Autore: Andrea Marton

  • Art. 724 c.p.p.: Procedimento in sede giurisdizionale

    Art. 724 c.p.p.: Procedimento in sede giurisdizionale

    Art. 724 c.p.p. – Procedimento di esecuzione

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    1. Le richieste di assistenza giudiziaria per le attività di acquisizione probatoria e di sequestro di beni a fini di confisca sono trasmesse al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto del luogo nel quale deve compiersi l’attività richiesta.

    2. Il procuratore della Repubblica, ricevuti gli atti trasmessi dal Ministro della giustizia o direttamente dall’autorità straniera a norma di convenzioni internazionali in vigore per lo Stato, se la rogatoria ha per oggetto acquisizioni probatorie da compiersi davanti al giudice ovvero attività che secondo la legge italiana devono essere svolte dal giudice, presenta senza ritardo le proprie richieste al giudice per le indagini preliminari.

    3. Negli altri casi il procuratore della Repubblica dà senza ritardo esecuzione alla richiesta, con decreto motivato.

    4. Quando la domanda di assistenza ha ad oggetto atti che devono essere eseguiti in più distretti all’esecuzione provvede il procuratore del luogo nel quale deve compiersi il maggior numero di atti, ovvero, se di eguale numero, quello nel cui distretto deve compiersi l’atto di maggiore importanza investigativa.

    5. Se il procuratore della Repubblica ritiene che deve provvedere alla esecuzione altro ufficio, trasmette allo stesso immediatamente gli atti; in caso di contrasto si applicano gli articoli 54, 54-bis e 54-ter.

    6. Quando è previsto l’intervento del giudice, in caso di contrasto, gli atti sono trasmessi alla Corte di cassazione che decide secondo le forme previste dagli articoli 32, comma 1, e 127, in quanto compatibili. L’avviso di cui all’articolo 127, comma 1, è comunicato soltanto al procuratore generale presso la Corte di cassazione. La Corte di cassazione trasmette gli atti all’autorità giudiziaria designata, comunicando la decisione al Ministero della giustizia.

    7. L’esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria è negata:

    a) se gli atti richiesti sono vietati dalla legge o sono contrari a principi dell’ordinamento giuridico dello Stato;

    b) se il fatto per cui procede l’autorità straniera non è previsto come reato dalla legge italiana e non risulta che l’imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla domanda di assistenza giudiziaria;

    c) se vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali possano influire sullo svolgimento o sull’esito del processo e non risulta che l’imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla domanda di assistenza giudiziaria.

    8. L’esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria è sospesa quando da essa può derivare pregiudizio alle indagini o a procedimenti penali in corso.

    9. Il procuratore della Repubblica trasmette senza ritardo al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo copia delle richieste di assistenza dell’autorità straniera che si riferiscono ai delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis .

  • Articolo 725 Codice di Procedura Penale: Esecuzione delle rogatorie

    Articolo 725 Codice di Procedura Penale: Esecuzione delle rogatorie

    Art. 725 c.p.p. – Esecuzione delle rogatorie

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    1. Per il compimento degli atti richiesti si applicano le disposizioni del presente codice, salva l’osservanza delle forme espressamente richieste dall’autorità giudiziaria straniera che non siano contrarie ai principi dell’ordinamento giuridico dello Stato.

    2. Si applica l’articolo 370, comma 3.

    3. L’autorità giudiziaria può autorizzare, con decreto motivato, la presenza al compimento degli atti richiesti di rappresentanti o incaricati dell’autorità richiedente. Quando la richiesta proviene da autorità diverse da quelle di Stati membri dell’Unione europea, l’autorizzazione è comunicata al Ministro della giustizia.

    4. Se nel corso dell’esecuzione il procuratore della Repubblica rileva l’opportunità del compimento di atti ulteriori non indicati nella richiesta, ne informa senza ritardo l’autorità richiedente ai fini dell’integrazione della richiesta. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 724, commi 7 e 9.

