Art. 1334 c.c. – Efficacia degli atti unilaterali
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
La proposta, l’accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
L’offerta al pubblico, quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, vale come proposta, salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi.
La revoca dell’offerta, se è fatta nella stessa forma dell’offerta o in forma equipollente, è efficace anche in confronto di chi non ne ha avuto notizia.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
La parte che, conoscendo o dovendo conoscere l’esistenza di una causa d’invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all’altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge o da norme corporative, sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Le clausole d’uso s’intendono inserite nel contratto, se non risulta che non sono state volute dalle parti.

In vigore
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.
Le condizioni generali di contratto predisposte da una parte vincolano l’altra se, al momento della conclusione, questa le conosceva o avrebbe dovuto conoscerle con l’ordinaria diligenza. Le clausole vessatorie (limitazioni di responsabilità, facoltà di recesso, decadenze, deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria, ecc.) non hanno effetto se non sono approvate specificamente per iscritto.
È la tutela classica dell’aderente nei contratti standard (moduli, condizioni generali). Le clausole più gravose richiedono una seconda sottoscrizione specifica («doppia firma»). Nei rapporti con i consumatori si aggiunge la disciplina del Codice del consumo (artt. 33 ss.).
Nei contratti su modulo, la clausola che limita la responsabilità del fornitore o impone un foro competente vale solo se l’aderente l’ha approvata con una firma specifica.
Clausole sfavorevoli all’aderente (limiti di responsabilità, recesso, decadenze, foro competente) che valgono solo se approvate specificamente per iscritto.
Per le clausole vessatorie no: serve l’approvazione specifica, la cosiddetta doppia sottoscrizione.
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell’articolo precedente.
Nei contratti conclusi mediante moduli o formulari predisposti da una parte, le clausole aggiunte prevalgono su quelle prestampate incompatibili, anche se queste ultime non sono state cancellate. Resta ferma la disciplina delle clausole vessatorie (art. 1341).
La regola dà prevalenza alla volontà concretamente espressa dalle parti (clausola manoscritta o aggiunta) rispetto al testo standard. È complementare all’art. 1341 sulle condizioni generali di contratto.
In un modulo prestampato, la clausola scritta a mano dalle parti prevale su quella stampata con essa in contrasto.
Le clausole aggiunte prevalgono su quelle prestampate incompatibili, anche se queste non sono state cancellate (art. 1342).
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
La causa è illecita quando è contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Si reputa altresì illecita la causa quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l’applicazione di una norma imperativa.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il contratto è illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe.
Spiegazione
Già durante le trattative e la formazione del contratto le parti devono comportarsi secondo buona fede. Chi viola questo dovere – ad esempio recede ingiustificatamente da trattative avanzate, o tace circostanze rilevanti – risponde a titolo di responsabilità precontrattuale («culpa in contrahendo»).
Come funziona e quando si applica
La norma tutela l’affidamento della controparte ancor prima della conclusione del contratto. Il danno risarcibile è di regola l’«interesse negativo» (spese sostenute e occasioni perse). Comprende anche l’obbligo di informare l’altra parte delle cause di invalidità note (art. 1338).
Esempio pratico
Dopo mesi di trattative e spese, una parte abbandona senza motivo proprio sul punto di firmare: può essere tenuta a risarcire le spese sostenute dall’altra che confidava nella conclusione.
Domande frequenti
Si può chiedere il risarcimento se la trattativa salta?
Sì, se la rottura è contraria a buona fede e l’altra parte aveva un ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto: è la responsabilità precontrattuale.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.