Autore: Andrea Marton

  • Art. 355 c.p.c.: Provvedimenti sulla querela di falso

    Art. 355 c.p.c.: Provvedimenti sulla querela di falso

    Art. 355 c.p.c. – Provvedimenti sulla querela di falso

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se nel giudizio d’appello è proposta querela di falso, il giudice, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione della causa, sospende con ordinanza il giudizio, e fissa alle parti un termine perentorio entro il quale debbono riassumere la causa di falso davanti al tribunale.

  • Art. 354 c.p.c.: Rimessione al primo giudice per altri motivi

    Art. 354 c.p.c.: Rimessione al primo giudice per altri motivi

    Art. 354 c.p.c. – Rimessione al primo giudice

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il giudice d’appello, se dichiara la nullità della notificazione dell’atto introduttivo, riconosce che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte, oppure dichiara la nullità della sentenza di primo grado a norma dell’articolo 161 secondo comma, pronuncia sentenza con cui rimette la causa al primo giudice.

    Nei casi di rimessione al primo giudice, le parti devono riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza. Se contro la sentenza d’appello è proposto ricorso per cassazione, il termine è interrotto.

    Se il giudice d’appello riconosce sussistente la giurisdizione negata dal primo giudice o dichiara la nullità di altri atti compiuti in primo grado, ammette le parti a compiere le attività che sarebbero precluse e ordina, in quanto possibile, la rinnovazione degli atti a norma dell’articolo 356.

  • Art. 353 c.p.c.: Rimessione al primo giudice per ragioni di giur

    Art. 353 c.p.c.: Rimessione al primo giudice per ragioni di giur

    Art. 353 c.p.c. – Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione [1]

    Articolo abrogato D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197

    [Abrogato]

  • Articolo 352 Codice di Procedura Civile: Decisione

    Articolo 352 Codice di Procedura Civile: Decisione

    Art. 352 c.p.c. – Decisione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Esaurita l’attività prevista negli articoli 350 e 351, il giudice , quando non ritiene di procedere ai sensi dell’articolo 350-bis, fissa davanti a sé l’udienza di rimessione della causa in decisione e assegna alle parti, salvo che queste non vi rinuncino, i seguenti termini perentori:

    1) un termine non superiore a sessanta giorni prima dell’udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;

    2) un termine non superiore a trenta giorni prima dell’udienza per il deposito delle comparse conclusionali;

    3) un termine non superiore a quindici giorni prima per il deposito delle note di replica.

    All’udienza la causa è trattenuta in decisione. Davanti alla corte di appello, l’istruttore riserva la decisione al collegio. La sentenza è depositata entro sessanta giorni.

  • Art. 351 c.p.c.: Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria

    Art. 351 c.p.c.: Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria

    Art. 351 c.p.c. – Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Sull’istanza prevista dal primo e dal secondo comma dell’articolo 283 il giudice provvede con ordinanza non impugnabile nella prima udienza. Davanti alla corte di appello, i provvedimenti sull’esecuzione provvisoria sono adottati con ordinanza collegiale.

    Se nominato, l’istruttore, sentite le parti, riferisce al collegio.

    La parte può, con ricorso al giudice, chiedere che la decisione sulla sospensione sia pronunciata prima dell’udienza di comparizione.

    Davanti alla corte di appello il ricorso è presentato al presidente del collegio.

    Il presidente del collegio ordina con decreto la comparizione delle parti in camera di consiglio davanti all’istruttore, se nominato, o davanti al collegio. Quando l’appello è proposto al tribunale, il giudice fissa l’udienza davanti a sé. Con lo stesso decreto, se ricorrono giusti motivi di urgenza, può essere provvisoriamente disposta l’immediata sospensione dell’efficacia esecutiva o dell’esecuzione della sentenza; in tal caso, con l’ordinanza non impugnabile pronunciata all’esito dell’udienza in camera di consiglio il collegio o il tribunale conferma, modifica o revoca il decreto.

    Il giudice, all’udienza prevista dal primo comma, se ritiene la causa matura per la decisione, può provvedere ai sensi dell’articolo 281-sexies. Davanti alla corte di appello, se l’udienza è stata tenuta dall’istruttore il collegio, con l’ordinanza con cui adotta i provvedimenti sull’esecuzione provvisoria, fissa udienza davanti a sé per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale e assegna alle parti un termine per note conclusionali. Se per la decisione sulla sospensione è stata fissata l’udienza di cui al terzo comma, il giudice fissa apposita udienza per la decisione della causa nel rispetto dei termini a comparire.

