Autore: Andrea Marton

  • Articolo 1477 Codice Civile: Consegna della cosa

    Articolo 1477 Codice Civile: Consegna della cosa

    Art. 1477 c.c. – Consegna della cosa

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La cosa deve essere consegnata nello stato in cui si trovava al momento della vendita.

    Salvo diversa volontà delle parti, la cosa deve essere consegnata insieme con gli accessori, le pertinenze e i frutti dal giorno della vendita.

    Il venditore deve pure consegnare i titoli e i documenti relativi alla proprietà a all’uso della cosa venduta.

    Spiegazione

    Disciplina la consegna della cosa venduta: deve avvenire nello stato in cui si trovava al momento della vendita, insieme agli accessori, pertinenze e frutti dal giorno della vendita, e con i titoli e documenti relativi alla proprietà e all’uso della cosa.

    Come funziona e quando si applica

    È una delle obbligazioni principali del venditore (art. 1476), insieme alla garanzia per evizione e per vizi. La consegna trasferisce la disponibilità materiale, mentre la proprietà di regola passa già con il consenso (art. 1376).

    Esempio pratico

    Chi vende un’auto deve consegnarla con i documenti di circolazione e gli accessori d’uso; chi vende un terreno coltivato consegna anche i frutti maturati dopo la vendita.

    Domande frequenti

    Cosa deve consegnare il venditore?

    La cosa nello stato in cui era alla vendita, con accessori, pertinenze, frutti dal giorno della vendita e i documenti relativi.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Articolo 1478 Codice Civile: Vendita di cosa altrui

    Articolo 1478 Codice Civile: Vendita di cosa altrui

    Art. 1478 c.c. – Vendita di cosa altrui

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se al momento del contratto la cosa venduta non era di proprietà del venditore, questi è obbligato a procurarne l’acquisto al compratore.

    Il compratore diventa proprietario nel momento in cui il venditore acquista la proprietà dal titolare di essa.

  • Articolo 1479 Codice Civile: Buona fede del compratore

    Articolo 1479 Codice Civile: Buona fede del compratore

    Art. 1479 c.c. Buona fede del compratore

    In vigore

    Il compratore può chiedere la risoluzione del contratto se, quando l’ha concluso, ignorava che la cosa non era di proprietà del venditore, e se frattanto il venditore non gliene ha fatto acquistare la proprietà. Salvo il disposto dell’articolo 1223, il venditore è tenuto a restituire all’acquirente il prezzo pagato, anche se la cosa è diminuita di valore o è deteriorata; deve inoltre rimborsargli le spese e i pagamenti legittimamente fatti per il contratto Se la diminuzione di valore o il deterioramento derivano da un fatto del compratore, dall’ammontare suddetto si deve detrarre l’utile che il compratore ne ha ricavato. Il venditore è inoltre tenuto a rimborsare al compratore le spese necessarie e utili fatte per la cosa, e, se era in mala fede, anche quelle voluttuarie.

  • Articolo 1480 Codice Civile: Vendita di cosa parzialmente di altri

    Articolo 1480 Codice Civile: Vendita di cosa parzialmente di altri

    Art. 1480 c.c. – Vendita di cosa parzialmente di altri

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se la cosa che il compratore riteneva di proprietà del venditore era solo in parte di proprietà altrui, il compratore può chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno a norma dell’articolo precedente, quando deve ritenersi, secondo le circostanze, che non avrebbe acquistato la cosa senza quella parte di cui non è divenuto proprietario; altrimenti può solo ottenere una riduzione del prezzo, oltre al risarcimento del danno.

  • Articolo 1481 Codice Civile: Pericolo di rivendica

    Articolo 1481 Codice Civile: Pericolo di rivendica

    Art. 1481 c.c. – Pericolo di rivendica

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il compratore può sospendere il pagamento del prezzo, quando ha ragione di temere che la cosa o una parte di essa possa essere rivendicata da terzi, salvo che il venditore presti idonea garanzia.

    Il pagamento non può essere sospeso se il pericolo era noto al compratore al tempo della vendita.