  • Art. 726 c.p.p.: Citazione di testimoni a richiesta dell’autorit

    Art. 726 c.p.p.: Citazione di testimoni a richiesta dell’autorit

    Art. 726 c.p.p. – Citazione di testimoni a richiesta dell’autorità straniera

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Citazione di testimoni a richiesta dell’autorità straniera

    1. La citazione dei testimoni residenti o dimoranti nel territorio dello Stato, richiesta da una autorità giudiziaria straniera, è trasmessa al procuratore della Repubblica del luogo in cui deve essere eseguita, il quale provvede per la notificazione a norma dell’articolo 167.

  • Art. 726-bis c.p.p.: Notifica diretta all’interessato

    Art. 726-bis c.p.p.: Notifica diretta all’interessato

    Art. 726-bis c.p.p. – Notifica diretta all’interessato

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Quando le convenzioni o gli accordi internazionali consentono la notificazione diretta all’interessato a mezzo posta e questa non viene utilizzata, anche la richiesta dell’autorità giudiziaria straniera di notificazione all’imputato residente o dimorante nel territorio dello Stato è trasmessa al procuratore della Repubblica del luogo in cui deve essere eseguita, che provvede per la notificazione a norma degli articoli 156, 157 e 158.

  • Art. 726-ter c.p.p.: Rogatoria proveniente da autorità amministr

    Art. 726-ter c.p.p.: Rogatoria proveniente da autorità amministr

    Art. 726-ter c.p.p. – Rogatoria proveniente da autorità amministrativa straniera

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    1. Quando la richiesta di assistenza giudiziaria in un procedimento concernente un reato è presentata da un’autorità amministrativa di altro Stato, essa è trasmessa per l’esecuzione al procuratore della Repubblica del luogo nel quale devono essere compiuti gli atti richiesti. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente Capo.

  • Art. 727 c.p.p.: Trasmissione di rogatorie ad autorità straniere

    Art. 727 c.p.p.: Trasmissione di rogatorie ad autorità straniere

    Art. 727 c.p.p. – Trasmissione di rogatorie ad autorità straniere

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    1. Le richieste di assistenza giudiziaria per comunicazioni, notificazioni e per attività di acquisizione probatoria sono trasmesse al Ministro della giustizia il quale provvede all’inoltro all’autorità estera entro trenta giorni dalla ricezione. Il Ministro comunica senza ritardo all’autorità giudiziaria richiedente la data di ricezione della domanda.

    2. Quando le convenzioni in vigore tra gli Stati membri dell’Unione europea, ovvero le disposizioni del diritto dell’Unione europea, prevedono l’intervento del Ministro della giustizia, questi può disporre con decreto che non si dia corso all’inoltro della richiesta di assistenza giudiziaria nei casi e nei limiti stabiliti dalle convenzioni e dagli atti indicati. Nei rapporti con Stati diversi da quelli membri dell’Unione europea, tale potere può essere esercitato, oltre a quanto previsto dalle convenzioni, in caso di pericolo per la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.

    3. Il Ministro della giustizia comunica tempestivamente all’autorità richiedente l’avvenuto inoltro, ovvero il decreto di cui al comma 2.

    4. Quando la richiesta di assistenza giudiziaria non è stata inoltrata dal Ministro della giustizia entro trenta giorni dalla ricezione e non sia stato emesso il decreto previsto dal comma 2, l’autorità giudiziaria può provvedere all’inoltro diretto all’agente diplomatico o consolare italiano, informandone il Ministro.

    5. Nei casi urgenti, l’autorità giudiziaria provvede all’inoltro diretto a norma del comma 4 dopo che copia della richiesta di assistenza è stata ricevuta dal Ministro della giustizia. Resta salva l’applicazione della disposizione del comma 2 sino al momento della trasmissione della domanda, da parte dell’agente diplomatico o consolare, all’autorità straniera.

    6. Quando un accordo internazionale prevede la trasmissione diretta della richiesta di assistenza giudiziaria, l’autorità giudiziaria ne trasmette copia senza ritardo al Ministro della giustizia.

    7. Quando, nei rapporti di assistenza giudiziaria con Stati diversi da quelli membri dell’Unione europea, le convenzioni internazionali prevedono la trasmissione diretta delle domande di assistenza, l’autorità giudiziaria provvede alla trasmissione diretta decorsi dieci giorni dalla ricezione della copia della stessa da parte del Ministro della giustizia. Entro il termine indicato, il Ministro della giustizia può esercitare il potere di cui al comma 2.

