Autore: Andrea Marton

  • Articolo 862 Codice Civile: Consorzi di bonifica

    Articolo 862 Codice Civile: Consorzi di bonifica

    Art. 862 c.c. – Consorzi di bonifica

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    All’esecuzione, alla manutenzione e all’esercizio delle opere di bonifica può provvedersi a mezzo di consorzi tra i proprietari interessati.

    A tali consorzi possono essere anche affidati l’esecuzione, la manutenzione e l’esercizio delle altre opere d’interesse comune a più fondi o d’interesse particolare a uno di essi.

    I consorzi sono costituiti per decreto reale e, in mancanza dell’iniziativa privata, possono essere formati anche d’ufficio.

    Essi sono persone giuridiche pubbliche e svolgono la loro attività secondo le norme dettate dalla legge speciale.

  • Articolo 863 Codice Civile: Consorzi di miglioramento fondiario

    Articolo 863 Codice Civile: Consorzi di miglioramento fondiario

    Art. 863 c.c. Consorzi di miglioramento fondiario

    In vigore

    Nelle forme stabilite per i consorzi di bonifica possono essere costituiti anche consorzi per l’esecuzione, la manutenzione e l’esercizio di opere di miglioramento fondiario comuni a più fondi e indipendenti da un piano generale di bonifica. Essi sono persone giuridiche private. Possono tuttavia assumere il carattere di persone giuridiche pubbliche quando, per la loro vasta estensione territoriale o per la particolare importanza delle loro funzioni ai fini dell’incremento della produzione, sono riconosciuti d’interesse nazionale con provvedimento dell’autorità amministrativa.

  • Articolo 864 Codice Civile: Contributi consorziali

    Articolo 864 Codice Civile: Contributi consorziali

    Art. 864 c.c. – Contributi consorziali

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I contributi dei proprietari nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e di miglioramento fondiario sono esigibili con le norme e i privilegi stabiliti per l’imposta fondiaria.

  • Art. 865 c.c.: Espropriazione per inosservanza degli obblighi

    Art. 865 c.c.: Espropriazione per inosservanza degli obblighi

    Art. 865 c.c. – Espropriazione per inosservanza degli obblighi

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Quando l’inosservanza degli obblighi imposti ai proprietari risulta tale da compromettere l’attuazione del piano di bonifica, può farsi luogo all’espropriazione parziale o totale del fondo appartenente al proprietario inadempiente, osservate le disposizioni della legge speciale.

    L’espropriazione ha luogo a favore del consorzio, se questo ne fa richiesta, o, in mancanza, a favore di altra persona che si obblighi ad eseguire le opere offrendo opportune garanzie.

  • Art. 866 c.c.: Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi

    Art. 866 c.c.: Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi

    Art. 866 c.c. Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi

    In vigore

    scopi Anche indipendentemente da un piano di bonifica, i terreni di qualsiasi natura e destinazione possono essere sottoposti a vincolo idrogeologico, osservate le forme e le condizioni stabilite dalla legge speciale, al fine di evitare che possano con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque. L’utilizzazione dei terreni e l’eventuale loro trasformazione, la qualità delle colture, il governo dei boschi e dei pascoli sono assoggettati, per effetto del vincolo, alle limitazioni stabilite dalle leggi in materia. Parimenti, a norma della legge speciale, possono essere sottoposti a limitazione nella loro utilizzazione i boschi che per la loro speciale ubicazione difendono terreni o fabbricati dalla caduta di valanghe, dal rotolamento dei sassi, dal sorrenamento e dalla furia dei venti, e quelli ritenuti utili per le condizioni igieniche locali.

  • Art. 867 c.c.: Sistemazione e rimboschimento dei terreni vincola

    Art. 867 c.c.: Sistemazione e rimboschimento dei terreni vincola

    Art. 867 c.c. – Sistemazione e rimboschimento dei terreni vincolati

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Al fine del rimboschimento e del rinsaldamento i terreni vincolati possono essere assoggettati a espropriazione, a occupazione temporanea o a sospensione dell’esercizio del pascolo, nei modi e con le forme stabiliti dalle leggi in materia.

  • Art. 868 Codice Civile: Regolamento protettivo dei corsi d’acqua

    Art. 868 Codice Civile: Regolamento protettivo dei corsi d’acqua

    Art. 868 c.c. – Regolamento protettivo dei corsi d’acqua

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I proprietari d’immobili situati in prossimità di corsi d’acqua che arrecano o minacciano danni all’agricoltura, ad abitati o a manufatti d’interesse pubblico sono obbligati, anche indipendentemente da un piano di bonifica, a contribuire all’esecuzione delle opere necessarie per il regolamento del corso d’acqua nelle forme stabilite dalle leggi speciali.

  • Articolo 869 Codice Civile: Piani regolatori

    Articolo 869 Codice Civile: Piani regolatori

    Art. 869 c.c. – Piani regolatori

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I proprietari d’immobili nei comuni dove sono formati piani regolatori devono osservare le prescrizioni dei piani stessi nelle costruzioni e nelle riedificazioni o modificazioni delle costruzioni esistenti.

  • Art. 870 Codice Civile: Comparti

    Art. 870 Codice Civile: Comparti

    Art. 870 c.c. – Comparti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Quando è prevista la formazione di comparti, costituenti unità fabbricabili con speciali modalità di costruzione e di adattamento, gli aventi diritto sugli immobili compresi nel comparto devono regolare i loro reciproci rapporti in modo da rendere possibile l’attuazione del piano. Possono anche riunirsi in consorzio per l’esecuzione delle opere. In mancanza di accordo, può procedersi all’espropriazione a norma delle leggi in materia.

  • Articolo 871 Codice Civile: Norme di edilizia e di ornato pubblico

    Articolo 871 Codice Civile: Norme di edilizia e di ornato pubblico

    Art. 871 c.c. – Norme di edilizia e di ornato pubblico

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le regole da osservarsi nelle costruzioni sono stabilite dalla legge speciale e dai regolamenti edilizi comunali.

    La legge speciale stabilisce altresì le regole da osservarsi per le costruzioni nelle località sismiche.

  • Articolo 872 Codice Civile: Violazione delle norme di edilizia

    Articolo 872 Codice Civile: Violazione delle norme di edilizia

    Art. 872 c.c. – Violazione delle norme di edilizia

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le conseguenze di carattere amministrativo della violazione delle norme indicate dall’articolo precedente sono stabilite da leggi speciali.

    Colui che per effetto della violazione ha subito danno deve esserne risarcito, salva la facoltà di chiedere la riduzione in pristino quando si tratta della violazione delle norme contenute nella sezione seguente o da questa richiamate.

  • Articolo 873 Codice Civile: Distanze nelle costruzioni

    Articolo 873 Codice Civile: Distanze nelle costruzioni

    Art. 873 c.c. – Distanze nelle costruzioni

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore.