di un diritto o l’assunzione di un obbligo subordinata a una condizione sospensiva che la faccia dipendere dalla mera volontà dell’alienante o, rispettivamente, da quella del debitore.

  • Articolo 1356 Codice Civile: Pendenza della condizione

    Articolo 1356 Codice Civile: Pendenza della condizione

    Art. 1356 c.c. – Pendenza della condizione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    In pendenza della condizione sospensiva l’acquirente di un diritto può compiere atti conservativi.

    L’acquirente di un diritto sotto condizione risolutiva può, in pendenza di questa, esercitarlo, ma l’altro contraente può compiere atti conservativi.

  • Art. 1357 c.c.: Atti di disposizione in pendenza della condizione

    Art. 1357 c.c.: Atti di disposizione in pendenza della condizione

    Art. 1357 c.c. – Atti di disposizione in pendenza della condizione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Chi ha un diritto subordinato a condizione sospensiva o risolutiva può disporne in pendenza di questa; ma gli effetti di ogni atto di disposizione sono subordinati alla stessa condizione.