Art. 1310 c.c. Prescrizione
In vigore
Gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido, oppure uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione contro il comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori. La sospensione della prescrizione, nei rapporti di uno dei debitori o di uno dei creditori in solido non ha effetto riguardo agli altri. Tuttavia il debitore che sia stato costretto a pagare ha regresso contro i condebitori liberati in conseguenza della prescrizione. La rinunzia alla prescrizione fatta da uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri; fatta in confronto di uno dei creditori in solido, giova agli altri. Il condebitore che ha rinunziato alla prescrizione non ha regresso verso gli altri debitori liberati in conseguenza della prescrizione medesima.

Spiegazione
Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. È la definizione base dell’istituto: serve l’accordo e un contenuto economicamente valutabile.
Come funziona e quando si applica
Da questa nozione discendono i requisiti essenziali (art. 1325: accordo, causa, oggetto, forma quando richiesta). Il contratto vincola le parti con forza di legge (art. 1372). Si distingue dagli atti non patrimoniali (es. matrimonio) e dagli atti unilaterali.
Esempio pratico
Una compravendita, una locazione, un appalto sono contratti: nascono dall’accordo delle parti e regolano un rapporto economico.
Domande frequenti
Che cos’è un contratto?
L’accordo tra due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.