Autore: Andrea Marton

  • Articolo 1322 Codice Civile: Autonomia contrattuale

    Articolo 1322 Codice Civile: Autonomia contrattuale

    Art. 1322 c.c. – Autonomia contrattuale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge e dalle norme corporative.

    Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico.

  • Articolo 1323 Codice Civile: Norme regolatrici dei contratti

    Articolo 1323 Codice Civile: Norme regolatrici dei contratti

    Art. 1323 c.c. – Norme regolatrici dei contratti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Tutti i contratti, ancorché non appartengano ai tipi che hanno una disciplina particolare, sono sottoposti alle norme generali contenute in questo titolo.

  • Articolo 1324 Codice Civile: Norme applicabili agli atti unilaterali

    Articolo 1324 Codice Civile: Norme applicabili agli atti unilaterali

    Art. 1324 c.c. – Norme applicabili agli atti unilaterali

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Salvo diverse disposizioni di legge, le norme che regolano i contratti si osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale.

  • Articolo 1325 Codice Civile: Indicazione dei requisiti

    Articolo 1325 Codice Civile: Indicazione dei requisiti

    Art. 1325 c.c. – Indicazione dei requisiti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I requisiti del contratto sono:

    1) l’accordo delle parti;

    2) la causa;

    3) l’oggetto;

    4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità.

  • Articolo 1326 Codice Civile: Conclusione del contratto

    Articolo 1326 Codice Civile: Conclusione del contratto

    Art. 1326 c.c. Conclusione del contratto

    In vigore

    Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte. L’accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell’affare o secondo gli usi. Il proponente può ritenere efficace l’accettazione tardiva, purché ne dia immediatamente avviso all’altra parte. Qualora il proponente richieda per l’accettazione una forma determinata, l’accettazione non ha effetto se è data in forma diversa. Un’accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta.

  • Art. 1327 c.c.: Esecuzione prima della risposta dell’accettante

    Art. 1327 c.c.: Esecuzione prima della risposta dell’accettante

    Art. 1327 c.c. – Esecuzione prima della risposta dell’accettante

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Qualora, su richiesta del proponente o per la natura dell’affare o secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l’esecuzione.

    L’accettante deve dare prontamente avviso all’altra parte dell’iniziata esecuzione e, in mancanza, è tenuto al risarcimento del danno.

  • Art. 1328 Codice Civile: Revoca della proposta e dell’accettazione

    Art. 1328 Codice Civile: Revoca della proposta e dell’accettazione

    Art. 1328 c.c. – Revoca della proposta e dell’accettazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La proposta può essere revocata finchè il contratto non sia concluso. Tuttavia, se l’accettante ne ha intrapreso in buona fede l’esecuzione prima di avere notizia della revoca, il proponente è tenuto a indennizzarlo delle spese e delle perdite subite per l’iniziata esecuzione del contratto.

    L’accettazione può essere revocata, purché la revoca giunga a conoscenza del proponente prima dell’accettazione.

  • Articolo 1329 Codice Civile: Proposta irrevocabile

    Articolo 1329 Codice Civile: Proposta irrevocabile

    Art. 1329 c.c. – Proposta irrevocabile

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se il proponente si è obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo tempo, la revoca è senza effetto.

    Nell’ipotesi prevista dal comma precedente, la morte o la sopravvenuta incapacità del proponente non toglie efficacia alla proposta, salvo che la natura dell’affare o altre circostanze escludano tale efficacia.

  • Articolo 1330 Codice Civile: Morte o incapacità dell’imprenditore

    Articolo 1330 Codice Civile: Morte o incapacità dell’imprenditore

    Art. 1330 c.c. – Morte o incapacità dell’imprenditore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La proposta o l’accettazione, quando è fatta dall’imprenditore nell’esercizio della sua impresa, non perde efficacia se l’imprenditore muore o diviene incapace prima della conclusione del contratto, salvo che si tratti di piccoli imprenditori o che diversamente risulti dalla natura dell’affare o da altre circostanze.

  • Art. 1331 Codice Civile: Opzione

    Art. 1331 Codice Civile: Opzione

    Art. 1331 c.c. – Opzione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Quando le parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione e l’altra abbia facoltà di accettarla o meno, la dichiarazione della prima si considera quale proposta irrevocabile per gli effetti previsti dall’art. 1329.

    Se per l’accettazione non è stato fissato un termine, questo può essere stabilito dal giudice.

  • Articolo 1332 Codice Civile: Adesione di altre parti al contratto

    Articolo 1332 Codice Civile: Adesione di altre parti al contratto

    Art. 1332 c.c. – Adesione di altre parti al contratto

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se ad un contratto possono aderire altre parti e non sono determinate le modalità dell’adesione, questa deve essere diretta all’organo che sia stato costituito per l’attuazione del contratto o, in mancanza di esso, a tutti i contraenti originari.

  • Art. 1333 c.c.: Contratto con obbligazioni del solo proponente

    Art. 1333 c.c.: Contratto con obbligazioni del solo proponente

    Art. 1333 c.c. – Contratto con obbligazioni del solo proponente

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La proposta diretta a concludere un contratto da cui derivino obbligazioni solo per il proponente è irrevocabile appena giunge a conoscenza della parte alla quale è destinata.

    Il destinatario può rifiutare la proposta nel termine richiesto dalla natura dell’affare o dagli usi. In mancanza di tale rifiuto il contratto è concluso.