Art. 1430 c.c. – Errore di calcolo
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
L’errore di calcolo non dà luogo ad annullamento del contratto, ma solo a rettifica, tranne che, concretandosi in errore sulla quantità, sia stato determinante del consenso.

Spiegazione
Il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da una parte sono stati tali che, senza di essi, l’altra parte non avrebbe contrattato (dolo determinante). Se i raggiri provengono da un terzo, il contratto è annullabile solo se erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio.
Come funziona e quando si applica
Si distingue dal dolo incidente (art. 1440): se l’ingannato avrebbe comunque concluso il contratto, ma a condizioni diverse, il contratto resta valido e c’è solo diritto al risarcimento. Il dolo è uno dei vizi del consenso, insieme a errore (1427) e violenza (1434).
Esempio pratico
Chi acquista un’auto perché il venditore ha falsamente dichiarato un chilometraggio dimezzato, e non l’avrebbe comprata conoscendo i dati reali, può chiedere l’annullamento del contratto per dolo.
Domande frequenti
Che differenza c’è tra dolo determinante e dolo incidente?
Il dolo determinante (art. 1439) porta all’annullamento perché senza l’inganno non si sarebbe contrattato; il dolo incidente (art. 1440) lascia valido il contratto e dà solo risarcimento.
Il dolo di un terzo annulla il contratto?
Solo se i raggiri erano conosciuti dalla parte che ne ha tratto vantaggio.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.