Art. 1322 c.c. – Autonomia contrattuale
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge e dalle norme corporative.
Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico.
