Autore: Andrea Marton

  • Art. 387 c.p.c.: Non riproponibilità del ricorso dichiarato inam

    Art. 387 c.p.c.: Non riproponibilità del ricorso dichiarato inam

    Art. 387 c.p.c. – Non riproponibilità del ricorso dichiarato inammissibile o improcedibile

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il ricorso dichiarato inammissibile o improcedibile, non può essere riproposto, anche se non è scaduto il termine fissato dalla legge.

  • Art. 386 c.p.c.: Effetti della decisione sulla giurisdizione

    Art. 386 c.p.c.: Effetti della decisione sulla giurisdizione

    Art. 386 c.p.c. – Effetti della decisione sulla giurisdizione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La decisione sulla giurisdizione è determinata dall’oggetto della domanda e, quando prosegue il giudizio, non pregiudica le questioni sulla pertinenza del diritto e sulla proponibilità della domanda.

  • Articolo 385 Codice di Procedura Civile: Provvedimenti sulle spese

    Articolo 385 Codice di Procedura Civile: Provvedimenti sulle spese

    Art. 385 c.p.c. – Provvedimenti sulle spese

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    La corte, se rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese.

    Se cassa senza rinvio o per violazione delle norme sulla competenza, provvede sulle spese di tutti i precedenti giudizi, liquidandole essa stessa o rimettendone la liquidazione al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata.

    Se rinvia la causa ad altro giudice, può provvedere sulle spese del giudizio di cassazione o rimetterne la pronuncia al giudice di rinvio.

    COMMA ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69 .

  • Art. 384 c.p.c.: Enunciazione del principio di diritto e decisio

    Art. 384 c.p.c.: Enunciazione del principio di diritto e decisio

    Art. 384 c.p.c. – Enunciazione del principio di diritto e decisione della causa nel merito

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    La Corte enuncia il principio di diritto quando decide il ricorso proposto a norma dell’articolo 360, primo comma, n. 3), e in ogni altro caso in cui, decidendo su altri motivi del ricorso, risolve una questione di diritto di particolare importanza.

    La Corte, quando accoglie il ricorso, cassa la sentenza rinviando la causa ad altro giudice, il quale deve uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte, ovvero decide la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

    Se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d’ufficio, la Corte riserva la decisione, assegnando con ordinanza al pubblico ministero e alle parti un termine non inferiore a venti e non superiore a sessanta giorni dalla comunicazione per il deposito …

    di osservazioni sulla medesima questione.

    Non sono soggette a cassazione le sentenze erroneamente motivate in diritto, quando il dispositivo sia conforme al diritto; in tal caso la Corte si limita a correggere la motivazione.

  • Articolo 383 Codice di Procedura Civile: Cassazione con rinvio

    Articolo 383 Codice di Procedura Civile: Cassazione con rinvio

    Art. 383 c.p.c. – Cassazione con rinvio

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    La corte, quando accoglie il ricorso per motivi diversi da quelli richiamati nell’articolo precedente, rinvia la causa ad altro giudice di grado pari a quello che ha pronunciato la sentenza cassata.

    Nel caso previsto nell’articolo 360 secondo comma, la causa può essere rinviata al giudice che avrebbe dovuto pronunciare sull’appello al quale le parti hanno rinunciato.

    La corte, se riscontra una nullità del giudizio di primo grado per la quale il giudice d’appello avrebbe dovuto rimettere le parti al primo giudice, rinvia la causa a quest’ultimo.

    COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197 .

  • Art. 382 c.p.c.: Decisione delle questioni di giurisdizione e di

    Art. 382 c.p.c.: Decisione delle questioni di giurisdizione e di

    Art. 382 c.p.c. – Decisione delle questioni di giurisdizione e di competenza

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La Corte, quando decide una questione di giurisdizione, statuisce su questa, determinando, quando occorre, il giudice competente.

    Quando cassa per violazione delle norme sulla competenza, statuisce su questa.

    Se riconosce che il giudice del quale si impugna il provvedimento e ogni altro giudice difettano di giurisdizione, cassa senza rinvio. Egualmente provvede in ogni altro caso in cui ritiene che la causa non poteva essere proposta o il processo proseguito.

  • Articolo 381 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Articolo 381 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Art. 381 c.p.c. – [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Art. 380-ter c.p.c.: Procedimento per la decisione sulle istanze

    Art. 380-ter c.p.c.: Procedimento per la decisione sulle istanze

    Art. 380-ter c.p.c. – Procedimento per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Nei casi previsti dall’articolo 375, secondo comma, numero 4, si applica l’articolo 380-bis.1; il pubblico ministero deposita le sue conclusioni scritte nel termine ivi stabilito.

    COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197 .

    COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197 .

  • Art. 380-bis c.p.c.: Procedimento per la decisione in camera di

    Art. 380-bis c.p.c.: Procedimento per la decisione in camera di

    Art. 380-bis c.p.c. – Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se non è stata ancora fissata la data della decisione, il presidente della sezione o un consigliere da questo delegato può formulare una sintetica proposta di definizione del giudizio, quando ravvisa la inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto. La proposta è comunicata ai difensori delle parti.

    Entro quaranta giorni dalla comunicazione la parte ricorrente, con istanza sottoscritta dal difensore …

    , può chiedere la decisione. In mancanza, il ricorso si intende rinunciato e la Corte provvede ai sensi dell’articolo 391.

    Se entro il termine indicato al secondo comma la parte chiede la decisione, la Corte procede ai sensi dell’articolo 380-bis.1 e quando definisce il giudizio in conformità alla proposta applica il terzo e il quarto comma dell’articolo 96.

  • Articolo 380 Codice di Procedura Civile: Deliberazione della sentenza

    Articolo 380 Codice di Procedura Civile: Deliberazione della sentenza

    Art. 380 c.p.c. – Deliberazione della sentenza

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    La Corte, dopo la discussione della causa, delibera, nella stessa seduta, la sentenza in camera di consiglio.

    Si applica alla deliberazione della corte la disposizione dell’articolo 276.

    La sentenza è depositata nei novanta giorni successivi.

  • Articolo 379 Codice di Procedura Civile: Discussione

    Articolo 379 Codice di Procedura Civile: Discussione

    Art. 379 c.p.c. – Discussione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    L’udienza si svolge sempre in presenza.

    All’udienza il relatore espone in sintesi le questioni della causa.

    Dopo la relazione il presidente invita il pubblico ministero a esporre oralmente le sue conclusioni motivate e, quindi, i difensori delle parti a svolgere le loro difese. Il presidente dirige la discussione, indicandone ove necessario i punti e i tempi.

    COMMA NON PIÙ PREVISTO DAL D.L. 31 AGOSTO 2016, N. 168, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25 OTTOBRE 2016, N. 197.

    Non sono ammesse repliche.

  • Articolo 378 Codice di Procedura Civile: Deposito di memorie di parte

    Articolo 378 Codice di Procedura Civile: Deposito di memorie di parte

    Art. 378 c.p.c. – Deposito di memorie

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il pubblico ministero può depositare una memoria non oltre venti giorni prima dell’udienza.

    Le parti possono depositare sintetiche memorie illustrative non oltre dieci giorni prima dell’udienza.