    8. In ogni caso, copia delle richieste di assistenza giudiziaria formulate nell’ambito di procedimenti relativi ai delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis, è trasmessa senza ritardo al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.

    9. Quando, a norma di accordi internazionali, la richiesta di assistenza giudiziaria può essere eseguita secondo quanto previsto dall’ordinamento giuridico dello Stato, l’autorità giudiziaria indica all’autorità dello Stato estero le modalità e le forme stabilite dalla legge ai fini dell’utilizzabilità degli atti richiesti.

  • Art. 728 c.p.p.: Immunità temporanea della persona citata

    Art. 728 c.p.p.: Immunità temporanea della persona citata

    Art. 728 c.p.p. – Immunità temporanea della persona citata

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    1. Nei casi in cui la domanda di assistenza giudiziaria ha ad oggetto la citazione di un testimone, di un perito o di un imputato davanti all’autorità giudiziaria italiana, la persona citata, qualora compaia, non può essere sottoposta a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza né assoggettata ad altre misure restrittive della libertà personale per fatti anteriori alla notifica della citazione, salvo che:

    a) il testimone, il perito o l’imputato, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato trascorsi quindici giorni dal momento in cui la sua presenza non è più richiesta dall’autorità giudiziaria;

    b) avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.

  • Art. 729 c.p.p.: Utilizzabilità degli atti assunti per rogatoria

    Art. 729 c.p.p.: Utilizzabilità degli atti assunti per rogatoria

    Art. 729 c.p.p. – Utilizzabilità degli atti assunti per rogatoria

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    1. Nei casi in cui lo Stato estero abbia posto condizioni all’utilizzabilità degli atti richiesti, l’autorità giudiziaria è vincolata al rispetto di tali condizioni.

    2. Se lo Stato estero dà esecuzione alla richiesta di assistenza con modalità diverse da quelle indicate dall’autorità giudiziaria ai sensi dell’articolo 727, comma 9, gli atti compiuti sono inutilizzabili solo nei casi in cui l’inutilizzabilità è prevista dalla legge.

    3. Non possono in ogni caso essere utilizzate le dichiarazioni, da chiunque rese, aventi ad oggetto il contenuto di atti inutilizzabili.

    4. Si applica la disposizione dell’articolo 191, comma 2.

  • Art. 730 c.p.p.: Riconoscimento delle sentenze penali straniere

    Art. 730 c.p.p.: Riconoscimento delle sentenze penali straniere

    Art. 730 c.p.p. – Riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti previsti dal codice penale

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti previsti dal codice penale

    1. Il Ministro della giustizia , quando riceve una sentenza penale di condanna o di proscioglimento pronunciata all’estero nei confronti di cittadini italiani o di stranieri o di apolidi residenti nello Stato ovvero di persone sottoposte a procedimento penale nello Stato, trasmette senza ritardo al procuratore generale presso la corte di appello, nel distretto della quale ha sede l’ufficio del casellario locale del luogo di nascita della persona cui è riferito il provvedimento giudiziario straniero, o , se questo è sconosciuto, presso la Corte di appello di Roma , una copia della sentenza, unitamente alla traduzione in lingua italiana, con gli atti che vi siano allegati, e con le informazioni e la documentazione del caso. Trasmette inoltre l’eventuale richiesta indicata nell’articolo 12 comma 2 del codice penale.

    2. Il procuratore generale, se deve essere dato riconoscimento alla sentenza straniera per gli effetti previsti dall’articolo 12 comma 1 numeri 1, 2 e 3 del codice penale, promuove il relativo procedimento con richiesta alla corte di appello. A tale scopo, anche per mezzo del Ministero della giustizia , può chiedere alle autorità estere competenti le informazioni che ritiene opportune.

    2-bis. Quando il procuratore generale è informato dall’autorità straniera, anche per il tramite del Ministero della giustizia, dell’esistenza di una sentenza penale di condanna pronunciata all’estero, ne richiede la trasmissione all’autorità straniera con le forme previste dalle convenzioni internazionali in vigore con lo Stato estero ovvero, in mancanza, con rogatoria, ai fini del riconoscimento ai sensi del comma 2.

