Autore: Andrea Marton

  • Articolo 1285 Codice Civile: Obbligazione alternativa

    Articolo 1285 Codice Civile: Obbligazione alternativa

    Art. 1285 c.c. – Obbligazione alternativa

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il debitore di un’obbligazione alternativa si libera eseguendo una delle due prestazioni dedotte in obbligazione, ma non può costringere il creditore a ricevere parte dell’una e parte dell’altra.

  • Articolo 1286 Codice Civile: Facoltà di scelta

    Articolo 1286 Codice Civile: Facoltà di scelta

    Art. 1286 c.c. Facoltà di scelta

    In vigore

    La scelta spetta al debitore, se non è stata attribuita al creditore o ad un terzo. La scelta diviene irrevocabile con l’esecuzione di una delle due prestazioni, ovvero con la dichiarazione di scelta, comunicata all’altra parte, o ad entrambe se la scelta è fatta da un terzo. Se la scelta deve essere fatta da più persone, il giudice può fissare loro un termine. Se la scelta non è fatta nel termine stabilito, essa è fatta dal giudice.

  • Articolo 1287 Codice Civile: Decadenza dalla facoltà di scelta

    Articolo 1287 Codice Civile: Decadenza dalla facoltà di scelta

    Art. 1287 c.c. Decadenza dalla facoltà di scelta

    In vigore

    Quando il debitore, condannato alternativamente a due prestazioni, non ne esegue alcuna nel termine assegnatogli dal giudice, la scelta spetta al creditore. Se la facoltà di scelta spetta al creditore e questi non l’esercita nel termine stabilito o in quello fissatogli dal debitore, la scelta passa a quest’ultimo. Se la scelta è rimessa a un terzo e questi non la fa nel termine assegnatogli, essa è fatta dal giudice.

  • Articolo 1288 Codice Civile: Impossibilità di una delle prestazioni

    Articolo 1288 Codice Civile: Impossibilità di una delle prestazioni

    Art. 1288 c.c. – Impossibilità di una delle prestazioni

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’obbligazione alternativa si considera semplice, se una delle due prestazioni non poteva formare oggetto di obbligazione o se è divenuta impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti.

  • Art. 1289 c.c.: Impossibilità colposa di una delle prestazioni

    Art. 1289 c.c.: Impossibilità colposa di una delle prestazioni

    Art. 1289 c.c. Impossibilità colposa di una delle prestazioni

    In vigore

    Quando la scelta spetta al debitore, l’obbligazione alternativa diviene semplice, se una delle due prestazioni diventa impossibile anche per causa a lui imputabile. Se una delle due prestazioni diviene impossibile per colpa del creditore, il debitore è liberato dall’obbligazione, qualora non preferisca eseguire l’altra prestazione e chiedere il risarcimento dei danni. Quando la scelta spetta al creditore, il debitore è liberato dall’obbligazione, se una delle due prestazioni diviene impossibile per colpa del creditore, salvo che questi preferisca esigere l’altra prestazione e risarcire il danno. Se dell’impossibilità deve rispondere il debitore, il creditore può scegliere l’altra prestazione o esigere il risarcimento del danno.

  • Art. 1290 c.c.: Impossibilità sopravvenuta di entrambe le presta

    Art. 1290 c.c.: Impossibilità sopravvenuta di entrambe le presta

    Art. 1290 c.c. – Impossibilità sopravvenuta di entrambe le prestazioni

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Qualora entrambe le prestazioni siano divenute impossibili e il debitore debba rispondere riguardo a una di esse, egli deve pagare l’equivalente di quella che è divenuta impossibile per l’ultima, se la scelta spettava a lui. Se la scelta spettava al creditore, questi può domandare l’equivalente dell’una o dell’altra.

  • Articolo 1291 Codice Civile: Obbligazione con alternativa multipla

    Articolo 1291 Codice Civile: Obbligazione con alternativa multipla

    Art. 1291 c.c. – Obbligazione con alternativa multipla

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le regole stabilite in questa sezione si osservano anche quando le prestazioni dedotte in obbligazione sono più di due.

  • Articolo 1292 Codice Civile: Nozione della solidarietà

    Articolo 1292 Codice Civile: Nozione della solidarietà

    Art. 1292 c.c. Nozione della solidarietà

    In vigore

    L’obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l’adempimento dell’intera obbligazione e l’adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori.

  • Articolo 1293 Codice Civile: Modalità varie dei singoli rapporti

    Articolo 1293 Codice Civile: Modalità varie dei singoli rapporti

    Art. 1293 c.c. – Modalità varie dei singoli rapporti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La solidarietà non è esclusa dal fatto che i singoli debitori siano tenuti ciascuno con modalità diverse, o il debitore comune sia tenuto con modalità diverse di fronte ai singoli creditori.

  • Articolo 1294 Codice Civile: Solidarietà tra condebitori

    Articolo 1294 Codice Civile: Solidarietà tra condebitori

    Art. 1294 c.c. – Solidarietà tra condebitori

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente.

  • Articolo 1295 Codice Civile: Divisibilità tra gli eredi

    Articolo 1295 Codice Civile: Divisibilità tra gli eredi

    Art. 1295 c.c. – Divisibilità tra gli eredi

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Salvo patto contrario, l’obbligazione si divide tra gli eredi di uno dei condebitori o di uno dei creditori in solido, in proporzione delle rispettive quote.

  • Articolo 1296 Codice Civile: Scelta del creditore per il pagamento

    Articolo 1296 Codice Civile: Scelta del creditore per il pagamento

    Art. 1296 c.c. – Scelta del creditore per il pagamento

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il debitore ha la scelta di pagare all’uno o all’altro dei creditori in solido, quando non è stato prevenuto da uno di essi con domanda giudiziale.