Art. 1297 c.c. – Eccezioni personali
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Uno dei debitori in solido non può opporre al creditore le eccezioni personali agli altri debitori.
A uno dei creditori in solido il debitore non può opporre le eccezioni personali agli altri creditori.
