Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 379 c.p.c. – Discussione

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

L’udienza si svolge sempre in presenza.

All’udienza il relatore espone in sintesi le questioni della causa.

Dopo la relazione il presidente invita il pubblico ministero a esporre oralmente le sue conclusioni motivate e, quindi, i difensori delle parti a svolgere le loro difese. Il presidente dirige la discussione, indicandone ove necessario i punti e i tempi.

COMMA NON PIÙ PREVISTO DAL D.L. 31 AGOSTO 2016, N. 168, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25 OTTOBRE 2016, N. 197.

Non sono ammesse repliche.

In sintesi

  • Relatore presenta i fatti rilevanti della causa e il contenuto della sentenza impugnata
  • Relatore riassume motivi del ricorso e del controricorso se le parti non discussi
  • Pubblico ministero espone oralmente le sue conclusioni motivate
  • Avvocati delle parti svolgono le loro difese e discutono i motivi
  • Non sono ammesse repliche; chiusa la discussione, il collegio si ritira in camera di consiglio
Indice dei contenuti

Durante l'udienza di cassazione il relatore espone i fatti e i motivi del ricorso; il pubblico ministero presenta conclusioni; gli avvocati discutono ma non sono ammesse repliche.

Ratio

L'articolo 379 c.p.c., nella sua forma attuale (riformata nel 2016), disciplina l'evento centrale del procedimento di cassazione: l'udienza. A differenza del primo e secondo grado, dove il giudice svolge un'istruttoria più ampia, la cassazione è un controllo su vizi di diritto della sentenza già pronunciata. L'udienza è quindi un momento di discussione e confronto, non di acquisizione di prove. Il relatore illustra la causa, il pubblico ministero espone un parere, gli avvocati discutono. L'assenza di repliche è una scelta deliberata per velocizzare i procedimenti: la norma del 2016 ha eliminato le repliche per accorciare i tempi di cassazione, che era uno dei principali lamenti della comunità forense.

L'intervento del pubblico ministero in cassazione non ha le stesse funzioni che ha nei procedimenti penali: in cassazione civile, il pubblico ministero (rappresentato dal procuratore generale presso la Cassazione) svolge una funzione di «giudice terzo» che, ascoltate le parti, presenta al collegio un parere sulla correttezza della interpretazione di legge, senza essere soggetto alle parti.

Analisi

Il primo comma descrive il ruolo del relatore: esporre «i fatti rilevanti per la decisione del ricorso» (non tutti i fatti della causa, solo quelli attinenti ai motivi di cassazione), «il contenuto del provvedimento impugnato» (la motivazione e il dispositivo della sentenza), e «in riassunto» i motivi del ricorso e del controricorso, ma solo se le parti non svolgono discussione orale. Se gli avvocati hanno depositato memorie e intendono discutere oralmente, il relatore non si dilungherà nella esposizione dei motivi, cui le parti provvederanno a voce.

Il secondo comma attribuisce al presidente dell'udienza (il presidente della sezione che giudica) il compito di invitare dapprima il pubblico ministero a «esporre oralmente le sue conclusioni motivate». Il pubblico ministero ha il diritto di prendere la parola e di esprimere il suo avviso sulla questione di diritto, con argomentazioni specifiche.

Quindi il presidente invita «i difensori delle parti a svolgere le loro difese». Questo momento è cruciale: gli avvocati possono dispiegare oralmente gli argomenti del loro cliente, replicare agli argomenti della controparte, evidenziare errori nell'interpretazione della Corte d'appello, e sottoporre al collegio le soluzioni legali che sostengono.

Il terzo comma è perentorio: «Non sono ammesse repliche». Questa norma, introdotta nel 2016, ha eliminato il diritto di controreplica che caratterizzava la cassazione tradizionale. Oggi, dopo che il primo avvocato ha discusso, il secondo avvocato non può controbattere ulteriormente; la discussione è così sottoposta a una logica di dialogo unico, non di ping-pong argomentativo.

Quando si applica

L'udienza si svolge così: entra in aula il collegio (composto solitamente da tre magistrati per cassazione ordinaria, cinque per Sezioni Unite). Presiede il magistrato più anziano. Prende la parola il relatore, che presenta i fatti della causa: «In primo grado, il tribunale ha condannato Tizio a risarcire Caio sulla base della seguente fondamentale: che Tizio aveva il dovere di evitare il sinistro e lo ha violato». Poi il relatore affronta il motivo del ricorso: «Tizio sostiene che il tribunale ha mal interpretato il dovere di diligenza dei conducenti secondo la giurisprudenza della Cassazione». Se Tizio ha depositato memoria, il relatore brevemente riassume se Tizio intenda parlare.

