Autore: Andrea Marton

  • Art. 1273 Codice Civile: Accollo

    Art. 1273 Codice Civile: Accollo

    Art. 1273 c.c. Accollo

    In vigore

    Se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell’altro, il creditore può aderire alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore. L’adesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo. Se non vi è liberazione del debitore, questi rimane obbligato in solido col terzo. In ogni caso il terzo è obbligato verso il creditore che ha aderito alla stipulazione nei limiti in cui ha assunto il debito, e può opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto in base al quale l’assunzione è avvenuta.

  • Articolo 1274 Codice Civile: Insolvenza del nuovo debitore

    Articolo 1274 Codice Civile: Insolvenza del nuovo debitore

    Art. 1274 c.c. Insolvenza del nuovo debitore

    In vigore

    Il creditore che, in seguito a delegazione, ha liberato il debitore originario, non ha azione contro di lui se il delegato diviene insolvente, salvo che ne abbia fatto espressa riserva. Tuttavia, se il delegato era insolvente al tempo in cui assunse il debito in confronto del creditore, il debitore originario non è liberato. Le medesime disposizioni si osservano quando il creditore ha aderito all’accollo stipulato a suo favore e la liberazione del debitore originario era condizione espressa della stipulazione.

  • Articolo 1275 Codice Civile: Estinzione delle garanzie

    Articolo 1275 Codice Civile: Estinzione delle garanzie

    Art. 1275 c.c. – Estinzione delle garanzie

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    In tutti i casi nei quali il creditore libera il debitore originario, si estinguono le garanzie annesse al credito, se colui che le ha prestate non consente espressamente a mantenerle.

  • Articolo 1276 Codice Civile: Invalidità della nuova obbligazione

    Articolo 1276 Codice Civile: Invalidità della nuova obbligazione

    Art. 1276 c.c. – Invalidità della nuova obbligazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se l’obbligazione assunta dal nuovo debitore verso il creditore, è dichiarata nulla o annullata, e il creditore aveva liberato il debitore originario, l’obbligazione di questo rivive, ma il creditore non può valersi delle garanzie prestate da terzi.

  • Articolo 1277 Codice Civile: Debito di somma di danaro

    Articolo 1277 Codice Civile: Debito di somma di danaro

    Art. 1277 c.c. – Debito di somma di danaro

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale.

    Se la somma dovuta era determinata in una moneta che non ha più corso legale al tempo del pagamento, questo deve farsi in moneta legale ragguagliata per valore alla prima.

  • Art. 1278 c.c.: Debito di somma di monete non aventi corso legale

    Art. 1278 c.c.: Debito di somma di monete non aventi corso legale

    Art. 1278 c.c. – Debito di somma di monete non aventi corso legale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se la somma dovuta è determinata in una moneta non avente corso legale nello Stato, il debitore ha facoltà di pagare in moneta legale, al corso del cambio nel giorno della scadenza e nel luogo stabilito per il pagamento.

  • Art. 1279 c.c.: Clausola di pagamento effettivo in monete non av

    Art. 1279 c.c.: Clausola di pagamento effettivo in monete non av

    Art. 1279 c.c. – Clausola di pagamento effettivo in monete non aventi corso legale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La disposizione dell’articolo precedente non si applica, se la moneta non avente corso legale nello Stato è indicata con la clausola «effettivo» o altra equivalente, salvo che alla scadenza dell’obbligazione non sia possibile procurarsi tale moneta.

  • Art. 1280 c.c.: Debito di specie monetaria avente valore intrins

    Art. 1280 c.c.: Debito di specie monetaria avente valore intrins

    Art. 1280 c.c. – Debito di specie monetaria avente valore intrinseco

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il pagamento deve farsi con una specie di moneta avente valore intrinseco, se così è stabilito dal titolo costitutivo del debito, semprechè la moneta avesse corso legale al tempo in cui l’obbligazione fu assunta.

    Se però la moneta non è reperibile, o non ha più corso, o ne è alterato il valore intrinseco, il pagamento si effettua con moneta corrente che rappresenti il valore intrinseco che la specie monetaria dovuta aveva al tempo in cui l’obbligazione fu assunta.

  • Articolo 1281 Codice Civile: Leggi speciali

    Articolo 1281 Codice Civile: Leggi speciali

    Art. 1281 c.c. – Leggi speciali

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le norme che precedono si osservano in quanto non siano in contrasto con i principi derivanti da leggi speciali.

    Sono salve le disposizioni particolari concernenti i pagamenti da farsi fuori del territorio dello Stato.

  • Articolo 1282 Codice Civile: Interessi nelle obbligazioni pecuniarie

    Articolo 1282 Codice Civile: Interessi nelle obbligazioni pecuniarie

    Art. 1282 c.c. – Interessi nelle obbligazioni pecunarie

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente.

    Salvo patto contrario, i crediti per fitti e pigioni non producono interessi se non dalla costituzione in mora.

    Se il credito ha per oggetto rimborso di spese fatte per cose da restituire, non decorrono interessi per il periodo di tempo in cui chi ha fatto le spese abbia goduto della cosa senza corrispettivo e senza essere tenuto a render conto del godimento.

  • Art. 1283 Codice Civile: Anatocismo

    Art. 1283 Codice Civile: Anatocismo

    Art. 1283 c.c. – Anatocismo

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.

  • Articolo 1284 Codice Civile: Saggio degli interessi

    Articolo 1284 Codice Civile: Saggio degli interessi

    Art. 1284 c.c. – Saggio degli interessi

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 5 per cento in ragione d’anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l’anno successivo. Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.

    Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale.

    Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

    La disposizione del quarto comma si applica anche all’atto con cui si promuove il procedimento arbitrale.