Autore: Andrea Marton

  • Articolo 1297 Codice Civile: Eccezioni personali

    Articolo 1297 Codice Civile: Eccezioni personali

    Art. 1297 c.c. – Eccezioni personali

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Uno dei debitori in solido non può opporre al creditore le eccezioni personali agli altri debitori.

    A uno dei creditori in solido il debitore non può opporre le eccezioni personali agli altri creditori.

  • Art. 1298 c.c.: Rapporti interni tra debitori o creditori solida

    Art. 1298 c.c.: Rapporti interni tra debitori o creditori solida

    Art. 1298 c.c. – Rapporti interni tra debitori o creditori solidali

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nei rapporti interni l’obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell’interesse esclusivo di alcuno di essi.

    Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente.

  • Articolo 1299 Codice Civile: Regresso tra condebitori

    Articolo 1299 Codice Civile: Regresso tra condebitori

    Art. 1299 c.c. Regresso tra condebitori

    In vigore

    Il debitore in solido che ha pagato l’intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi. Se uno di questi è insolvente, la perdita si ripartisce per contributo tra gli altri condebitori, compreso quello che ha fatto il pagamento. La stessa norma si applica qualora sia insolvente il condebitore nel cui esclusivo interesse l’obbligazione era stata assunta.

  • Art. 1300 Codice Civile: Novazione

    Art. 1300 Codice Civile: Novazione

    Art. 1300 c.c. Novazione

    In vigore

    La novazione tra il creditore e uno dei debitori in solido libera gli altri debitori. Qualora però si sia voluto limitare la novazione a uno solo dei debitori, gli altri non sono liberati che per la parte di quest’ultimo. Se convenuta tra uno dei creditori in solido e il debitore, la novazione ha effetto verso gli altri creditori solo per la parte del primo.

  • Art. 1301 Codice Civile: Remissione

    Art. 1301 Codice Civile: Remissione

    Art. 1301 c.c. Remissione

    In vigore

    La remissione a favore di uno dei debitori in solido libera anche gli altri debitori, salvo che il creditore abbia riservato il suo diritto verso gli altri, nel qual caso il creditore non può esigere il credito da questi, se non detratta la parte del debitore a favore del quale ha consentito la remissione. Se la remissione è fatta da uno dei creditori in solido, essa libera il debitore verso gli altri creditori solo per la parte spettante al primo.

  • Articolo 1302 Codice Civile: Compensazione

    Articolo 1302 Codice Civile: Compensazione

    Art. 1302 c.c. – Compensazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Ciascuno dei debitori in solido può opporre in compensazione il credito di un condebitore solo fino alla concorrenza della parte di quest’ultimo.

    A uno dei creditori in solido il debitore può opporre in compensazione ciò che gli è dovuto da un altro dei creditori, ma solo per la parte di questo.

  • Art. 1303 Codice Civile: Confusione

    Art. 1303 Codice Civile: Confusione

    Art. 1303 c.c. – Confusione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se nella medesima persona si riuniscono le qualità di creditore e di debitore in solido, l’obbligazione degli altri debitori si estingue per la parte di quel condebitore.

    Se nella medesima persona si riuniscono le qualità di debitore e di creditore in solido, l’obbligazione si estingue per la parte di questo.

  • Articolo 1304 Codice Civile: Transazione

    Articolo 1304 Codice Civile: Transazione

    Art. 1304 c.c. – Transazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne profittare.

    Parimenti, se è intervenuta tra uno dei creditori in solido e il debitore, la transazione non ha effetto nei confronti degli altri creditori, se questi non dichiarano di volerne profittare.

  • Art. 1305 Codice Civile: Giuramento

    Art. 1305 Codice Civile: Giuramento

    Art. 1305 c.c. Giuramento

    In vigore

    Il giuramento sul debito e non sul vincolo solidale, deferito da uno dei debitori in solido al creditore o da uno dei creditori in solido al debitore, ovvero dal creditore a uno dei debitori in solido o dal debitore a uno dei creditori in solido, produce gli effetti seguenti: il giuramento ricusato dal creditore o dal debitore, ovvero prestato dal condebitore o dal concreditore in solido, giova agli altri condebitori o concreditori; il giuramento prestato dal creditore o dal debitore, ovvero ricusato dal condebitore o dal concreditore in solido, nuoce solo a chi lo ha deferito o a colui al quale è stato deferito.

  • Art. 1306 Codice Civile: Sentenza

    Art. 1306 Codice Civile: Sentenza

    Art. 1306 c.c. Sentenza

    In vigore

    La sentenza pronunziata tra il creditore e uno dei debitori in solido, o tra il debitore e uno dei creditori in solido, non ha effetto contro gli altri debitori o contro gli altri creditori. Gli altri debitori possono opporla al creditore, salvo che sia fondata sopra ragioni personali al condebitore; gli altri creditori possono farla valere contro il debitore, salve le eccezioni personali che questi può opporre a ciascuno di essi.

  • Articolo 1307 Codice Civile: Inadempimento

    Articolo 1307 Codice Civile: Inadempimento

    Art. 1307 c.c. – Inadempimento

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se l’adempimento dell’obbligazione è divenuto impossibile per causa imputabile a uno o più condebitori, gli altri condebitori non sono liberati dall’obbligo solidale di corrispondere il valore della prestazione dovuta. Il creditore può chiedere il risarcimento del danno ulteriore al condebitore o a ciascuno dei condebitori inadempienti.

  • Articolo 1308 Codice Civile: Costituzione in mora

    Articolo 1308 Codice Civile: Costituzione in mora

    Art. 1308 c.c. – Costituzione in mora

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La costituzione in mora di uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri, salvo il disposto dell’art. 1310.

    La costituzione in mora del debitore da parte di uno dei creditori in solido giova agli altri.