Prende la parola il pubblico ministero (il procuratore generale assegnato al caso): «Signor presidente, ritengo che la questione di diritto riguarda l'interpretazione dell'articolo 2043 del codice civile sulla responsabilità civile. La giurisprudenza consolidata della Cassazione riconosce una certa elasticità nel dovere di diligenza a seconda delle circostanze. In questo caso, ritengo che il tribunale ha effettivamente osservato correttamente il parametro di diligenza...» (e continua).

Parla l'avvocato di Tizio: «Signor presidente, sono in disaccordo con l'opinione del pubblico ministero. La sentenza della Cassazione del 2020 ha chiarito che...» (e svolge la difesa).

Parla l'avvocato di Caio: «Signor presidente, la controparte non ha considerato che...» (e svolge la controreplica).

Chiude il presidente: «La discussione è conclusa. Il collegio si ritira in camera di consiglio per deliberare». Non sono ammesse ulteriori osservazioni.

Connessioni

L'articolo 379 c.p.c. si collega all'art. 377 c.p.c. (fissazione dell'udienza), all'art. 376 c.p.c. (assegnazione della causa), all'art. 375 c.p.c. (camera di consiglio per decidere), e alle regole generali sulla discussione in pubblico udienza (art. 172 c.p.c.).

Rilevante anche il ruolo del pubblico ministero presso la Cassazione civile (disciplinato da norme specifiche sulla procura generale presso la Corte di cassazione), che è un istituto peculiare del diritto italiano.

Casi pratici

Caso 1: Un'udienza di cassazione in una controversia commerciale

Tizio, imprenditore, ricorre contro la sentenza che lo condanna al pagamento di commissioni contrattuali a Caio, broker finanziario. Il relatore presenta il caso: «La questione centrale è se il contratto di provvigione era valido e se Tizio era obbligato al pagamento». Il pubblico ministero interviene: «La questione riguarda l'interpretazione della volontà delle parti e il significato dei termini contrattuali secondo la giurisprudenza sulla interpretazione dei contratti. Ritengo che il tribunale ha osservato correttamente il testo letterale». L'avvocato di Tizio contesta: «Il pubblico ministero non ha considerato che le circostanze contrattuali indicate dalle parti escludono l'obbligazione di pagamento». L'avvocato di Caio replica: «Al contrario, la volontà delle parti è chiarissima». Chiude il presidente, nessun'altra replica è consentita.

Caso 2: Udienza in tema di diritto di famiglia

Sempronio ricorre contro una sentenza su assegno mantenimento coniugale. Il relatore espone brevemente il caso. Il pubblico ministero presenta parere motivato sulla interpretazione corretta della norma sull'assegno (art. 156 c.c.) alla luce del principio di autoresponsabilità economica introdotto dalla giurisprudenza più recente. L'avvocato di Sempronio dispiega la sua difesa. L'avvocato della ex-coniuge controbatte. Non vi è alcuna possibilità di ulteriore contraddittorio orale; la parola passa al collegio che si ritira in camera di consiglio.

Domande frequenti

Qual è il ruolo del relatore durante l'udienza?

Il relatore è il magistrato che ha studiato il fascicolo per primo e ha il compito di presentare i fatti rilevanti della causa, il contenuto della sentenza impugnata, e (se le parti non discussi oralmente) il riassunto dei motivi del ricorso e del controricorso. È uno strumento di informazione del collegio.

Il pubblico ministero è una parte nel processo di cassazione?

No, il pubblico ministero in cassazione civile non è una parte. Svolge una funzione di «giudice terzo» che, ascoltate le posizioni delle parti, presenta al collegio un parere motivato sulla corretta interpretazione della legge. Il suo parere non è vincolante per i magistrati.

Quanto tempo ho a disposizione per discutere oralmente i miei motivi?

La legge non fissa un limite di tempo. Solitamente il presidente assegna a ogni avvocato tra i 15 e i 30 minuti, a seconda della complessità della causa e dell'affollamento del calendario. Il presidente ha il potere di limitare la discussione se ritiene che sia divenuta ridondante.

Se ho discusso, posso fare replica dopo che ha parlato l'altro avvocato?

No, la norma vieta espressamente le repliche. Dopo che l'ultimo avvocato ha finito di parlare, la discussione è chiusa. Dovete inserire tutte le vostre considerazioni nel vostro turno di discussione originario.

Cosa succede dopo la chiusura della discussione?

Il presidente chiude la seduta e il collegio si ritira in camera di consiglio (stanza riservata ai magistrati) per deliberare e redigere la sentenza. Il tempo di deliberazione varia da giorni a mesi, a seconda della complessità e del carico di lavoro della Corte.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.