Autore: Andrea Marton

  • Art. 824 c.c.: Beni delle province e dei comuni soggetti al regi

    Art. 824 c.c.: Beni delle province e dei comuni soggetti al regi

    Art. 824 c.c. – Beni delle provincie e dei comuni soggetti al regime dei beni demaniali

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell’art. 822, se appartengono alle provincie o ai comuni, sono soggetti al regime del demanio pubblico.

    Allo stesso regime sono soggetti i cimiteri e i mercati comunali.

  • Articolo 825 Codice Civile: Diritti demaniali su beni altrui

    Articolo 825 Codice Civile: Diritti demaniali su beni altrui

    Art. 825 c.c. – Diritti demaniali su beni altrui

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Sono parimenti soggetti al regime del demanio pubblico i diritti reali che spettano allo Stato, alle provincie e ai comuni su beni appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti stessi sono costituiti per l’utilità di alcuno dei beni indicati dagli articoli precedenti o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli a cui servono i beni medesimi.

  • Art. 826 c.c.: Patrimonio dello Stato, delle province e dei comu

    Art. 826 c.c.: Patrimonio dello Stato, delle province e dei comu

    Art. 826 c.c. – Patrimonio dello Stato, delle provincie e dei comuni

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I beni appartenenti allo Stato, alle provincie e ai comuni, i quali non siano della specie di quelli indicati dagli articoli precedenti, costituiscono il patrimonio dello Stato o, rispettivamente, delle provincie e dei comuni.

    Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato le foreste che a norma delle leggi in materia costituiscono il demanio forestale dello Stato, le miniere, le cave e torbiere quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, le cose d’interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo, i beni costituenti la dotazione della Corona, le caserme, gli armamenti, gli aeromobili militari e le navi da guerra.

    Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle provincie e dei comuni, secondo la loro appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio.

  • Articolo 827 Codice Civile: Beni immobili vacanti

    Articolo 827 Codice Civile: Beni immobili vacanti

    Art. 827 c.c. – Beni immobili vacanti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I beni immobili che non sono in proprietà di alcuno spettano al patrimonio dello Stato.

  • Articolo 828 Codice Civile: Condizione giuridica dei beni patrimoniali

    Articolo 828 Codice Civile: Condizione giuridica dei beni patrimoniali

    Art. 828 c.c. – Condizione giuridica dei beni patrimoniali

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I beni che costituiscono il patrimonio dello Stato, delle provincie e dei comuni sono soggetti alle regole particolari che li concernono e, in quanto non è diversamente disposto, alle regole del presente codice.

    I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano.

    Spiegazione

    I beni del patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni seguono regole particolari. Inoltre i beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione pubblica se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano.

    Come funziona e quando si applica

    La norma distingue il patrimonio disponibile (gestibile come un bene privato) dal patrimonio indisponibile (vincolato alla destinazione pubblica: edifici pubblici, caserme, foreste, ecc.). È cosa diversa dal demanio (artt. 822-824), regolato da una disciplina ancora più rigida.

    Esempio pratico

    Un edificio comunale adibito a uffici (patrimonio indisponibile) non può essere venduto o destinato ad altro uso se non con i procedimenti di legge che ne rimuovono il vincolo di destinazione.

    Domande frequenti

    Si possono vendere i beni pubblici?

    I beni del patrimonio disponibile sì; quelli del patrimonio indisponibile solo dopo aver rimosso, nei modi di legge, il vincolo di destinazione pubblica.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Art. 829 c.c.: Passaggio di beni dal demanio al patrimonio

    Art. 829 c.c.: Passaggio di beni dal demanio al patrimonio

    Art. 829 c.c. – Passaggio di beni dal demanio al patrimonio

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il passaggio dei beni dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato dev’essere dichiarato dall’autorità amministrativa. Dell’atto deve essere dato annunzio nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

    Per quanto riguarda i beni delle provincie e dei comuni, il provvedimento che dichiara il passaggio al patrimonio dev’essere pubblicato nei modi stabiliti per i regolamenti comunali e provinciali.

  • Articolo 830 Codice Civile: Beni degli enti pubblici non territoriali

    Articolo 830 Codice Civile: Beni degli enti pubblici non territoriali

    Art. 830 c.c. – Beni degli enti pubblici non territoriali

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I beni appartenenti agli enti pubblici non territoriali sono soggetti alle regole del presente codice, salve le disposizioni delle leggi speciali.

    Ai beni di tali enti che sono destinati a un pubblico servizio si applica la disposizione del secondo comma dell’art. 828.

  • Art. 831 c.c.: Beni degli enti ecclesiastici ed edifici di culto

    Art. 831 c.c.: Beni degli enti ecclesiastici ed edifici di culto

    Art. 831 c.c. – Beni degli enti ecclesiastici ed edifici di culto

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I beni degli enti ecclesiastici sono soggetti alle norme del presente codice, in quanto non è diversamente disposto dalle leggi speciali che li riguardano.

    Gli edifici destinati all’esercizio pubblico del culto cattolico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata in conformità delle leggi che li riguardano.

  • Articolo 832 Codice Civile: Contenuto del diritto

    Articolo 832 Codice Civile: Contenuto del diritto

    Art. 832 c.c. – Contenuto del diritto

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico.

  • Articolo 833 Codice Civile: Atti di emulazione

    Articolo 833 Codice Civile: Atti di emulazione

    Art. 833 c.c. – Atti d’emulazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il proprietario non può fare atti i quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri.

  • Articolo 834 Codice Civile: Espropriazione per pubblico interesse

    Articolo 834 Codice Civile: Espropriazione per pubblico interesse

    Art. 834 c.c. – Espropriazione per pubblico interesse

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nessuno può essere privato in tutto o in parte dei beni di sua proprietà, se non per causa di pubblico interesse, legalmente dichiarata, e contro il pagamento di una giusta indennità.

    Le norme relative all’espropriazione per causa di pubblico interesse sono determinate da leggi speciali.

  • Articolo 835 Codice Civile: Requisizioni

    Articolo 835 Codice Civile: Requisizioni

    Art. 835 c.c. – Requisizioni

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Quando ricorrono gravi e urgenti necessità pubbliche, militari o civili, può essere disposta la requisizione dei beni mobili o immobili. Al proprietario è dovuta una giusta indennità.

    Le norme relative alle requisizioni sono determinate da leggi speciali.