  • Articolo 350 Codice di Procedura Civile: Trattazione

    Articolo 350 Codice di Procedura Civile: Trattazione

    Art. 350 c.p.c. – Trattazione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Davanti alla corte di appello la trattazione dell’appello è affidata all’istruttore, se nominato, e la decisione è collegiale; davanti al tribunale l’appello è trattato e deciso dal giudice monocratico.

    Nella prima udienza di trattazione il giudice verifica la regolare costituzione del giudizio e, quando occorre, ordina l’integrazione di esso o la notificazione prevista dall’articolo 332, dichiara la contumacia dell’appellato oppure dispone che si rinnovi la notificazione dell’atto di appello, e provvede alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza.

    Quando rileva che ricorre l’ipotesi di cui all’articolo 348-bis il giudice, sentite le parti, dispone la discussione orale della causa ai sensi dell’articolo 350-bis. Allo stesso modo può provvedere quando l’impugnazione appare manifestamente fondata, o comunque quando lo ritenga opportuno in ragione della ridotta complessità o dell’urgenza della causa.

    Quando non provvede ai sensi del terzo comma, nella stessa udienza il giudice procede al tentativo di conciliazione ordinando, quando occorre, la comparizione personale delle parti; provvede inoltre sulle eventuali richieste istruttorie, dando le disposizioni per l’assunzione davanti a sé delle prove ammesse.

    L’estinzione del processo è dichiarata nei modi e nelle forme previste dall’articolo 348, terzo comma.

    .

    Davanti alla corte di appello, i provvedimenti sono pronunciati dall’istruttore, se nominato, nei casi espressamente previsti e nei casi di cui agli articoli 309 e 355; in ogni altro caso sono pronunciati dal collegio.

  • Articolo 349 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Articolo 349 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Art. 349 c.p.c. – [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Art. 348-ter c.p.c.: Pronuncia sull’inammissibilità dell’appello

    Art. 348-ter c.p.c.: Pronuncia sull’inammissibilità dell’appello

    Art. 348-ter c.p.c. – Pronuncia sull’inammissibilità dell’appello

    Articolo abrogato D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197

    [Abrogato]

  • Art. 348-bis c.p.c.: Inammissibilità dell’appello

    Art. 348-bis c.p.c.: Inammissibilità dell’appello

    Art. 348-bis c.p.c. – Inammissibilità e manifesta infondatezza dell’appello

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Quando ravvisa che l’impugnazione è inammissibile o manifestamente infondata, il giudice dispone la discussione orale della causa secondo quanto previsto dall’articolo 350-bis.

    Se è proposta impugnazione incidentale, si provvede ai sensi del primo comma solo quando i presupposti ivi indicati ricorrono sia per l’impugnazione principale che per quella incidentale. In mancanza, il giudice procede alla trattazione di tutte le impugnazioni comunque proposte contro la sentenza.

  • Articolo 348 Codice di Procedura Civile: Improcedibilità dell’appello

    Articolo 348 Codice di Procedura Civile: Improcedibilità dell’appello

    Art. 348 c.p.c. – Improcedibilità d’appello

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    L’appello è dichiarato improcedibile, anche d’ufficio, se l’appellante non si costituisce in termini.

    Se l’appellante non compare alla prima udienza, benchè si sia anteriormente costituito, il giudice , con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all’appellante. Se anche alla nuova udienza l’appellante non compare, l’appello è dichiarato improcedibile anche d’ufficio.

    L’improcedibilità dell’appello è dichiarata con sentenza. Davanti alla corte di appello l’istruttore, se nominato, provvede con ordinanza reclamabile nelle forme e nei termini previsti dal terzo, quarto e quinto comma dell’articolo 178, e il collegio procede ai sensi dell’articolo 308, secondo comma.

  • Art. 347 c.p.c.: Forme e termini della costituzione in appello

    Art. 347 c.p.c.: Forme e termini della costituzione in appello

    Art. 347 c.p.c. – Forme e termini della costituzione in appello

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    L’appellante si costituisce in giudizio secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale. Le altre parti si costituiscono in appello almeno venti giorni prima dell’udienza indicata nell’atto di citazione o di quella fissata ai sensi dell’articolo 349-bis, secondo le forme per i procedimenti davanti al tribunale.

    L’appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza appellata.

    Il cancelliere provvede a norma dell’articolo 168 e richiede la trasmissione del fascicolo d’ufficio al cancelliere del giudice di primo grado.

  • Art. 346 c.p.c.: Decadenza dalle domande e dalle eccezioni non r

    Art. 346 c.p.c.: Decadenza dalle domande e dalle eccezioni non r

    Art. 346 c.p.c. – Decadenza dalle domande e dalle eccezioni non riproposte

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate.