Art. 1249 c.c. – Compensazione di più debiti
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Quando una persona ha verso un’altra più debiti compensabili, si osservano per la compensazione le disposizioni del secondo comma dell’art. 1193.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Quando una persona ha verso un’altra più debiti compensabili, si osservano per la compensazione le disposizioni del secondo comma dell’art. 1193.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
La compensazione non si verifica in pregiudizio dei terzi che hanno acquistato diritti di usufrutto o di pegno su uno dei crediti.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Chi ha pagato un debito mentre poteva invocare la compensazione non può più valersi, in pregiudizio dei terzi, dei privilegi e delle garanzie a favore del suo credito, salvo che abbia ignorato l’esistenza di questo per giusti motivi.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Per volontà delle parti può aver luogo compensazione anche se non ricorrono le condizioni previste dagli articoli precedenti.
Le parti possono anche stabilire preventivamente le condizioni di tale compensazione.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Quando le qualità di creditore e di debitore si riuniscono nella stessa persona, l’obbligazione si estingue, e i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore sono liberati.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
La confusione non opera in pregiudizio dei terzi che hanno acquistato diritti di usufrutto o di pegno sul credito.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Se nella medesima persona si riuniscono le qualità di fideiussore e di debitore principale, la fideiussione resta in vita, purché il creditore vi abbia interesse.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile.
Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finchè essa perdura, non è responsabile del ritardo nell’adempimento. Tuttavia l’obbligazione si estingue se l’impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell’obbligazione o alla natura dell’oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
La prestazione che ha per oggetto una cosa determinata si considera divenuta impossibile anche quando la cosa è smarrita senza che possa esserne provato il perimento.
In caso di successivo ritrovamento della cosa, si applicano le disposizioni del secondo comma dell’articolo precedente.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Se la prestazione è divenuta impossibile solo in parte, il debitore si libera dall’obbligazione eseguendo la prestazione per la parte che è rimasta possibile.
La stessa disposizione si applica quando, essendo dovuta una cosa determinata, questa ha subito un deterioramento, o quando residua alcunché dal perimento totale della cosa.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Se la prestazione che ha per oggetto una cosa determinata è divenuta impossibile, in tutto o in parte, il creditore subentra nei diritti spettanti al debitore in dipendenza del fatto che ha causato l’impossibilità, e può esigere dal debitore la prestazione di quanto questi abbia conseguito a titolo di risarcimento.

In vigore
Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge. Le parti possono escludere la cedibilità del credito, ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione.