Autore: Andrea Marton

  • Articolo 1310 Codice Civile: Prescrizione

    Articolo 1310 Codice Civile: Prescrizione

    Art. 1310 c.c. Prescrizione

    In vigore

    Gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido, oppure uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione contro il comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori. La sospensione della prescrizione, nei rapporti di uno dei debitori o di uno dei creditori in solido non ha effetto riguardo agli altri. Tuttavia il debitore che sia stato costretto a pagare ha regresso contro i condebitori liberati in conseguenza della prescrizione. La rinunzia alla prescrizione fatta da uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri; fatta in confronto di uno dei creditori in solido, giova agli altri. Il condebitore che ha rinunziato alla prescrizione non ha regresso verso gli altri debitori liberati in conseguenza della prescrizione medesima.

  • Articolo 1311 Codice Civile: Rinunzia alla solidarietà

    Articolo 1311 Codice Civile: Rinunzia alla solidarietà

    Art. 1311 c.c. Rinunzia alla solidarietà

    In vigore

    Il creditore che rinunzia alla solidarietà a favore di uno dei debitori conserva l’azione in solido contro gli altri. Rinunzia alla solidarietà: 1) il creditore che rilascia a uno dei debitori quietanza per la parte di lui senza alcuna riserva; 2) il creditore che ha agito giudizialmente contro uno dei debitori per la parte di lui, se questi ha aderito alla domanda, o se è stata pronunciata una sentenza di condanna.

  • Art. 1312 c.c.: Pagamento separato dei frutti o degli interessi

    Art. 1312 c.c.: Pagamento separato dei frutti o degli interessi

    Art. 1312 c.c. – Pagamento separato dei frutti o degli interessi

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il creditore che riceve, separatamente e senza riserva, la parte dei frutti o degli interessi che è a carico di uno dei debitori perde contro di lui l’azione in solido per i frutti o per gli interessi scaduti, ma la conserva per quelli futuri.

  • Art. 1313 c.c.: Insolvenza di un condebitore in caso di rinunzia

    Art. 1313 c.c.: Insolvenza di un condebitore in caso di rinunzia

    Art. 1313 c.c. – Insolvenza di un condebitore in caso di rinunzia alla solidarietà

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nel caso di rinunzia del creditore alla solidarietà verso alcuno dei debitori, se uno degli altri è insolvente, la sua parte di debito è ripartita per contributo tra tutti i condebitori, compreso quello che era stato liberato dalla solidarietà.

  • Articolo 1314 Codice Civile: Obbligazioni divisibili

    Articolo 1314 Codice Civile: Obbligazioni divisibili

    Art. 1314 c.c. – Obbligazioni divisibili

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se più sono i debitori o i creditori di una prestazione divisibile e l’obbligazione non è solidale, ciascuno dei creditori non può domandare il soddisfacimento del credito che per la sua parte, e ciascuno dei debitori non è tenuto a pagare il debito che per la sua parte.

  • Art. 1315 c.c.: Limiti alla divisibilità tra gli eredi del debit

    Art. 1315 c.c.: Limiti alla divisibilità tra gli eredi del debit

    Art. 1315 c.c. – Limiti alla divisibilità tra gli eredi del debitore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il beneficio della divisione non può essere opposto da quello tra gli eredi del debitore, che è stato incaricato di eseguire la prestazione o che è in possesso della cosa dovuta, se questa è certa e determinata.

  • Articolo 1316 Codice Civile: Obbligazioni indivisibili

    Articolo 1316 Codice Civile: Obbligazioni indivisibili

    Art. 1316 c.c. – Obbligazioni indivisibili

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’obbligazione è indivisibile, quando la prestazione ha per oggetto una cosa o un fatto che non è suscettibile di divisione per sua natura o per il modo in cui è stato considerato dalle parti contraenti.

  • Art. 1317 c.c.: Disciplina delle obbligazioni indivisibili

    Art. 1317 c.c.: Disciplina delle obbligazioni indivisibili

    Art. 1317 c.c. – Disciplina delle obbligazioni indivisibili

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le obbligazioni indivisibili sono regolate dalle norme relative alle obbligazioni solidali, in quanto applicabili, salvo quanto è disposto dagli articoli seguenti.

  • Articolo 1318 Codice Civile: Indivisibilità nei confronti degli eredi

    Articolo 1318 Codice Civile: Indivisibilità nei confronti degli eredi

    Art. 1318 c.c. – Indivisibilità nei confronti con gli eredi

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’indivisibilità opera anche nei confronti degli eredi del debitore o di quelli del creditore.

  • Articolo 1319 Codice Civile: Diritto di esigere l’intero

    Articolo 1319 Codice Civile: Diritto di esigere l’intero

    Art. 1319 c.c. – Diritto di esigere l’intero

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Ciascuno dei creditori può esigere l’esecuzione dell’intera prestazione indivisibile. Tuttavia l’erede del creditore, che agisce per il soddisfacimento dell’intero credito, deve dare cauzione a garanzia dei coeredi.

  • Articolo 1320 Codice Civile: Estinzione parziale

    Articolo 1320 Codice Civile: Estinzione parziale

    Art. 1320 c.c. – Estinzione parziale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se uno dei creditori ha fatto remissione del debito o ha consentito a ricevere un’altra prestazione in luogo di quella dovuta, il debitore non è liberato verso gli altri creditori. Questi tuttavia non possono domandare la prestazione indivisibile se non addebitandosi ovvero rimborsando il valore della parte di colui che ha fatto la remissione o che ha ricevuto la prestazione diversa.

    La medesima disposizione si applica in caso di transazione, novazione, compensazione e confusione.

  • Art. 1321 Codice Civile: Nozione

    Art. 1321 Codice Civile: Nozione

    Art. 1321 c.c. – Nozione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

    Spiegazione

    Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. È la definizione base dell’istituto: serve l’accordo e un contenuto economicamente valutabile.

    Come funziona e quando si applica

    Da questa nozione discendono i requisiti essenziali (art. 1325: accordo, causa, oggetto, forma quando richiesta). Il contratto vincola le parti con forza di legge (art. 1372). Si distingue dagli atti non patrimoniali (es. matrimonio) e dagli atti unilaterali.

    Esempio pratico

    Una compravendita, una locazione, un appalto sono contratti: nascono dall’accordo delle parti e regolano un rapporto economico.

    Domande frequenti

    Che cos’è un contratto?

    L’accordo tra due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.