  • Art. 1482 c.c.: Cosa gravata da garanzie reali o da altri vincoli

    Art. 1482 c.c.: Cosa gravata da garanzie reali o da altri vincoli

    Art. 1482 c.c. – Cosa gravata da garanzie reali o da altri vincoli

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il compratore può altresì sospendere il pagamento del prezzo, se la cosa venduta risulta gravata da garanzie reali o da vincoli derivanti da pignoramento o da sequestro, non dichiarati dal venditore e dal compratore stesso ignorati.

    Egli può inoltre far fissare dal giudice un termine, alla scadenza del quale, se la cosa non è liberata, il contratto è risoluto con obbligo del venditore di risarcire il danno ai sensi dell’art. 1479.

    Se l’esistenza delle garanzie reali o dei vincoli sopra indicati era nota al compratore, questi non può chiedere la risoluzione del contratto, e il venditore è tenuto verso di lui solo per il caso di evizione.

  • Articolo 1483 Codice Civile: Evizione totale della cosa

    Articolo 1483 Codice Civile: Evizione totale della cosa

    Art. 1483 c.c. – Evizione totale della cosa

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se il compratore subisce l’evizione totale della cosa per effetto di diritti che un terzo ha fatti valere su di essa, il venditore è tenuto a risarcirlo del danno a norma dell’art. 1479.

    Egli deve inoltre corrispondere al compratore il valore dei frutti che questi sia tenuto a restituire a colui dal quale è evitto, le spese che egli abbia fatte per la denunzia della lite e quelle che abbia dovuto rimborsare all’attore.

  • Articolo 1484 Codice Civile: Evizione parziale

    Articolo 1484 Codice Civile: Evizione parziale

    Art. 1484 c.c. – Evizione parziale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    In caso di evizione parziale della cosa, si osservano le disposizioni dell’art. 1480 e quella del secondo comma dell’articolo precedente.

  • Articolo 1485 Codice Civile: Chiamata in causa del venditore

    Articolo 1485 Codice Civile: Chiamata in causa del venditore

    Art. 1485 c.c. Chiamata in causa del venditore

    In vigore

    Il compratore convenuto da un terzo che pretende di avere diritti sulla cosa venduta, deve chiamare in causa il venditore. Qualora non lo faccia e sia condannato con sentenza passata in giudicato, perde il diritto alla garanzia se il venditore prova che esistevano ragioni sufficienti per far respingere la domanda. Il compratore che ha spontaneamente riconosciuto il diritto del terzo perde il diritto alla garanzia, se non prova che non esistevano ragioni sufficienti per impedire l’evizione.

  • Articolo 1486 Codice Civile: Responsabilità limitata dal venditore

    Articolo 1486 Codice Civile: Responsabilità limitata dal venditore

    Art. 1486 c.c. – Responsabilità limitata del venditore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se il compratore ha evitato l’evizione della cosa mediante il pagamento di una somma di danaro, il venditore può liberarsi da tutte le conseguenze della garanzia col rimborso della somma pagata, degli interessi e di tutte le spese.

  • Art. 1487 c.c.: Modificazione o esclusione convenzionale della g

    Art. 1487 c.c.: Modificazione o esclusione convenzionale della g

    Art. 1487 c.c. – Modificazione o esclusione convenzionale della garanzia

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I contraenti possono aumentare o diminuire gli effetti della garanzia e possono altresì pattuire che il venditore non sia soggetto a garanzia alcuna.

    Quantunque sia pattuita l’esclusione della garanzia, il venditore è sempre tenuto per l’evizione derivante da un fatto suo proprio. È nullo ogni patto contrario.

  • Articolo 1488 Codice Civile: Effetti dell’esclusione della garanzia

    Articolo 1488 Codice Civile: Effetti dell’esclusione della garanzia

    Art. 1488 c.c. – Effetti dell’esclusione della garanzia

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Quando è esclusa la garanzia, non si applicano le disposizioni degli articoli 1479 e 1480; se si verifica l’evizione, il compratore può pretendere dal venditore soltanto la restituzione del prezzo pagato e il rimborso delle spese.

    Il venditore è esente anche da quest’obbligo quando la vendita è stata convenuta a rischio e pericolo del compratore.