Art. 826 c.c. – Patrimonio dello Stato, delle provincie e dei comuni
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
I beni appartenenti allo Stato, alle provincie e ai comuni, i quali non siano della specie di quelli indicati dagli articoli precedenti, costituiscono il patrimonio dello Stato o, rispettivamente, delle provincie e dei comuni.
Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato le foreste che a norma delle leggi in materia costituiscono il demanio forestale dello Stato, le miniere, le cave e torbiere quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, le cose d’interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo, i beni costituenti la dotazione della Corona, le caserme, gli armamenti, gli aeromobili militari e le navi da guerra.
Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle provincie e dei comuni, secondo la loro appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio.
Spiegazione
I beni del patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni seguono regole particolari. Inoltre i beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione pubblica se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano.
Come funziona e quando si applica
La norma distingue il patrimonio disponibile (gestibile come un bene privato) dal patrimonio indisponibile (vincolato alla destinazione pubblica: edifici pubblici, caserme, foreste, ecc.). È cosa diversa dal demanio (artt. 822-824), regolato da una disciplina ancora più rigida.
Esempio pratico
Un edificio comunale adibito a uffici (patrimonio indisponibile) non può essere venduto o destinato ad altro uso se non con i procedimenti di legge che ne rimuovono il vincolo di destinazione.
Domande frequenti
Si possono vendere i beni pubblici?
I beni del patrimonio disponibile sì; quelli del patrimonio indisponibile solo dopo aver rimosso, nei modi di legge, il vincolo di destinazione pubblica.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.