Art. 1477 c.c. – Consegna della cosa
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
La cosa deve essere consegnata nello stato in cui si trovava al momento della vendita.
Salvo diversa volontà delle parti, la cosa deve essere consegnata insieme con gli accessori, le pertinenze e i frutti dal giorno della vendita.
Il venditore deve pure consegnare i titoli e i documenti relativi alla proprietà a all’uso della cosa venduta.

Spiegazione
Disciplina la consegna della cosa venduta: deve avvenire nello stato in cui si trovava al momento della vendita, insieme agli accessori, pertinenze e frutti dal giorno della vendita, e con i titoli e documenti relativi alla proprietà e all’uso della cosa.
Come funziona e quando si applica
È una delle obbligazioni principali del venditore (art. 1476), insieme alla garanzia per evizione e per vizi. La consegna trasferisce la disponibilità materiale, mentre la proprietà di regola passa già con il consenso (art. 1376).
Esempio pratico
Chi vende un’auto deve consegnarla con i documenti di circolazione e gli accessori d’uso; chi vende un terreno coltivato consegna anche i frutti maturati dopo la vendita.
Domande frequenti
Cosa deve consegnare il venditore?
La cosa nello stato in cui era alla vendita, con accessori, pertinenze, frutti dal giorno della vendita e i documenti relativi.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.