Autore: Andrea Marton

  • Articolo 1261 Codice Civile: Divieti di cessione

    Articolo 1261 Codice Civile: Divieti di cessione

    Art. 1261 c.c. Divieti di cessione

    In vigore

    I magistrati dell’ordine giudiziario, i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, gli ufficiali giudiziari, gli avvocati, i procuratori, i patrocinatori e i notai non possono, neppure per interposta persona, rendersi cessionari di diritti sui quali è sorta contestazione davanti l’autorità giudiziaria di cui fanno parte o nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità e dei danni. La disposizione del comma precedente non si applica alle cessioni di azioni ereditarie tra coeredi, né a quelle fatte in pagamento di debiti o per difesa di beni posseduti dal cessionario.

  • Articolo 1262 Codice Civile: Documenti probatori del credito

    Articolo 1262 Codice Civile: Documenti probatori del credito

    Art. 1262 c.c. – Documenti probatori del credito

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso.

    Se è stata ceduta solo una parte del credito, il cedente è tenuto a dare al cessionario una copia autentica dei documenti.

  • Articolo 1263 Codice Civile: Accessori del credito

    Articolo 1263 Codice Civile: Accessori del credito

    Art. 1263 c.c. Accessori del credito

    In vigore

    Per effetto della cessione, il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli altri accessori. Il cedente non può trasferire al cessionario, senza il consenso del costituente, il possesso della cosa ricevuta in pegno; in caso di dissenso, il cedente rimane custode del pegno. Salvo patto contrario, la cessione non comprende i frutti scaduti.

  • Art. 1264 c.c.: Efficacia della cessione riguardo al debitore ce

    Art. 1264 c.c.: Efficacia della cessione riguardo al debitore ce

    Art. 1264 c.c. – Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l’ha accettata o quando gli è stata notificata.

    Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell’avvenuta cessione.

  • Art. 1265 c.c.: Efficacia della cessione riguardo ai terzi

    Art. 1265 c.c.: Efficacia della cessione riguardo ai terzi

    Art. 1265 c.c. Efficacia della cessione riguardo ai terzi

    In vigore

    Se il medesimo credito ha formato oggetto di più cessioni a persone diverse, prevale la cessione notificata per prima al debitore, o quella che è stata prima accettata dal debitore con atto di data certa, ancorché essa sia di data posteriore. La stessa norma si osserva quando il credito ha formato oggetto di costituzione di usufrutto o di pegno.

  • Articolo 1266 Codice Civile: Obbligo di garanzia del cedente

    Articolo 1266 Codice Civile: Obbligo di garanzia del cedente

    Art. 1266 c.c. Obbligo di garanzia del cedente

    In vigore

    Quando la cessione è a titolo oneroso, il cedente è tenuto a garantire l’esistenza del credito al tempo della cessione. La garanzia può essere esclusa per patto, ma il cedente resta sempre obbligato per il fatto proprio. Se la cessione è a titolo gratuito, la garanzia è dovuta solo nei casi e nei limiti in cui la legge pone a carico del donante la garanzia per l’evizione.

  • Articolo 1267 Codice Civile: Garanzia della solvenza del debitore

    Articolo 1267 Codice Civile: Garanzia della solvenza del debitore

    Art. 1267 c.c. – Garanzia della solvenza del debitore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il cedente non risponde della solvenza del debitore, salvo che ne abbia assunto la garanzia. In questo caso egli risponde nei limiti di quanto ha ricevuto; deve inoltre corrispondere gli interessi, rimborsare le spese della cessione e quelle che il cessionario abbia sopportate per escutere il debitore, e risarcire il danno. Ogni patto diretto ad aggravare la responsabilità del cedente è senza effetto.

    Quando il cedente ha garantito la solvenza del debitore, la garanzia cessa, se la mancata realizzazione del credito per insolvenza del debitore è dipesa da negligenza del cessionario nell’iniziare o nel proseguire le istanze contro il debitore stesso.

  • Articolo 1268 Codice Civile: Delegazione cumulativa

    Articolo 1268 Codice Civile: Delegazione cumulativa

    Art. 1268 c.c. – Delegazione cumulativa

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se il debitore assegna al creditore un nuovo debitore, il quale si obbliga verso il creditore, il debitore originario non è liberato dalla sua obbligazione, salva che il creditore dichiari espressamente di liberarlo.

    Tuttavia il creditore che ha accettato l’obbligazione del terzo non può rivolgersi al delegante, se prima non ha richiesto al delegato l’adempimento.

  • Articolo 1269 Codice Civile: Delegazione di pagamento

    Articolo 1269 Codice Civile: Delegazione di pagamento

    Art. 1269 c.c. – Delegazione di pagamento

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se il debitore per eseguire il pagamento ha delegato un terzo, questi può obbligarsi verso il creditore, salvo che il debitore l’abbia vietato.

    Il terzo delegato per eseguire il pagamento non è tenuto ad accettare l’incarico, ancorché sia debitore del delegante. Sono salvi gli usi diversi.

  • Articolo 1270 Codice Civile: Estinzione della delegazione

    Articolo 1270 Codice Civile: Estinzione della delegazione

    Art. 1270 c.c. – Estinzione della delegazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il delegante può revocare la delegazione, fino a quando il delegato non abbia assunto l’obbligazione in confronto del delegatario o non abbia eseguito il pagamento a favore di questo.

    Il delegato può assumere l’obbligazione o eseguire il pagamento a favore del delegatario anche dopo la morte o la sopravvenuta incapacità del delegante.

  • Articolo 1271 Codice Civile: Eccezioni opponibili dal delegato

    Articolo 1271 Codice Civile: Eccezioni opponibili dal delegato

    Art. 1271 c.c. – Eccezioni opponibili dal delegato

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il delegato può opporre al delegatario le eccezioni relative ai suoi rapporti con questo.

    Se le parti non hanno diversamente pattuito, il delegato non può opporre al delegatario, benchè questi ne fosse stato a conoscenza, le eccezioni che avrebbe potuto opporre al delegante, salvo che sia nullo il rapporto tra delegante e delegatario.

    Il delegato non può neppure opporre le eccezioni relative al rapporto tra il delegante e il delegatario, se ad esso le parti non hanno fatto espresso riferimento.

  • Articolo 1272 Codice Civile: Espromissione

    Articolo 1272 Codice Civile: Espromissione

    Art. 1272 c.c. Espromissione

    In vigore

    Il terzo che, senza delegazione del debitore, ne assume verso il creditore il debito, è obbligato in solido col debitore originario, se il creditore non dichiara espressamente di liberare quest’ultimo. Se non si è convenuto diversamente, il terzo non può opporre al creditore le eccezioni relative ai suoi rapporti col debitore originario. Può opporgli invece le eccezioni che al creditore avrebbe potuto opporre il debitore originario, se non sono personali a quest’ultimo e non derivano da fatti successivi all’espromissione. Non può opporgli la compensazione che avrebbe potuto opporre il debitore originario, quantunque si sia verificata prima dell’espromissione.