    3. La richiesta alla corte di appello contiene la specificazione degli effetti per i quali il riconoscimento è domandato.

  • Art. 731 c.p.p.: Riconoscimento delle sentenze penali straniere

    Art. 731 c.p.p.: Riconoscimento delle sentenze penali straniere

    Art. 731 c.p.p. – Riconoscimento delle sentenze penali straniere a norma di accordi internazionali

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Riconoscimento delle sentenze penali straniere a norma di accordi internazionali

    1. IlMinistro della giustizia , se ritiene che a norma di un accordo internazionale deve avere esecuzione nello Stato una sentenza penale pronunciata all’estero o comunque che a essa devono venire attribuiti altri effetti nello Stato, ne richiede il riconoscimento.

    A tale scopo trasmette al procuratore generale presso la corte di appello nel distretto della quale ha sede l’ufficio del casellario locale del luogo di nascita della persona cui è riferito il provvedimento giudiziario straniero, o , se questo è sconosciuto, presso la Corte di appello di Roma, una copia della sentenza, unitamente alla traduzione in lingua italiana, con gli atti che vi siano allegati, e con la documentazione e le informazioni disponibili. Trasmette inoltre l’eventuale domanda di esecuzione nello Stato da parte dello stato estero ovvero l’atto con cui questo stato acconsente all’esecuzione. Le informazioni supplementari, eventualmente necessarie, possono essere richieste e ottenute con qualsiasi mezzo idoneo a garantire l’autenticità della documentazione e della provenienza.

    1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando si tratta dell’esecuzione di una confisca ed il relativo provvedimento è stato adottato dall’autorità giudiziaria straniera con atto diverso dalla sentenza di condanna.

    2. Il procuratore generale promuove il riconoscimento con richiesta alla corte di appello. Ove ne ricorrano i presupposti, richiede che il riconoscimento sia deliberato anche agli effetti previsti dall’articolo 12 comma 1 numeri 1, 2 e 3 del codice penale.

  • Art. 732 c.p.p.: Riconoscimento delle sentenze penali straniere

    Art. 732 c.p.p.: Riconoscimento delle sentenze penali straniere

    Art. 732 c.p.p. – Riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti civili

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti civili

    1. Chi ha interesse a far valere in giudizio le disposizioni penali di una sentenza straniera per conseguire le restituzioni o il risarcimento del danno o per altri effetti civili, può domandare il riconoscimento della sentenza alla corte di appello nel distretto della quale ha sede l’ufficio del casellario locale del luogo di nascita della persona cui è riferito il provvedimento giudiziario straniero, o alla Corte di appello di Roma .

  • Art. 733 c.p.p.: Presupposti del riconoscimento

    Art. 733 c.p.p.: Presupposti del riconoscimento

    Art. 733 c.p.p. – Presupposti del riconoscimento

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Presupposti del riconoscimento

    1. La sentenza straniera non può essere riconosciuta se:

    a) la sentenza non è divenuta irrevocabile per le leggi dello stato in cui è stata pronunciata;

    b) la sentenza contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico dello Stato , ovvero quando le condizioni poste dallo Stato straniero per l’esecuzione della sentenza della quale è chiesto il riconoscimento sono contrarie a tali principi ;

    c) la sentenza non è stata pronunciata da un giudice indipendente e imparziale ovvero l’imputato non è stato citato a comparire in giudizio davanti all’autorità straniera ovvero non gli è stato riconosciuto il diritto a essere interrogato in una lingua a lui comprensibile e a essere assistito da un difensore;

    d) vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali abbiano influito sullo svolgimento o sull’esito del processo;

    e) il fatto per il quale è stata pronuciata la sentenza non è previsto come reato dalla legge italiana;

    f) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è stata pronunciata nello Stato sentenza irrevocabile;

    g) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è in corso nello Stato procedimento penale.

    1-bis. Salvo quanto previsto nell’articolo 735-bis, la sentenza straniera non può essere riconosciuta ai fini dell’esecuzione di una confisca se questa ha per oggetto beni la cui confisca non sarebbe possibile secondo la legge italiana qualora per lo stesso fatto si procedesse nello Stato.